i-p113
Articolo 13
(Regolamento rateale di debiti per contributi ed accessori)
L'articolo in esame è stato introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato.
Come già ricordato nel commento all'articolo 12 del provvedimento in esame, il comma 11
dell'articolo 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
389 del 1989, stabilisce che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed
accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero per delega di
quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non
superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dai comitati regionali, laddove previsti. Le rateazioni superiori a dodici mesi
sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
lavoro e del tesoro. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni
superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, pervia autorizzazione del Ministro del
lavoro, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del D.L. n. 402 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981, l'interesse di differimento e di dilazione per
la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai
datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è
pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di
più favorevole trattamento, maggiorato di sei punti, e sarà determinato con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
effetto dalla data di emanazione del decreto stesso
Il tasso attuale di interesse dovuto a titolo di differimento o dilazione è pari al
13,875%, così fissato dal D.M. 11 giugno 1998.
Su tale materia interviene l'articolo 13 del provvedimento in esame, introdotto dalla
Commissione Bilancio del Senato.
Con esso si stabilisce che, ferme restando le maggiorazioni previste in materia di
regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali e di sanzioni in caso di
ritardato o omesso versamento degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 1999 per la
determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione verrà preso a base
il tasso ufficiale di sconto (recentemente ridotto al 3,5%).
15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
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