i-p114
Articolo 14
(Società per la gestione dei rimborsi)
Le disposizioni contenute nellarticolo 14 (articolo 13 nel testo
approvato dalla Camera) autorizzano il Governo a costituire una apposita società per
azioni avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dimposta e contributivi
(comma 1).
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato.
In effetti, le norme contenute nellarticolo in esame riguardano principalmente lo
smobilizzo e quindi la cessione alla stessa società dei crediti dimposta e
contributivi vantati dallo Stato e dagli enti previdenziali, poiché è dalla riscossione
di tali crediti che la istituenda società per azioni trarrà le risorse per
leffettuazione dei rimborsi.
Occorre in proposito considerare che la norma sembra subordinare leffettuazione di
rimborsi di imposte alla acquisizione di maggiori entrate derivanti dalla riscossione, per
la quale è comunque previsto lutilizzo dei concessionari di cui al citato DPR n.
43, per cui, qualora i debitori ceduti risultassero insolvibili, potrebbe verificarsi
leventualità che non si proceda ai rimborsi.
Si può inoltre rilevare una certa "asimmetria" fra la particolareggiata
disciplina contenuta nellarticolo 12, relativamente al cessionario dei crediti INPS,
e la più generica normativa contenuta nel presente articolo. Si rileva, invero, la
necessità di qualche ulteriore specificazione in merito: alla tipologia dei crediti
cedibili, e in particolare se si tratti di crediti diversi da quelli di cui
allarticolo 12; alle modalità e ai tempi previsti per la costituzione della
società e per la successione nelle posizioni di credito e di debito; al trattamento
tributario da riservare alle cessioni; alla regolamentazione dei rapporti tra società
cessionaria e concessionari, attraverso i quali avviene la riscossione dei crediti ceduti;
alla regolamentazione degli aspetti connessi alla facoltà attribuita alla società, come
previsto nel successivo comma 2, di cedere a sua volta, ad altri soggetti, i crediti ad
essa ceduti.
E previsto che la società abbia un capitale iniziale di 10 miliardi.
Anche il cessionario dei crediti INPS di cui al precedente articolo 12 potrà a sua volta
cedere i relativi crediti alla costituenda società per la gestione dei rimborsi. Il comma
1 precisa che la cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.
Il comma 2 prevede che la nuova società possa ulteriormente cedere a terzi i
crediti ad essa ceduti, al fine di acquisire liquidità per la gestione dei rimborsi. Tali
disposizioni, come già ricordato, meriterebbero ulteriori specificazioni circa la natura
e le condizioni operative dei soggetti subcessionari.
Il comma 3 dispone la piena garanzia del cedente in ordine ai crediti
dimposta e contributivi ceduti. Diversamente da quanto stabilito dalle disposizioni
civilistiche in materia di accollo (art.1273 del codice civile) non è richiesto
lassenso dei creditori per lefficacia della successione nei debiti relativi ai
rimborsi dimposta e contributivi.
Il comma 4 stabilisce che alle controversie pendenti al momento della successione
nei crediti e nei debiti dimposta e contributivi, e nelle quali sono parte lo Stato
e gli enti previdenziali, si applica larticolo 111 del codice di procedura civile,
in analogia a quanto stabilito dal comma 8 dellarticolo 12 nel caso del cessionario
dei crediti INPS. Si ricorda che il citato articolo 111 c.p.c., nel disciplinare la
successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevede che se nel corso del
processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare
può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questultimo
spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione.
Nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e debiti
dimposta e contributivi sussiste invece litisconsorzio necessario fra i soggetti
pubblici cedenti e la costituenda società per la gestione dei rimborsi.
Infine, il comma 5 stabilisce che la riscossione dei crediti ceduti avvenga a mezzo
dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure
di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e del D.P.R. n. 43 del 1988.
La relazione che accompagna il provvedimento precisa che si tratta della riscossione
coattiva dei crediti, mediante ruolo: sembrerebbe quindi opportuna una precisazione anche
nel testo della norma, facendo, analogamente a quanto disposto nellarticolo
precedente, riferimento alle disposizioni di delega di cui alla legge n. 337/98, di delega
al Governo per la disciplina in materia di riscossione, approvata recentemente dal
Parlamento.
NOTE
1
In caso di accollo, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |