i-p112
Articolo 12
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
Larticolo 12 disciplina la cessione e la
cartolarizzazione dei crediti di natura contributiva dellINPS.
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato,
anche se, per quanto concerne il regolamento rateale di debiti per contributi, la
Commissione ha introdotto il successivo articolo 13 .
Le disposizioni dellarticolo in esame corrispondono ad una precisa indicazione
contenuta nella risoluzione del 12 maggio 1998, con cui è stato approvato il DPEF, e
hanno lo scopo di recuperare rapidamente, al valore netto risultante dai bilanci e dai
rendiconti dellIstituto, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli
interessi e le sanzioni - già maturati e quelli che matureranno sino alla data della
cessione di cui al successivo comma 15 - vantati dallINPS e difficilmente esigibili (comma
1).
Per cartolarizzazione si intende la "mobiliarizzazione" di attività
preesistenti, vale a dire la conversione in strumenti finanziari negoziabili di crediti
preesistenti.
Da un punto di vista strettamente tecnico, la cartolarizzazione si configura come
uninnovativa tecnica finanziaria, mediante la quale i crediti derivanti da classi
dellattivo vengono selezionati e, almeno nella maggioranza dei casi, aggregati in
base a tipologie omogenee, al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia dei
titoli (asset backed securities) rappresentativi di tali crediti emessi sul mercato
dei capitali.
Appare opportuno, a questo riguardo, accennare brevemente allesperienza
statunitense, che costituisce quella più matura ed avanzata per questo tipo di
operazioni. In sostanza, in questo paese le operazioni di cartolarizzazione vengono
effettuate sulla base del seguente schema:
gli assets, vale a dire i crediti, vengono trasferiti dal soggetto originariamente
titolare (originator) ad una società veicolo (Special purpose vehicle - Spv)
costituita con lunico scopo di acquistare pro-soluto gli assets.
Nellesperienza statunitense, oggetto privilegiato delle operazioni di
cartolarizzazione, soprattutto in una prima fase, sono stati i mutui ipotecari, e in
particolare i mutui per lacquisto della prima casa. Ciò dipende dal fatto che,
essendo tali mutui molto spesso supportati da garanzie concesse da agenzie federali, i
relativi crediti risultano facilmente esigibili. Inoltre, trattandosi di mutui che vengono
erogati a condizioni fortemente standardizzate, risulta agevole procedere alla
aggregazione in pacchetti omogenei dei relativi crediti, il che semplifica le operazioni
di collocamento sul mercato. Va tuttavia ricordato che in seguito, altri crediti sono
stati interessati dalla tecnica in oggetto, per cui si è proceduto alla emissione di
titoli rappresentativi di credito al consumo, acquisti di autoveicoli e linee di fido su
carte di credito;
i mezzi finanziari necessari per acquistare questi assets vengono forniti alla
Spv da unaltra società (Special purpose company - Spc), a sua volta
appositamente costituita con lunico scopo di raccogliere i fondi che servono a
finanziare lacquisto degli assets da parte della Spv. Questi fondi
possono essere raccolti facendo ricorso a varie modalità, quale ad esempio
lemissione di bonds.
Merita inoltre precisare che la conversione di prestiti in valori mobiliari può avvenire
con diverse modalità, riconducibili, per comodità, a due modelli alternativi: le
emissioni del tipo pass-through e le emissioni del tipo pay-through.
Nel primo tipo di operazione, che è anche il più diffuso, la banca costituisce un pool
di mutui omogenei per durata, tasso e qualità, e li smobilizza collocando sul mercato
titoli rappresentativi di quote di questo pool. Gli acquirenti dei titoli che sono stati
collocati sul mercato acquistano la proprietà dei mutui sottostanti, diventando così
creditori nei confronti dei mutuatari ceduti. Loperazione pass-through si
può quindi assimilare ad una cessione di crediti a titolo definitivo, o pro-soluto.
Nel secondo caso, invece, i prestiti non sono ceduti; gli investitori, infatti, non
divengono proprietari dei mutui in pool, ma creditori dellemittente. I titoli pay-through
costituiscono unobbligazione dellemittente nei confronti dei sottoscrittori,
garantita dai prestiti in pool. In questo caso, quindi, la cartolarizzazione non avviene
attraverso la cessione bensì attraverso il deposito dei crediti, cioè pro-solvendo. I
titoli pay-through in genere presentano una stretta connessione fra il servizio del
debito e la liquidità prodotta dai mutui in garanzia. Ciò comporta, per
lemittente, un flusso di cassa tendenzialmente in equilibrio in ogni istante lungo
tutto larco delloperazione, generato dalla corrispondenza tra i flussi in
entrata e quelli in uscita. Tipico esempio della tecnica pay-through sono le
operazioni con stripping.
In Italia la cessione di portafogli crediti, intesa come strumento alternativo alla
raccolta di liquidità, per lungo tempo è stata considerata esclusivamente
nellambito di operazioni di factoring.
In assenza di una normativa riferita specificamente alla cartolarizzazione, nel nostro
paese sono state effettuate diverse operazioni di questo genere, tuttavia avvalendosi di
intermediari stranieri. Ciò deriva, prima ancora che dalla assenza in Italia di operatori
specializzati che posseggano una adeguata esperienza, dai vincoli imposti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento allistituto della cessione di crediti,
disciplinato agli articoli 1260-1267 del codice civile.
Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia, a questo proposito, si ricorda che
"dal 1994 ad oggi i titoli emessi in relazione alla cessione di crediti da parte di
residente italiani sono aumentati a 4.600 miliardi di lire; in particolare i crediti
cartolarizzati da banche e società finanziarie vigilati si sono ragguagliate a poco più
di 3 mila miliardi. L'organizzazione di tali operazioni è stata finora svolta da
intermediari esteri".
Il contratto di cessione del credito, ai sensi dellarticolo 1260 e ss. del codice
civile, è il contratto stipulato tra un creditore (cedente) ed un soggetto (cessionario),
mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito, a titolo oneroso
o gratuito, che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Il trasferimento può
essere effettuato anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (ad
esempio, i crediti alimentari). La cessione del credito opera una modifica nel lato attivo
dellobbligazione, per cui il diritto di credito che spetta al cessionario è lo
stesso esistente in capo al cedente. Lo strumento della cessione del credito consente la
circolarità dei crediti, sebbene, non essendo questi beni mobili, non ne è possibile il
trasferimento materiale.
Alla disciplina della cessione del credito si ispira listituto del factoring,
disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si tratta di un contratto attraverso il
quale un soggetto (che deve essere un imprenditore) cede ad un altro soggetto (c.d.
factor, che deve essere una banca o un intermediario finanziario) i suoi crediti - purché
derivino da contratti stipulati dal cedente nellesercizio della sua attività di
impresa - presenti e futuri, a fronte dellimmediata corresponsione del valore dei
crediti ceduti, dedotta la commissione per il factor.
In base a tale legge:
la cessione avviene, quindi, verso corrispettivo, con il risultato di dare risalto alla
componente di scambio inglobata nel contratto rispetto ad altre cause possibili quali, ad
esempio, il finanziamento o il mandato;
sono cedibili sia i crediti futuri che i crediti in massa, purché sia identificato il
debitore e limitatamente ai contratti che saranno stipulati entro i ventiquattro mesi
successivi alla data della cessione;
è invertita la regola civilistica per cui la cessione del credito si presume effettuata
senza rivalsa nei confronti del cedente (pro-soluto): in questo senso vi è una
presunzione pro-solvendo che assiste le cessioni di crediti di impresa;
quanto alle norme dettate in materia di revocatoria in caso di fallimento del debitore, si
stabilisce che il pagamento compiuto da questi al cessionario non sia soggetto alle
disposizioni dellarticolo 67 del R.D. n. 267/1942; inoltre, è previsto che
lefficacia della cessione verso i terzi non sia opponibile al fallimento del
cedente, qualora il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza
quando ha eseguito il pagamento.
Tali innovazioni, soprattutto la possibilità di cedere crediti futuri, conferiscono
unoperatività maggiore al factor; tuttavia, lambito di applicazione
della legge n. 52 risulta meno ampio di quello civilistico in quanto restano esclusi i
crediti che non derivano da contratti conclusi nellesercizio di impresa, nonché i
casi in cui il cessionario non rientri nelle condizioni soggettive previste dalla stessa
legge.
Lobiettivo della securitisation, come più volte ricordato, è di isolare un
portafoglio crediti. In questo contesto appare necessario eliminare il rischio del
fallimento delloriginator.
In relazione a ciò, il codice civile, allarticolo 1265, richiede che, ai fini
dellopponibilità della cessione ai terzi (incluso il fallimento del cedente), la
stessa debba essere previamente notificata al debitore ceduto, ovvero, in alternativa, che
la cessione sia stata accettata dal debitore ceduto e che tale accettazione abbia data
certa.
La legge n. 52/91, allarticolo 5, invece, prevede che qualora il cessionario abbia
pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data
certa, la cessione è opponibile ai creditori del cedente che abbiano pignorato il credito
dopo la data del pagamento e al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del
pagamento.
Infine, le operazioni di cartolarizzazione devono essere strutturate e realizzate tenendo
conto delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Originariamente, infatti, le Spv costituite ai sensi della legge n. 52/91 dovevano essere
iscritte nellalbo speciale tenuto presso la Banca dItalia. In seguito, il
D.Lgs. n. 385/93, recante il testo unico bancario, ha disposto che le Spv debbano essere
iscritte inizialmente nellelenco generale degli intermediari finanziari di cui
allarticolo 106 di tale legge, e, successivamente, in presenza di determinati
requisiti, anche nellelenco speciale di cui allarticolo 107 della stessa, con
conseguente diretta supervisione della stessa Banca dItalia.
Al riguardo, occorre segnalare che loperazione indicata dallarticolo in
esame sembra prospettare, più che una vera e propria cartolarizzazione dei crediti INPS,
la loro cessione a titolo oneroso ad un cessionario scelto tra le banche, gli intermediari
finanziari abilitati, ovvero "associazioni temporanee di imprese tra tali
soggetti", come riportato nel successivo comma 4, stante il fatto che, ai sensi del
comma 5, lemissione di titoli per il finanziamento delle operazioni di acquisto dei
crediti è solo eventuale.
Merita inoltre ricordare che la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti INPS
e, più in generale, di tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1 del
D. Lgs. n. 29/1993, conv. dalla L. n. 140/1997, allo scopo di "realizzare celermente
i relativi incassi", era già prevista dal D.L. n. 79/1997, che conteneva,
allarticolo 8, disposizioni specifiche in materia. In base a tali disposizioni, la
cessione poteva essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti "abilitati
allesercizio dellattività di recupero crediti di comprovata
affidabilità", da individuare mediante apposita gara. Nel corso dellesame
parlamentare, tuttavia, larticolo 8 venne parzialmente riformulato, in particolare
escludendo esplicitamente, tra i debiti cedibili in base alla procedura richiamata, quelli
di natura tributaria e contributiva.
Tornando alle disposizioni di cui allarticolo in esame, si rileva che esse rinviano,
quanto alla individuazione delle tipologie e dei valori dei crediti cedibili - comunque di
importo non inferiore ad ottomila miliardi di lire - ai sensi del comma 2, nonché
delle modalità tecniche, dei tempi e del prezzo della cessione, ad un successivo decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale.
Per le tipologie diverse da quelle individuate dal citato decreto trovano applicazione i
successivi commi 18 e 19.
Al riguardo, sulla base di dati INPS, risulta che la situazione dei crediti contributivi
dellistituto, al 31 dicembre 1997, sarebbe la seguente:
1. Crediti esigibili
.........................................17.236
mld.
a) coperti da rateizzazione...............................7.239 mld.
b) non coperti da rateizzazione.........................9.997 mld.
2. Crediti parzialmente esigibili
a) quota esigibile.............................................33.751 mld.
b) quota presunta inesigibilità..........................21.552 mld.
I commi 3, 4 e 5 riproducono sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate
dallAC 5058 in materia di cartolarizzazione, attualmente allesame della
Commissione finanze della Camera. Tale provvedimento intende introdurre una disciplina
organica in materia, che riguardi tutti i crediti, ivi inclusi, presumibilmente, quelli
dellINPS.
Il comma 3 prevede che alla cessione non si applichi larticolo 1264 del
codice civile e si applichino gli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 52/1991.
Larticolo 1264 c.c. disciplina lefficacia della cessione riguardo al debitore
ceduto, disponendo che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando
questi lha accettato o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della
notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che
il debitore medesimo era a conoscenza della avvenuta cessione.
Inoltre, sono fatti salvi i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i
crediti oggetto della cessione. LINPS ha lobbligo di garantire
lesistenza dei crediti al tempo della cessione. E altresì stabilito che
lINPS ha lobbligo di garantire lesistenza dei crediti al momento della
cessione, ma non risponde dellinsolvenza dei debitori. In altri termini, quella
prospettata costituirebbe una cessione pro-soluto, e non pro-solvendo.
La Camera ha inoltre stabilito che restano impregiudicate le attribuzioni
dell'INPS quanto alle facoltà di rateazione e dilazione, compresi i crediti oggetto della
cessione e anche se iscritti a ruolo per la riscossione.
A tale riguardo, si ricorda che il comma 11 dell'articolo 2 del D.L. n. 338 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, stabilisce che il pagamento
rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie può essere consentito dal comitato
esecutivo, ovvero per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati,
ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, laddove previsti.
Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono
comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e del tesoro. Non sono consentite per
ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi
eccezionali, pervia autorizzazione del Ministro del lavoro, possono essere consentite
rateazioni fino a trentasei mesi.
Il tasso attuale di interesse dovuto a titolo di differimento o dilazione è pari al
13,875%, così fissato dal D.M. 11 giugno 1998. Su tale materia interviene tuttavia
l'articolo 13 del provvedimento in esame, introdotto dalla Commissione Bilancio del
Senato.
Il comma 4, prevede che il soggetto cessionario, individuato ai sensi del
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante lattuazione della normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, debba essere scelto tra le banche, gli
intermediari finanziari abilitati, ovvero associazioni temporanee di imprese tra tali
soggetti.
Ai sensi del comma 5, il cessionario è autorizzato a costituire una S.p.A. avente
per oggetto esclusivo lacquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla
società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del T.U. bancario, ad
esclusione dellarticolo 106, commi 2 e 3, lett. b) e c). Alle società
in questione si applicano anche le norme sanzionatorie previste dal Titolo VIII dello
stesso T.U..
Inoltre, si prevede che tale società possa finanziare le operazioni di acquisto dei
crediti anche mediante emissione di titoli; ai quali si applicano gli articoli 129 e 143
del T.U. bancario; in ogni caso allemissione dei titoli in esame non si applica
larticolo 11 del medesimo T.U.
Larticolo 129 prevede la disciplina dei controlli da parte delle autorità monetarie
in caso di emissione di valori mobiliari. In particolare, è prevista la possibilità di
effettuare liberamente emissioni di valori mobiliari in Italia, e le offerte di valori
mobiliari esteri in Italia non superiori a cento miliardi o comunque al maggior importo
stabilito dalla Banca dItalia, a condizione che tali valori rientrino in tipologie
previste dallordinamento e che abbiano caratteristiche individuate dalla Banca
dItalia in conformità a quanto deliberato dal CICR. I titoli citati non liberamente
effettuabili devono essere comunicati alla Banca dItalia dagli interessati. La
comunicazione deve indicare la quantità e le caratteristiche dei valori, nonché le
modalità e i tempi di svolgimento delle operazioni. Loperazione può essere
effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro tale termine la
Banca dItalia, in conformità delle delibere CICR, può vietare le operazioni.
Sono esclusi dalle suddette disposizioni i titoli di Stato o garantiti dallo Stato; i
titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi
dinvestimento collettivo di tipo chiuso o aperto; le emissioni di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi dinvestimento collettivo nazionali;
la commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a
organismi dinvestimento collettivo situati in altri paesi dellUnione Europea e
conformi alle disposizioni dellUnione.
Larticolo 143 prevede lapplicazione di determinate sanzioni amministrative nel
caso in cui le disposizioni dellarticolo 129, commi 2, 3, 4, 6 e 7.
Larticolo 11 stabilisce, infine, che per raccolta del risparmio si intende
lacquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito che
sotto altra forma. Lo stesso articolo vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai
soggetti diversi dalle banche.
Infine, è previsto, per quanto concerne le imposte sui redditi, i titoli di cui al comma
in esame sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari
emessi da società quotate nei mercati regolamentati.
Occorre ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, i titoli richiamati sono
compresi fra quelli indicati allarticolo 41 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.I.R.). A questo proposito va rilevato che i titoli dovrebbero essere inclusi tra
quelli di cui alla lettera b) del comma 1, del citato articolo 41, come riformulato
dal D.Lgs. n. 461/97, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi. Tale lettera include, infatti, tra i redditi di capitale
gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri
titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa. Il
medesimo decreto legislativo ha provveduto, allarticolo 12, a sostituire
larticolo 26 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di ritenute sugli interessi e sui
redditi di capitale. Nella nuova formulazione è stabilita nel 27% la misura della
ritenuta che devono effettuare i sostituti di imposta emittenti obbligazioni e titoli
similari, a meno che non si tratti di titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi; in tal
caso, laliquota è ridotta al 12,50%. Le ritenute sono applicate a titolo di acconto
nei confronti di imprenditori individuali, qualora i titoli e gli interessi siano relativi
all'impresa, di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, e
società ed enti di cui all'articolo 87 del TUIR, mentre si applica a titolo di imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso. Il medesimo articolo
12 ha parzialmente modificato gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, confermando
che la ritenuta del 12,50% non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche, da Spa con azioni negoziate nei
mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in Spa; i medesimi
interessi e proventi sono tuttavia soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, se
percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR escluse le Snc, in
accomandita semplice e quelle equiparate, gli enti di cui all'articolo 87 dello stresso
TUIR, i fondi pensione e i fondi di investimento immobiliare.
Il comma 6 prevede che lINPS ha lobbligo, dalla data di entrata in
vigore della riforma della riscossione, di iscrivere a ruolo - ad eccezione dei crediti
già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali
forma un elenco da trasmettere al cessionario - i crediti ceduti. Inoltre, listituto
è tenuto a rendere esecutivi i ruoli e di affidarli in carico ai concessionari del
servizio della riscossione di cui al D.P.R: n. 43/88, trasmettendo copia degli stessi al
cessionario.
Al riguardo si segnala che il testo, nel richiamare la riforma della riscossione, sembra
far riferimento alla legge n. 337/98, di delega al Governo per la disciplina in materia di
riscossione, approvata recentemente dal Parlamento.
In relazione alle disposizioni di cui al comma 6, si segnala che la previsione
dellobbligo dellINPS di provvedere alliscrizione a ruolo dei crediti che
abbia ceduto, e che quindi non siano più nella sua disponibilità, è presumibilmente
diretta a consentire lutilizzo della riscossione mediante concessionari, ai sensi
del DPR n. 43/1988, per il recupero dei crediti stessi. In assenza di tale disposizione,
infatti, il cessionario, non essendo abilitato ad avvalersi della procedura di riscossione
indicata, sarebbe costretto a ricorrere alle procedure esecutive ordinarie che,
evidentemente, sono ritenute meno rapide ed efficaci.
In caso di inottemperanza, i concessionari, ai sensi del comma 7, provvedono alla
riscossione dei ruoli ai sensi del D.P.R: n. 602/73, e del D.P.R: 43/88, e riversano le
somme riscosse al cessionario.
Il comma 8, precisando che la cessione dei crediti oggetto dellarticolo 12
costituisce successione a titolo particolare (inter vivos), disciplina gli effetti
sulleventuale procedimento in corso del trasferimento del diritto di credito oggetto
di controversia.
Il richiamo allapplicazione dellart. 111, comma 1, c.p.c. impedisce al
cessionario di essere parte nei processi (sia di cognizione che di esecuzione) che quindi
prosegue tra le parti originarie, cedente (INPS,) e debitore ceduto.
A differenza di quanto previsto dallart. 111 citato (comma 3), il cessionario
acquirente non può essere chiamato in causa (potendo però intervenire volontariamente
nel procedimento), mentre, pur in presenza dellaccordo delle altre parti, il cedente
INPS non può esserne in ogni caso estromesso.
Il richiamo allapplicazione del comma 4 dello stesso art. 111 c.p.c. riguarda lefficacia
della sentenza pronunciata, ai cui effetti è assoggettato anche il successore a
titolo particolare nel credito (ovvero il cessionario), abbia o meno partecipato al
processo. QQuestultimo, peraltro (salve le norme sullacquisto in buona
fede dei mobili e sulla trascrizione), è legittimato ad impugnare autonomamente la
sentenza emessa nei confronti del suo dante causa (in tal caso, lINPS) con i mezzi
di cui possono avvalersi le parti (non quindi con lopposizione di terzo di cui
allart. 404 c.p.c.), indipendentemente dal suo intervento o meno nel procedimento.
Lultimo periodo del comma 8 stabilisce che nel caso in cui i debitori, dopo la
trasmissione al cessionario dellelenco dei crediti ceduti e iscritti a ruolo,
propongono opposizione al pretore (sia nel merito che contro i ruoli emessi sulla base dei
titoli esecutivi), tra lINPS ed il cessionario del credito sussiste litisconsorzio
necessario (art. 102 c.p.c).
Al comma 9 si stabilisce che i rapporti fra il cessionario e i concessionari sono
regolati contrattualmente, sulla base di apposita convenzione.
Inoltre, nel testo originario si stabiliva che ai concessionari spetterebbero i compensi e
i rimborsi spese di cui allarticolo 61 del D.P.R: n. 43/88. A questo proposito, nel
corso dellesame presso la Camera è stato approvato un emendamento con il quale
si è provveduto a correggere il riferimento normativo citato, richiamando la lettera e)
dellarticolo 1 della citata legge n. 337/98 che ha introdotto criteri innovativi in
tema di compensi da corrispondere ai concessionari laddove stabilisce che si debba
stabilire un sistema di compensi "collegato alle somme iscritte a ruolo
effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché
alla situazione economica degli ambiti territoriali, con il rimborso delle spese
effettivamente sostenute".
Il concessionario e il cessionario, inoltre, devono comunicare allINPS in via
telematica (comma 10) i dati relativi allandamento delle riscossioni. Le
modalità di invio sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
Al comma 11 si prevede che il cessionario possa trattenere le somme riscosse fino a
concorrenza degli 8.000 miliardi, maggiorati degli oneri del servizio svolto, mentre le
eventuali somme riscosse in eccedenza devono essere riversate allINPS.
I concessionari devono rendere allINPS il conto della gestione, ai sensi
dellarticolo 39, comma 2, del citato D.P.R: n. 43/88 (comma 12); sono inoltre
previsti controlli a tappeto da parte dellamministrazione finanziaria
sullefficienza della riscossione (comma 13); in caso di inadempimento degli
obblighi contrattuali il cessionario deve risarcire lINPS dei danni recati (comma
14). Inoltre, il comma 15 prevede che il rapporto di gestione dei
crediti ceduti dura fino alla data di cessione degli stessi crediti alla società da
costituire ai sensi dellarticolo 14, avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei
crediti di imposta e contributivi. Si segnala che il riferimento esplicito alle
disposizioni di cui all'articolo successivo per quanto concerne la individuazione della
società è stato introdotto nel corso dellesame presso la Camera, mentre il testo
originario ricorreva alla dizione, obiettivamente imprecisa e suscettibile di ingenerare
confusione, "società in mano pubblica". La cessione, al momento del
trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente (comma 19) nei
confronti del cessionario, non può essere effettuata complessivamente allammontare
dei contributi.
E previsto anche un regime fiscale agevolato per le cessioni, consistente (comma
16) nellesenzione integrale dalle imposte di registro, di bollo e da "ogni
altra imposta indiretta".
La Camera, inserendo il comma 17, ha inoltre previsto che con i regolamenti di cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla
legge finanziaria per il 1997) venga disciplinato il versamento dei contributi
previdenziali dovuti in base alla dichiarazione unificata, sulla base delle modalità e
tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che i
contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli
enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale
compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva.
Il successivo all'articolo 19 prevede, relativamente alle modalità di versamento
unitario, la regola ordinaria del pagamento mediante delega irrevocabile ad una banca
convenzionata.
La banca rilascia al contribuente un'attestazione recante i dati relativi al soggetto
ed al versamento effettuato e contenente l'impegno di effettuare il pagamento, la quale
dovrà altresì contenere l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è
avvalso della facoltà di compensazione. Tale attestazione dovrà essere richiesta e
rilasciata, in base al comma 3 dell'articolo 19, anche in caso di versamenti non
effettuati perché completamente compensati. Per la parte di credito che non trovi
capienza nella compensazione è possibile utilizzare il credito nel successivo versamento.
L'articolo 22 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce
agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale
compensazione eseguita dai contribuenti.
L'articolo 20 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che le somme dovute a titolo
di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in
rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 6% annuo,
decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro
il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della
denuncia.
La disposizione introdotta dalla Camera sembrerebbe, con formulazione non chiara, voler
estendere ai versamenti correnti spontanei dei contributi previdenziali (versamenti
operati con i modelli DM10), diversi da quelli unificati, le medesime modalità e la
stessa misura di interessi di rateazione previsti per questi ultimi. Lo strumento
normativo è individuato nei regolamenti previsti dal comma 136 dell'articolo 3 della
legge n. 662 del 1996.
Il citato comma 136, in particolare, prevede l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in materia di adempimenti contabili
e formali, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, e tenendo conto in
particolare dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e dello sviluppo degli studi di settore. Va peraltro segnalato che al comma
136 non sono stabiliti né i termini di emanazione dei regolamenti, né i criteri cui il
Governo dovrà attenersi nella loro predisposizione. Si può tuttavia ritenere che a tal
fine valgano i criteri indicati al successivo comma 137, anche se la formulazione dello
stesso potrebbe ingenerare l'equivoco che in realtà si tratti di due distinte fattispecie
laddove al medesimo comma 137 si riproduce la previsione, già contenuta al comma 136, del
ricorso allo strumento dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n.
400/88. L'interpretazione prospettata risulta peraltro avvalorata dalla relazione
governativa al disegno di legge originario, nella quale si evidenzia la funzione di
specificazione del comma 137. Tuttavia, le disposizioni recate dal comma 137 non hanno
attinenza con le modifiche in materia di rateazione prospettate dal comma 17 in esame.
Infine, si prevede la possibilità per lINPS, allo scopo di realizzare velocemente i
propri incassi, di procedere in ciascun anno (comma 18) alla cessione di crediti di
cui al precedente comma 2, secondo periodo, nellambito di piani concordati con i
Ministeri vigilanti e attraverso le delibere del proprio consiglio di amministrazione.
NOTE
1 Si ha unoperazione con stripping quando si separa dal titolo la cedola degli interessi, che di conseguenza può essere negoziata autonomamente.13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |