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Articolo 15
(Rimborsi automatizzati)
Larticolo 15, (articolo 14 nel testo approvato dalla
Camera), dispone in materia di rimborsi automatizzati, prevedendo
lemanazione di un decreto interministeriale per la revisione delle modalità della
loro effettuazione.
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Occorre ricordare che larticolo 42-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la
procedura per lesecuzione dei rimborsi delle imposte dirette con procedure
automatizzate. La procedura riguarda i rimborsi emergenti a seguito della liquidazione
delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda che il D.lgs. n. 241 del 1997 ha riformulato larticolo 36-bis, con
effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. In base a tali
nuove disposizioni, avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché
dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze
delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla
legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla
legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge
ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute
alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello
indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente
o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria
di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nellarticolo 36-bis
in parola si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto d'imposta.
In base alla procedura definita dallarticolo 42-bis del D.P.R. n. 602 del
1973, entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione
della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun
anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun
nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della
dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché
riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce,
che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo delle entrate, sulla base delle liste di rimborso formate dagli
uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita
l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis dello
stesso D.P.R. n. 602/1973. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del
centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite
incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del
computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le
generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli
interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione
generale delle entrate, in base a decreto del Ministro delle Finanze, emette, con
imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante
commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui
numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni
partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di
pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo
dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli
elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e
secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante
accreditamento in conto corrente bancario. Con decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione
mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10
milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato
all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei
vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante
procedure automatizzate dal centro informativo delle entrate e dalla Banca d'Italia -
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità
stabilite con apposito decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del
tesoro.
Il comma 1 dellarticolo 15 stabilisce che con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emanato ai sensi del comma 3 dellarticolo 17 della legge n. 400 del 1988
(decreti ministeriali ed interministeriali) sono rideterminate le modalità per
lesecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata. La
relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che la revisione delle modalità di
effettuazione dei rimborsi persegue obiettivi di razionalizzazione e semplificazione,
mirando a ridurre i tempi di attesa dei contribuenti e liberando risorse
dellamministrazione da concentrare nelle attività di controllo delle dichiarazioni
ed esame dei ricorsi dei contribuenti.
In attesa della definizione delle nuove modalità per i rimborsi automatizzati, il comma
2 stabilisce che per i rimborsi dimposta fino a lire 20.000 e per quelli
dimporto superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000 vengano
istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate,
alimentate con gli stanziamenti iscritti nellunità previsionale di base 4.1.2.2. -
"Restituzioni e rimborsi di imposte" (cap. 3521) e 4.1.4.1 - "Interessi di
mora" (cap.3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, così come
nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi.
La definizione delle modalità tecniche per leffettuazione dei rimborsi di cui al
comma 2, con pagamento dei relativi interessi, sono rimesse ad apposito decreto
dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica (comma 3).
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14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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