i-p118
Articolo 18
(Servizi pubblici e servizi a rete)
Larticolo 18 (17 del testo approvato dalla Camera dei deputati) reca
disposizioni in materia di canoni per lesercizio di servizi pubblici
ovvero, specificamente, di servizi di telecomunicazioni, nonché norme in
materia di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
Il comma 1 contiene una norma di carattere residuale perché, facendo eccezione per
i casi previsti dal successivo comma 2, indica il meccanismo di rivalutazione dei
canoni dovuti, in misura fissa ed a qualsiasi titolo, dalle imprese per lesercizio
di servizi pubblici ovvero di servizi a rete. Non essendoci un riferimento a servizi di
telecomunicazioni, la disposizione sembra applicabile alla totalità dei servizi.
La rivalutazione dei canoni dovuti in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro
atto di consenso da parte della pubblica amministrazione è effettuata, prendendo a base
quanto dovuto per il 1998 e con riferimento al tasso programmato di inflazione che il
Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 determina
nell1,5% per ciascuno dei tre anni del triennio.
Il comma 2, modificato dalla Commissione Bilancio, istituisce, a carico dei soggetti
operanti nel settore delle telecomunicazioni, un contributo annuo determinato sulla base
del fatturato. La differenza, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati,
riguarda la previsione di unaliquota anche per il 2003, nella misura del 1,5%.
La norma individua i soggetti tenuti al versamento del contributo, la determinazione del
contributo medesimo e la definizione della quota di acconto dovuta sul contributo relativo
allanno successivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono tenuti al versamento sia i titolari di
concessioni di servizi di telecomunicazioni, sia i titolari di licenze per
linstallazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di
telefonia vocale o di servizi di comunicazioni mobili e personali, laddove la formulazione
originaria della norma disponeva il pagamento di un contributo a carico soltanto dei
"titolari di concessioni per servizi di telecomunicazioni" e degli
"operatori del servizio pubblico di comunicazione mobile e personale". La nuova
formulazione appare più coerente con il processo di liberalizzazione in atto nel mercato
delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni (previsto dalla normativa
comunitaria ed attuato nellordinamento italiano con il recepimento della predetta
normativa a mezzo del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318), e con lingresso nel settore
di nuovi operatori.
La formulazione iniziale, contenuta nel testo presentato dal Governo prevedeva che il
contributo fosse determinato, per il triennio 1999-2001, dallAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni in misura non inferiore al 3 per cento dei ricavi lordi, la
Camera dei deputati ha invece fissato normativamente le aliquote dovute per gli anni
1999-2002, determinandole come quota del fatturato relativo a tutti i servizi e
prestazioni di telecomunicazioni dellanno precedente nella misura del 3 per cento
per il 1999, del 2,7 per cento per il 2000, del 2,5 per cento per il 2001, e del 2 per
cento per il 2002. Come si è detto la Commissione Bilancio ha previsto
unaliquota anche per il 2003, nella misura del 1,5%.
Al riguardo non risulta peraltro chiaro cosa se il contributo dovrà applicarsi nella
misura da ultimo richiamata anche negli anni successivi al 2002: nel testo iniziale,
infatti, il contributo sembrava avere carattere transitorio, disponendosi contestualmente
che nel periodo 1999-2001 non si applicasse il contributo dovuto dalle imprese che
installano e forniscono reti aperte al pubblico che utilizzano frequenze radioelettriche
di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, laddove nel testo approvato dalla Camera
dei deputati questultima previsione è venuta meno e, in relazione alla percentuale
dellacconto, si fa riferimento al 2001 ed agli "anni successivi".
Per quanto riguarda, infatti, la misura dellacconto che il testo iniziale
fissava in modo costante nel 70 per cento del contributo dovuto per lanno precedente
il comma 2 prevede che essa sia così determinata per il solo 1999, passando
all85 per cento per il 2000 ed al 95 per cento per il 2001 e gli anni successivi.
Per il 1999 lacconto che dovrà essere versato entro il 15 dicembre di
ciascun anno sarà determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo
stesso anno, che non potranno essere in ogni caso inferiori al fatturato del 1998.
E prevista un abbattimento delle aliquote, al 2%, per i soggetti con fatturato
inferiore a 200 miliardi e lesenzione totale qualora i medesimi soggetti espongano
in bilancio perdite desercizio.
Il contributo (rectius il versamento a saldo del contributo) dovrà essere versato
entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dellesercizio cui il
fatturato si riferisce.
La definizione delle modalità attuative della norma è rimessa ad un successivo decreto
del Ministro del tesoro, da emanare di concerto con il Ministro delle comunicazioni: non
viene peraltro precisato il termine entro cui tale provvedimento dovrà essere emanato.
Rispetto al testo presentato dal Governo, è venuta meno la disposizione che prevedeva,
per il periodo di applicazione del contributo previsto dal disegno di legge, la non
applicazione del contributo di cui allarticolo 5 del citato decreto ministeriale del
5 febbraio 1998.
Il comma 3, anche in conseguenza dellindividuazione del contributo previsto
dal comma 2 a carico degli esercenti servizi di telecomunicazioni, dispone
linapplicabilità, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dellarticolo 188 del codice
postale. Tale articolo prevede il pagamento di un canone di concessione a carico dei
concessionari di servizi di telecomunicazioni, sia ad uso pubblico che ad uso privato.
Il comma 4 dispone labrogazione delle seguenti disposizioni contenute nel
decreto 318/97:
larticolo 21, comma 2, che contiene una norma di carattere residuale, prevedendo,
salvo quanto espressamente disposto dal medesimo D.P.R. n. 318/1997, lapplicabilità
delle vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni (quelle del codice postale) e,
in particolare l'articolo 188 del codice. Tale articolo prevede il pagamento di un canone
di concessione a carico dei concessionari di servizi di telecomunicazioni, sia ad uso
pubblico che ad uso privato;
larticolo 21, comma 3, che subordina ad autorizzazione generale ovvero a licenza
individuale l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di
telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del
codice postale: titolo primo, capo quarto (concessioni ad uso privato); titolo terzo, capo
secondo (servizi telefonici dei concessionari ad uso privato); titolo quarto, capo secondo
(concessione di stazioni radiotelegrafiche ad uso privato);
larticolo 21, comma 4, che dispone ladeguamento alle disposizioni del D.P.R.
n. 318/1997 delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato, in sede di rinnovo,
ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
larticolo 21, comma 5, che pone ai titolari di concessioni ad uso privato, ovvero di
autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 318/1997, il
diritto di ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al medesimo decreto, per
l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico.
Labrogazione disposta dal comma 4 deve essere valutata alla luce di quanto
previsto dal successivo comma 7 (vedi infra).
I commi da 5 a 8 sono relativi ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
Come si è visto in relazione al precedente comma 4, il D.P.R. n. 318/1997 prevede
norme, ora abrogate dal disegno di legge, in materia di concessioni ad uso privato (tanto
per linee telefoniche quanto per collegamenti in ponte radio e per lesercizio di
stazioni di radioamatori), disponendo la possibilità che esse siano trasformate in
licenze individuali o in autorizzazioni generali, cioè i due istituti attraverso i quali
è possibile nel nuovo quadro normativo accedere al mercato delle telecomunicazioni.
Il comma 5 dispone che mediante regolamenti adottati con decreto del Presidente
della Repubblica, entro il termine di 90 giorni dallentrata in vigore della legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il Governo
emani una disciplina dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato. Non è previsto che
sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Si tratta di un procedimento di delegificazione, mediante il quale è stato adottato anche
il D.P.R. n. 318/1997, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Tale norma prevede la possibilità che, mediante una legge, il Parlamento
attribuisca al Governo il potere di emanare una disciplina regolamentare su materia non
coperte da riserva assoluta di legge da parte della Costituzione e di abrogare la
legislazione in contrasto con la nuova disciplina. La norma in esame prevede anche che, in
armonia con il quadro normativo dettato dal D.P.R. n. 318/1997, tali servizi siano
disciplinati con lintroduzione degli istituti della licenza individuale e
dellautorizzazione generale.
Il D.P.R. n. 318/1997 stabilisce che la licenza individuale è un'autorizzazione
rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero
per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli
dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi
in assenza di previo provvedimento dell'Autorità. Lautorizzazione generale è
un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una
"disciplina per categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una
registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività.
Il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle comunicazioni per
lindividuazione di un contributo inerente allattività dei servizi di
telecomunicazioni ad uso privato. Il decreto dovrà essere emanato tenendo conto dei
criteri indicati dallarticolo 6, commi 20 e 21, del D.P.R. n. 318/1997 ed in misura
comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998 aumentata di una percentuale non
inferiore al tasso programmato di inflazione (1,5 per cento).
Larticolo 6, comma 20, del D.P.R. n. 318/1997, dispone che, fatti salvi i contributi
finanziari per la prestazione del servizio universale, il contributo richiesto alle
imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a
coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della
gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse.
Il successivo comma 21 riguarda il caso di utilizzo di risorse scarse, disponendo che è
in facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni imporre contributi
finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei
corrispondenti aspetti commerciali. Questi contributi devono essere non discriminatori e
tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi
innovativi e della competitività.
Il comma 7 contiene una norma di carattere transitorio, fino allentrata in
vigore della normativa delegificata prevista dai precedenti commi 5 e 6, in materia
di servizi di telecomunicazioni ad uso privato. Fino a tale momento continua ad applicarsi
la normativa contenuta nel codice postale.
Il comma 8 distingue, con riferimento alle attività di telecomunicazioni svolte
sulla base delle vecchie concessioni ad uso privato, quelle che continuano ad essere
svolte a tale titolo per le esigenze connesse ai servizi pubblici esercitati dai titolari
(le già citate società Snam, Ferrovie dello Stato, Autostrade ed Enel) e quelle che tali
soggetti hanno sviluppato per fornire servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico (si
rammenta, ad esempio, che lEnel ha messo a disposizione i propri asset di
telecomunicazioni per una joint venture con la società Deutsch Telekom e France
Telecom, aggiudicandosi una licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale
DCS 1800).
I contributi per lattività ad uso privato sono regolati dai commi 5 (il
testo del Governo prevedeva il comma 2, ma con un emendamento la Camera dei deputati ha
ricondotto il riferimento ai commi relativi alle attività ad uso privato) e seguenti
dellarticolo in esame, mentre quelli per lattività ad uso pubblico sono
regolati dal citato decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, salvo,
secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, quanto disposto dal comma 2
(relativo al versamento del contributo dovuto per attività ad uso pubblico).
17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |