i-p118

Articolo 18
(Servizi pubblici e servizi a rete)

L’articolo 18 (17 del testo approvato dalla Camera dei deputati) reca disposizioni in materia di canoni per l’esercizio di servizi pubblici ovvero, specificamente, di servizi di telecomunicazioni, nonché norme in materia di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

Il comma 1 contiene una norma di carattere residuale perché, facendo eccezione per i casi previsti dal successivo comma 2, indica il meccanismo di rivalutazione dei canoni dovuti, in misura fissa ed a qualsiasi titolo, dalle imprese per l’esercizio di servizi pubblici ovvero di servizi a rete. Non essendoci un riferimento a servizi di telecomunicazioni, la disposizione sembra applicabile alla totalità dei servizi.
La rivalutazione dei canoni dovuti in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte della pubblica amministrazione è effettuata, prendendo a base quanto dovuto per il 1998 e con riferimento al tasso programmato di inflazione che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 determina nell’1,5% per ciascuno dei tre anni del triennio.

Il comma 2, modificato dalla Commissione Bilancio, istituisce, a carico dei soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, un contributo annuo determinato sulla base del fatturato. La differenza, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, riguarda la previsione di un’aliquota anche per il 2003, nella misura del 1,5%.
La norma individua i soggetti tenuti al versamento del contributo, la determinazione del contributo medesimo e la definizione della quota di acconto dovuta sul contributo relativo all’anno successivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono tenuti al versamento sia i titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni, sia i titolari di licenze per l’installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazioni mobili e personali, laddove la formulazione originaria della norma disponeva il pagamento di un contributo a carico soltanto dei "titolari di concessioni per servizi di telecomunicazioni" e degli "operatori del servizio pubblico di comunicazione mobile e personale". La nuova formulazione appare più coerente con il processo di liberalizzazione in atto nel mercato delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni (previsto dalla normativa comunitaria ed attuato nell’ordinamento italiano con il recepimento della predetta normativa a mezzo del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318), e con l’ingresso nel settore di nuovi operatori.
La formulazione iniziale, contenuta nel testo presentato dal Governo prevedeva che il contributo fosse determinato, per il triennio 1999-2001, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura non inferiore al 3 per cento dei ricavi lordi, la Camera dei deputati ha invece fissato normativamente le aliquote dovute per gli anni 1999-2002, determinandole come quota del fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell’anno precedente nella misura del 3 per cento per il 1999, del 2,7 per cento per il 2000, del 2,5 per cento per il 2001, e del 2 per cento per il 2002. Come si è detto la Commissione Bilancio ha previsto un’aliquota anche per il 2003, nella misura del 1,5%.
Al riguardo non risulta peraltro chiaro cosa se il contributo dovrà applicarsi nella misura da ultimo richiamata anche negli anni successivi al 2002: nel testo iniziale, infatti, il contributo sembrava avere carattere transitorio, disponendosi contestualmente che nel periodo 1999-2001 non si applicasse il contributo dovuto dalle imprese che installano e forniscono reti aperte al pubblico che utilizzano frequenze radioelettriche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, laddove nel testo approvato dalla Camera dei deputati quest’ultima previsione è venuta meno e, in relazione alla percentuale dell’acconto, si fa riferimento al 2001 ed agli "anni successivi".
Per quanto riguarda, infatti, la misura dell’acconto – che il testo iniziale fissava in modo costante nel 70 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente – il comma 2 prevede che essa sia così determinata per il solo 1999, passando all’85 per cento per il 2000 ed al 95 per cento per il 2001 e gli anni successivi. Per il 1999 l’acconto – che dovrà essere versato entro il 15 dicembre di ciascun anno – sarà determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, che non potranno essere in ogni caso inferiori al fatturato del 1998.
E’ prevista un abbattimento delle aliquote, al 2%, per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi e l’esenzione totale qualora i medesimi soggetti espongano in bilancio perdite d’esercizio.
Il contributo (rectius il versamento a saldo del contributo) dovrà essere versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio cui il fatturato si riferisce.
La definizione delle modalità attuative della norma è rimessa ad un successivo decreto del Ministro del tesoro, da emanare di concerto con il Ministro delle comunicazioni: non viene peraltro precisato il termine entro cui tale provvedimento dovrà essere emanato.
Rispetto al testo presentato dal Governo, è venuta meno la disposizione che prevedeva, per il periodo di applicazione del contributo previsto dal disegno di legge, la non applicazione del contributo di cui all’articolo 5 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998.

Il comma 3, anche in conseguenza dell’individuazione del contributo previsto dal comma 2 a carico degli esercenti servizi di telecomunicazioni, dispone l’inapplicabilità, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dell’articolo 188 del codice postale. Tale articolo prevede il pagamento di un canone di concessione a carico dei concessionari di servizi di telecomunicazioni, sia ad uso pubblico che ad uso privato.

Il comma 4 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni contenute nel decreto 318/97:
l’articolo 21, comma 2, che contiene una norma di carattere residuale, prevedendo, salvo quanto espressamente disposto dal medesimo D.P.R. n. 318/1997, l’applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni (quelle del codice postale) e, in particolare l'articolo 188 del codice. Tale articolo prevede il pagamento di un canone di concessione a carico dei concessionari di servizi di telecomunicazioni, sia ad uso pubblico che ad uso privato;
l’articolo 21, comma 3, che subordina ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto (concessioni ad uso privato); titolo terzo, capo secondo (servizi telefonici dei concessionari ad uso privato); titolo quarto, capo secondo (concessione di stazioni radiotelegrafiche ad uso privato);
l’articolo 21, comma 4, che dispone l’adeguamento alle disposizioni del D.P.R. n. 318/1997 delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato, in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
l’articolo 21, comma 5, che pone ai titolari di concessioni ad uso privato, ovvero di autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 318/1997, il diritto di ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al medesimo decreto, per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico.

L’abrogazione disposta dal comma 4 deve essere valutata alla luce di quanto previsto dal successivo comma 7 (vedi infra).

I commi da 5 a 8 sono relativi ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
Come si è visto in relazione al precedente comma 4, il D.P.R. n. 318/1997 prevede norme, ora abrogate dal disegno di legge, in materia di concessioni ad uso privato (tanto per linee telefoniche quanto per collegamenti in ponte radio e per l’esercizio di stazioni di radioamatori), disponendo la possibilità che esse siano trasformate in licenze individuali o in autorizzazioni generali, cioè i due istituti attraverso i quali è possibile nel nuovo quadro normativo accedere al mercato delle telecomunicazioni.

Il comma 5 dispone che mediante regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il Governo emani una disciplina dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato. Non è previsto che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Si tratta di un procedimento di delegificazione, mediante il quale è stato adottato anche il D.P.R. n. 318/1997, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale norma prevede la possibilità che, mediante una legge, il Parlamento attribuisca al Governo il potere di emanare una disciplina regolamentare su materia non coperte da riserva assoluta di legge da parte della Costituzione e di abrogare la legislazione in contrasto con la nuova disciplina. La norma in esame prevede anche che, in armonia con il quadro normativo dettato dal D.P.R. n. 318/1997, tali servizi siano disciplinati con l’introduzione degli istituti della licenza individuale e dell’autorizzazione generale.
Il D.P.R. n. 318/1997 stabilisce che la licenza individuale è un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità. L’autorizzazione generale è un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "disciplina per categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività.

Il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle comunicazioni per l’individuazione di un contributo inerente all’attività dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato. Il decreto dovrà essere emanato tenendo conto dei criteri indicati dall’articolo 6, commi 20 e 21, del D.P.R. n. 318/1997 ed in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998 aumentata di una percentuale non inferiore al tasso programmato di inflazione (1,5 per cento).
L’articolo 6, comma 20, del D.P.R. n. 318/1997, dispone che, fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. Il successivo comma 21 riguarda il caso di utilizzo di risorse scarse, disponendo che è in facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. Questi contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività.

Il comma 7 contiene una norma di carattere transitorio, fino all’entrata in vigore della normativa delegificata prevista dai precedenti commi 5 e 6, in materia di servizi di telecomunicazioni ad uso privato. Fino a tale momento continua ad applicarsi la normativa contenuta nel codice postale.

Il comma 8 distingue, con riferimento alle attività di telecomunicazioni svolte sulla base delle vecchie concessioni ad uso privato, quelle che continuano ad essere svolte a tale titolo per le esigenze connesse ai servizi pubblici esercitati dai titolari (le già citate società Snam, Ferrovie dello Stato, Autostrade ed Enel) e quelle che tali soggetti hanno sviluppato per fornire servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico (si rammenta, ad esempio, che l’Enel ha messo a disposizione i propri asset di telecomunicazioni per una joint venture con la società Deutsch Telekom e France Telecom, aggiudicandosi una licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale DCS 1800).
I contributi per l’attività ad uso privato sono regolati dai commi 5 (il testo del Governo prevedeva il comma 2, ma con un emendamento la Camera dei deputati ha ricondotto il riferimento ai commi relativi alle attività ad uso privato) e seguenti dell’articolo in esame, mentre quelli per l’attività ad uso pubblico sono regolati dal citato decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, salvo, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, quanto disposto dal comma 2 (relativo al versamento del contributo dovuto per attività ad uso pubblico).

 
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17/12/1998
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