i-p114

Articolo 14
(Società per la gestione dei rimborsi)

Le disposizioni contenute nell’articolo 14 (articolo 13 nel testo approvato dalla Camera) autorizzano il Governo a costituire una apposita società per azioni avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d’imposta e contributivi (comma 1).
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato.
In effetti, le norme contenute nell’articolo in esame riguardano principalmente lo smobilizzo e quindi la cessione alla stessa società dei crediti d’imposta e contributivi vantati dallo Stato e dagli enti previdenziali, poiché è dalla riscossione di tali crediti che la istituenda società per azioni trarrà le risorse per l’effettuazione dei rimborsi.
Occorre in proposito considerare che la norma sembra subordinare l’effettuazione di rimborsi di imposte alla acquisizione di maggiori entrate derivanti dalla riscossione, per la quale è comunque previsto l’utilizzo dei concessionari di cui al citato DPR n. 43, per cui, qualora i debitori ceduti risultassero insolvibili, potrebbe verificarsi l’eventualità che non si proceda ai rimborsi.
Si può inoltre rilevare una certa "asimmetria" fra la particolareggiata disciplina contenuta nell’articolo 12, relativamente al cessionario dei crediti INPS, e la più generica normativa contenuta nel presente articolo. Si rileva, invero, la necessità di qualche ulteriore specificazione in merito: alla tipologia dei crediti cedibili, e in particolare se si tratti di crediti diversi da quelli di cui all’articolo 12; alle modalità e ai tempi previsti per la costituzione della società e per la successione nelle posizioni di credito e di debito; al trattamento tributario da riservare alle cessioni; alla regolamentazione dei rapporti tra società cessionaria e concessionari, attraverso i quali avviene la riscossione dei crediti ceduti; alla regolamentazione degli aspetti connessi alla facoltà attribuita alla società, come previsto nel successivo comma 2, di cedere a sua volta, ad altri soggetti, i crediti ad essa ceduti.
E’ previsto che la società abbia un capitale iniziale di 10 miliardi.
Anche il cessionario dei crediti INPS di cui al precedente articolo 12 potrà a sua volta cedere i relativi crediti alla costituenda società per la gestione dei rimborsi. Il comma 1 precisa che la cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

Il comma 2 prevede che la nuova società possa ulteriormente cedere a terzi i crediti ad essa ceduti, al fine di acquisire liquidità per la gestione dei rimborsi. Tali disposizioni, come già ricordato, meriterebbero ulteriori specificazioni circa la natura e le condizioni operative dei soggetti subcessionari.

Il comma 3 dispone la piena garanzia del cedente in ordine ai crediti d’imposta e contributivi ceduti. Diversamente da quanto stabilito dalle disposizioni civilistiche in materia di accollo (art.1273 del codice civile) non è richiesto l’assenso dei creditori per l’efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d’imposta e contributivi.

Il comma 4 stabilisce che alle controversie pendenti al momento della successione nei crediti e nei debiti d’imposta e contributivi, e nelle quali sono parte lo Stato e gli enti previdenziali, si applica l’articolo 111 del codice di procedura civile, in analogia a quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 12 nel caso del cessionario dei crediti INPS. Si ricorda che il citato articolo 111 c.p.c., nel disciplinare la successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro quest’ultimo spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e debiti d’imposta e contributivi sussiste invece litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici cedenti e la costituenda società per la gestione dei rimborsi.

Infine, il comma 5 stabilisce che la riscossione dei crediti ceduti avvenga a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e del D.P.R. n. 43 del 1988.

La relazione che accompagna il provvedimento precisa che si tratta della riscossione coattiva dei crediti, mediante ruolo: sembrerebbe quindi opportuna una precisazione anche nel testo della norma, facendo, analogamente a quanto disposto nell’articolo precedente, riferimento alle disposizioni di delega di cui alla legge n. 337/98, di delega al Governo per la disciplina in materia di riscossione, approvata recentemente dal Parlamento.

NOTE

1 In caso di accollo, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.


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15/12/1998
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