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Articolo 15
(Rimborsi automatizzati)

L’articolo 15, (articolo 14 nel testo approvato dalla Camera), dispone in materia di rimborsi automatizzati, prevedendo l’emanazione di un decreto interministeriale per la revisione delle modalità della loro effettuazione.
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Occorre ricordare che l’articolo 42-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la procedura per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette con procedure automatizzate. La procedura riguarda i rimborsi emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda che il D.lgs. n. 241 del 1997 ha riformulato l’articolo 36-bis, con effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. In base a tali nuove disposizioni, avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nell’articolo 36-bis in parola si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
In base alla procedura definita dall’articolo 42-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo delle entrate, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis dello stesso D.P.R. n. 602/1973. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle entrate, in base a decreto del Ministro delle Finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo delle entrate e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (decreti ministeriali ed interministeriali) sono rideterminate le modalità per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che la revisione delle modalità di effettuazione dei rimborsi persegue obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, mirando a ridurre i tempi di attesa dei contribuenti e liberando risorse dell’amministrazione da concentrare nelle attività di controllo delle dichiarazioni ed esame dei ricorsi dei contribuenti.

In attesa della definizione delle nuove modalità per i rimborsi automatizzati, il comma 2 stabilisce che per i rimborsi d’imposta fino a lire 20.000 e per quelli d’importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000 vengano istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nell’unità previsionale di base 4.1.2.2. - "Restituzioni e rimborsi di imposte" (cap. 3521) e 4.1.4.1 - "Interessi di mora" (cap.3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, così come nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi.
La definizione delle modalità tecniche per l’effettuazione dei rimborsi di cui al comma 2, con pagamento dei relativi interessi, sono rimesse ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (comma 3).


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14/12/1998
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