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Articolo 12
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)

L’articolo 12 disciplina la cessione e la cartolarizzazione dei crediti di natura contributiva dell’INPS.
L'articolo in esame non è stato modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, anche se, per quanto concerne il regolamento rateale di debiti per contributi, la Commissione ha introdotto il successivo articolo 13 .
Le disposizioni dell’articolo in esame corrispondono ad una precisa indicazione contenuta nella risoluzione del 12 maggio 1998, con cui è stato approvato il DPEF, e hanno lo scopo di recuperare rapidamente, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell’Istituto, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi e le sanzioni - già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al successivo comma 15 - vantati dall’INPS e difficilmente esigibili (comma 1).
Per cartolarizzazione si intende la "mobiliarizzazione" di attività preesistenti, vale a dire la conversione in strumenti finanziari negoziabili di crediti preesistenti.
Da un punto di vista strettamente tecnico, la cartolarizzazione si configura come un’innovativa tecnica finanziaria, mediante la quale i crediti derivanti da classi dell’attivo vengono selezionati e, almeno nella maggioranza dei casi, aggregati in base a tipologie omogenee, al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia dei titoli (asset backed securities) rappresentativi di tali crediti emessi sul mercato dei capitali.
Appare opportuno, a questo riguardo, accennare brevemente all’esperienza statunitense, che costituisce quella più matura ed avanzata per questo tipo di operazioni. In sostanza, in questo paese le operazioni di cartolarizzazione vengono effettuate sulla base del seguente schema:
gli assets, vale a dire i crediti, vengono trasferiti dal soggetto originariamente titolare (originator) ad una società veicolo (Special purpose vehicle - Spv) costituita con l’unico scopo di acquistare pro-soluto gli assets. Nell’esperienza statunitense, oggetto privilegiato delle operazioni di cartolarizzazione, soprattutto in una prima fase, sono stati i mutui ipotecari, e in particolare i mutui per l’acquisto della prima casa. Ciò dipende dal fatto che, essendo tali mutui molto spesso supportati da garanzie concesse da agenzie federali, i relativi crediti risultano facilmente esigibili. Inoltre, trattandosi di mutui che vengono erogati a condizioni fortemente standardizzate, risulta agevole procedere alla aggregazione in pacchetti omogenei dei relativi crediti, il che semplifica le operazioni di collocamento sul mercato. Va tuttavia ricordato che in seguito, altri crediti sono stati interessati dalla tecnica in oggetto, per cui si è proceduto alla emissione di titoli rappresentativi di credito al consumo, acquisti di autoveicoli e linee di fido su carte di credito;
i mezzi finanziari necessari per acquistare questi assets vengono forniti alla Spv da un’altra società (Special purpose company - Spc), a sua volta appositamente costituita con l’unico scopo di raccogliere i fondi che servono a finanziare l’acquisto degli assets da parte della Spv. Questi fondi possono essere raccolti facendo ricorso a varie modalità, quale ad esempio l’emissione di bonds.
Merita inoltre precisare che la conversione di prestiti in valori mobiliari può avvenire con diverse modalità, riconducibili, per comodità, a due modelli alternativi: le emissioni del tipo pass-through e le emissioni del tipo pay-through.
Nel primo tipo di operazione, che è anche il più diffuso, la banca costituisce un pool di mutui omogenei per durata, tasso e qualità, e li smobilizza collocando sul mercato titoli rappresentativi di quote di questo pool. Gli acquirenti dei titoli che sono stati collocati sul mercato acquistano la proprietà dei mutui sottostanti, diventando così creditori nei confronti dei mutuatari ceduti. L’operazione pass-through si può quindi assimilare ad una cessione di crediti a titolo definitivo, o pro-soluto.
Nel secondo caso, invece, i prestiti non sono ceduti; gli investitori, infatti, non divengono proprietari dei mutui in pool, ma creditori dell’emittente. I titoli pay-through costituiscono un’obbligazione dell’emittente nei confronti dei sottoscrittori, garantita dai prestiti in pool. In questo caso, quindi, la cartolarizzazione non avviene attraverso la cessione bensì attraverso il deposito dei crediti, cioè pro-solvendo. I titoli pay-through in genere presentano una stretta connessione fra il servizio del debito e la liquidità prodotta dai mutui in garanzia. Ciò comporta, per l’emittente, un flusso di cassa tendenzialmente in equilibrio in ogni istante lungo tutto l’arco dell’operazione, generato dalla corrispondenza tra i flussi in entrata e quelli in uscita. Tipico esempio della tecnica pay-through sono le operazioni con stripping.
In Italia la cessione di portafogli crediti, intesa come strumento alternativo alla raccolta di liquidità, per lungo tempo è stata considerata esclusivamente nell’ambito di operazioni di factoring.
In assenza di una normativa riferita specificamente alla cartolarizzazione, nel nostro paese sono state effettuate diverse operazioni di questo genere, tuttavia avvalendosi di intermediari stranieri. Ciò deriva, prima ancora che dalla assenza in Italia di operatori specializzati che posseggano una adeguata esperienza, dai vincoli imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’istituto della cessione di crediti, disciplinato agli articoli 1260-1267 del codice civile.
Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia, a questo proposito, si ricorda che "dal 1994 ad oggi i titoli emessi in relazione alla cessione di crediti da parte di residente italiani sono aumentati a 4.600 miliardi di lire; in particolare i crediti cartolarizzati da banche e società finanziarie vigilati si sono ragguagliate a poco più di 3 mila miliardi. L'organizzazione di tali operazioni è stata finora svolta da intermediari esteri".
Il contratto di cessione del credito, ai sensi dell’articolo 1260 e ss. del codice civile, è il contratto stipulato tra un creditore (cedente) ed un soggetto (cessionario), mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito, a titolo oneroso o gratuito, che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Il trasferimento può essere effettuato anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (ad esempio, i crediti alimentari). La cessione del credito opera una modifica nel lato attivo dell’obbligazione, per cui il diritto di credito che spetta al cessionario è lo stesso esistente in capo al cedente. Lo strumento della cessione del credito consente la circolarità dei crediti, sebbene, non essendo questi beni mobili, non ne è possibile il trasferimento materiale.
Alla disciplina della cessione del credito si ispira l’istituto del factoring, disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si tratta di un contratto attraverso il quale un soggetto (che deve essere un imprenditore) cede ad un altro soggetto (c.d. factor, che deve essere una banca o un intermediario finanziario) i suoi crediti - purché derivino da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio della sua attività di impresa - presenti e futuri, a fronte dell’immediata corresponsione del valore dei crediti ceduti, dedotta la commissione per il factor.
In base a tale legge:
la cessione avviene, quindi, verso corrispettivo, con il risultato di dare risalto alla componente di scambio inglobata nel contratto rispetto ad altre cause possibili quali, ad esempio, il finanziamento o il mandato;
sono cedibili sia i crediti futuri che i crediti in massa, purché sia identificato il debitore e limitatamente ai contratti che saranno stipulati entro i ventiquattro mesi successivi alla data della cessione;
è invertita la regola civilistica per cui la cessione del credito si presume effettuata senza rivalsa nei confronti del cedente (pro-soluto): in questo senso vi è una presunzione pro-solvendo che assiste le cessioni di crediti di impresa;
quanto alle norme dettate in materia di revocatoria in caso di fallimento del debitore, si stabilisce che il pagamento compiuto da questi al cessionario non sia soggetto alle disposizioni dell’articolo 67 del R.D. n. 267/1942; inoltre, è previsto che l’efficacia della cessione verso i terzi non sia opponibile al fallimento del cedente, qualora il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza quando ha eseguito il pagamento.
Tali innovazioni, soprattutto la possibilità di cedere crediti futuri, conferiscono un’operatività maggiore al factor; tuttavia, l’ambito di applicazione della legge n. 52 risulta meno ampio di quello civilistico in quanto restano esclusi i crediti che non derivano da contratti conclusi nell’esercizio di impresa, nonché i casi in cui il cessionario non rientri nelle condizioni soggettive previste dalla stessa legge.
L’obiettivo della securitisation, come più volte ricordato, è di isolare un portafoglio crediti. In questo contesto appare necessario eliminare il rischio del fallimento dell’originator.
In relazione a ciò, il codice civile, all’articolo 1265, richiede che, ai fini dell’opponibilità della cessione ai terzi (incluso il fallimento del cedente), la stessa debba essere previamente notificata al debitore ceduto, ovvero, in alternativa, che la cessione sia stata accettata dal debitore ceduto e che tale accettazione abbia data certa.
La legge n. 52/91, all’articolo 5, invece, prevede che qualora il cessionario abbia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile ai creditori del cedente che abbiano pignorato il credito dopo la data del pagamento e al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.
Infine, le operazioni di cartolarizzazione devono essere strutturate e realizzate tenendo conto delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Originariamente, infatti, le Spv costituite ai sensi della legge n. 52/91 dovevano essere iscritte nell’albo speciale tenuto presso la Banca d’Italia. In seguito, il D.Lgs. n. 385/93, recante il testo unico bancario, ha disposto che le Spv debbano essere iscritte inizialmente nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 di tale legge, e, successivamente, in presenza di determinati requisiti, anche nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 della stessa, con conseguente diretta supervisione della stessa Banca d’Italia.

Al riguardo, occorre segnalare che l’operazione indicata dall’articolo in esame sembra prospettare, più che una vera e propria cartolarizzazione dei crediti INPS, la loro cessione a titolo oneroso ad un cessionario scelto tra le banche, gli intermediari finanziari abilitati, ovvero "associazioni temporanee di imprese tra tali soggetti", come riportato nel successivo comma 4, stante il fatto che, ai sensi del comma 5, l’emissione di titoli per il finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti è solo eventuale.
Merita inoltre ricordare che la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti INPS e, più in generale, di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 29/1993, conv. dalla L. n. 140/1997, allo scopo di "realizzare celermente i relativi incassi", era già prevista dal D.L. n. 79/1997, che conteneva, all’articolo 8, disposizioni specifiche in materia. In base a tali disposizioni, la cessione poteva essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti "abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità", da individuare mediante apposita gara. Nel corso dell’esame parlamentare, tuttavia, l’articolo 8 venne parzialmente riformulato, in particolare escludendo esplicitamente, tra i debiti cedibili in base alla procedura richiamata, quelli di natura tributaria e contributiva.

Tornando alle disposizioni di cui all’articolo in esame, si rileva che esse rinviano, quanto alla individuazione delle tipologie e dei valori dei crediti cedibili - comunque di importo non inferiore ad ottomila miliardi di lire - ai sensi del comma 2, nonché delle modalità tecniche, dei tempi e del prezzo della cessione, ad un successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
Per le tipologie diverse da quelle individuate dal citato decreto trovano applicazione i successivi commi 18 e 19.

Al riguardo, sulla base di dati INPS, risulta che la situazione dei crediti contributivi dell’istituto, al 31 dicembre 1997, sarebbe la seguente:

1. Crediti esigibili…….........................................17.236 mld.
a) coperti da rateizzazione...............................7.239 mld.
b) non coperti da rateizzazione.........................9.997 mld.

2. Crediti parzialmente esigibili
a) quota esigibile.............................................33.751 mld.
b) quota presunta inesigibilità..........................21.552 mld.

I commi 3, 4 e 5 riproducono sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dall’AC 5058 in materia di cartolarizzazione, attualmente all’esame della Commissione finanze della Camera. Tale provvedimento intende introdurre una disciplina organica in materia, che riguardi tutti i crediti, ivi inclusi, presumibilmente, quelli dell’INPS.

Il comma 3 prevede che alla cessione non si applichi l’articolo 1264 del codice civile e si applichino gli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 52/1991.
L’articolo 1264 c.c. disciplina l’efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, disponendo che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettato o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza della avvenuta cessione.
Inoltre, sono fatti salvi i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione. L’INPS ha l’obbligo di garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione. E’ altresì stabilito che l’INPS ha l’obbligo di garantire l’esistenza dei crediti al momento della cessione, ma non risponde dell’insolvenza dei debitori. In altri termini, quella prospettata costituirebbe una cessione pro-soluto, e non pro-solvendo.
La Camera ha inoltre stabilito che restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di rateazione e dilazione, compresi i crediti oggetto della cessione e anche se iscritti a ruolo per la riscossione.
A tale riguardo, si ricorda che il comma 11 dell'articolo 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, stabilisce che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, laddove previsti. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e del tesoro. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, pervia autorizzazione del Ministro del lavoro, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
Il tasso attuale di interesse dovuto a titolo di differimento o dilazione è pari al 13,875%, così fissato dal D.M. 11 giugno 1998. Su tale materia interviene tuttavia l'articolo 13 del provvedimento in esame, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato.

Il comma 4, prevede che il soggetto cessionario, individuato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante l’attuazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, debba essere scelto tra le banche, gli intermediari finanziari abilitati, ovvero associazioni temporanee di imprese tra tali soggetti.

Ai sensi del comma 5, il cessionario è autorizzato a costituire una S.p.A. avente per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del T.U. bancario, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2 e 3, lett. b) e c). Alle società in questione si applicano anche le norme sanzionatorie previste dal Titolo VIII dello stesso T.U..
Inoltre, si prevede che tale società possa finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli; ai quali si applicano gli articoli 129 e 143 del T.U. bancario; in ogni caso all’emissione dei titoli in esame non si applica l’articolo 11 del medesimo T.U.
L’articolo 129 prevede la disciplina dei controlli da parte delle autorità monetarie in caso di emissione di valori mobiliari. In particolare, è prevista la possibilità di effettuare liberamente emissioni di valori mobiliari in Italia, e le offerte di valori mobiliari esteri in Italia non superiori a cento miliardi o comunque al maggior importo stabilito dalla Banca d’Italia, a condizione che tali valori rientrino in tipologie previste dall’ordinamento e che abbiano caratteristiche individuate dalla Banca d’Italia in conformità a quanto deliberato dal CICR. I titoli citati non liberamente effettuabili devono essere comunicati alla Banca d’Italia dagli interessati. La comunicazione deve indicare la quantità e le caratteristiche dei valori, nonché le modalità e i tempi di svolgimento delle operazioni. L’operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro tale termine la Banca d’Italia, in conformità delle delibere CICR, può vietare le operazioni.
Sono esclusi dalle suddette disposizioni i titoli di Stato o garantiti dallo Stato; i titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d’investimento collettivo di tipo chiuso o aperto; le emissioni di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d’investimento collettivo nazionali; la commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d’investimento collettivo situati in altri paesi dell’Unione Europea e conformi alle disposizioni dell’Unione.
L’articolo 143 prevede l’applicazione di determinate sanzioni amministrative nel caso in cui le disposizioni dell’articolo 129, commi 2, 3, 4, 6 e 7.
L’articolo 11 stabilisce, infine, che per raccolta del risparmio si intende l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma. Lo stesso articolo vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche.
Infine, è previsto, per quanto concerne le imposte sui redditi, i titoli di cui al comma in esame sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.
Occorre ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, i titoli richiamati sono compresi fra quelli indicati all’articolo 41 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.). A questo proposito va rilevato che i titoli dovrebbero essere inclusi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1, del citato articolo 41, come riformulato dal D.Lgs. n. 461/97, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Tale lettera include, infatti, tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa. Il medesimo decreto legislativo ha provveduto, all’articolo 12, a sostituire l’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. Nella nuova formulazione è stabilita nel 27% la misura della ritenuta che devono effettuare i sostituti di imposta emittenti obbligazioni e titoli similari, a meno che non si tratti di titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi; in tal caso, l’aliquota è ridotta al 12,50%. Le ritenute sono applicate a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, qualora i titoli e gli interessi siano relativi all'impresa, di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, e società ed enti di cui all'articolo 87 del TUIR, mentre si applica a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso. Il medesimo articolo 12 ha parzialmente modificato gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, confermando che la ritenuta del 12,50% non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche, da Spa con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in Spa; i medesimi interessi e proventi sono tuttavia soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, se percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR escluse le Snc, in accomandita semplice e quelle equiparate, gli enti di cui all'articolo 87 dello stresso TUIR, i fondi pensione e i fondi di investimento immobiliare.

Il comma 6 prevede che l’INPS ha l’obbligo, dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione, di iscrivere a ruolo - ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario - i crediti ceduti. Inoltre, l’istituto è tenuto a rendere esecutivi i ruoli e di affidarli in carico ai concessionari del servizio della riscossione di cui al D.P.R: n. 43/88, trasmettendo copia degli stessi al cessionario.
Al riguardo si segnala che il testo, nel richiamare la riforma della riscossione, sembra far riferimento alla legge n. 337/98, di delega al Governo per la disciplina in materia di riscossione, approvata recentemente dal Parlamento.

In relazione alle disposizioni di cui al comma 6, si segnala che la previsione dell’obbligo dell’INPS di provvedere all’iscrizione a ruolo dei crediti che abbia ceduto, e che quindi non siano più nella sua disponibilità, è presumibilmente diretta a consentire l’utilizzo della riscossione mediante concessionari, ai sensi del DPR n. 43/1988, per il recupero dei crediti stessi. In assenza di tale disposizione, infatti, il cessionario, non essendo abilitato ad avvalersi della procedura di riscossione indicata, sarebbe costretto a ricorrere alle procedure esecutive ordinarie che, evidentemente, sono ritenute meno rapide ed efficaci.

In caso di inottemperanza, i concessionari, ai sensi del comma 7, provvedono alla riscossione dei ruoli ai sensi del D.P.R: n. 602/73, e del D.P.R: 43/88, e riversano le somme riscosse al cessionario.

Il comma 8, precisando che la cessione dei crediti oggetto dell’articolo 12 costituisce successione a titolo particolare (inter vivos), disciplina gli effetti sull’eventuale procedimento in corso del trasferimento del diritto di credito oggetto di controversia.
Il richiamo all’applicazione dell’art. 111, comma 1, c.p.c. impedisce al cessionario di essere parte nei processi (sia di cognizione che di esecuzione) che quindi prosegue tra le parti originarie, cedente (INPS,) e debitore ceduto.
A differenza di quanto previsto dall’art. 111 citato (comma 3), il cessionario acquirente non può essere chiamato in causa (potendo però intervenire volontariamente nel procedimento), mentre, pur in presenza dell’accordo delle altre parti, il cedente INPS non può esserne in ogni caso estromesso.
Il richiamo all’applicazione del comma 4 dello stesso art. 111 c.p.c. riguarda l’efficacia della sentenza pronunciata, ai cui effetti è assoggettato anche il successore a titolo particolare nel credito (ovvero il cessionario), abbia o meno partecipato al processo. QQuest’ultimo, peraltro (salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione), è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa (in tal caso, l’INPS) con i mezzi di cui possono avvalersi le parti (non quindi con l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.), indipendentemente dal suo intervento o meno nel procedimento.
L’ultimo periodo del comma 8 stabilisce che nel caso in cui i debitori, dopo la trasmissione al cessionario dell’elenco dei crediti ceduti e iscritti a ruolo, propongono opposizione al pretore (sia nel merito che contro i ruoli emessi sulla base dei titoli esecutivi), tra l’INPS ed il cessionario del credito sussiste litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c).

Al comma 9 si stabilisce che i rapporti fra il cessionario e i concessionari sono regolati contrattualmente, sulla base di apposita convenzione.
Inoltre, nel testo originario si stabiliva che ai concessionari spetterebbero i compensi e i rimborsi spese di cui all’articolo 61 del D.P.R: n. 43/88. A questo proposito, nel corso dell’esame presso la Camera è stato approvato un emendamento con il quale si è provveduto a correggere il riferimento normativo citato, richiamando la lettera e) dell’articolo 1 della citata legge n. 337/98 che ha introdotto criteri innovativi in tema di compensi da corrispondere ai concessionari laddove stabilisce che si debba stabilire un sistema di compensi "collegato alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione economica degli ambiti territoriali, con il rimborso delle spese effettivamente sostenute".

Il concessionario e il cessionario, inoltre, devono comunicare all’INPS in via telematica (comma 10) i dati relativi all’andamento delle riscossioni. Le modalità di invio sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Al comma 11 si prevede che il cessionario possa trattenere le somme riscosse fino a concorrenza degli 8.000 miliardi, maggiorati degli oneri del servizio svolto, mentre le eventuali somme riscosse in eccedenza devono essere riversate all’INPS.

I concessionari devono rendere all’INPS il conto della gestione, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del citato D.P.R: n. 43/88 (comma 12); sono inoltre previsti controlli a tappeto da parte dell’amministrazione finanziaria sull’efficienza della riscossione (comma 13); in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali il cessionario deve risarcire l’INPS dei danni recati (comma 14). Inoltre, il comma 15 prevede che il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione degli stessi crediti alla società da costituire ai sensi dell’articolo 14, avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi. Si segnala che il riferimento esplicito alle disposizioni di cui all'articolo successivo per quanto concerne la individuazione della società è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, mentre il testo originario ricorreva alla dizione, obiettivamente imprecisa e suscettibile di ingenerare confusione, "società in mano pubblica". La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente (comma 19) nei confronti del cessionario, non può essere effettuata complessivamente all’ammontare dei contributi.

E’ previsto anche un regime fiscale agevolato per le cessioni, consistente (comma 16) nell’esenzione integrale dalle imposte di registro, di bollo e da "ogni altra imposta indiretta".

La Camera, inserendo il comma 17, ha inoltre previsto che con i regolamenti di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) venga disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base alla dichiarazione unificata, sulla base delle modalità e tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il successivo all'articolo 19 prevede, relativamente alle modalità di versamento unitario, la regola ordinaria del pagamento mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata.
La banca rilascia al contribuente un'attestazione recante i dati relativi al soggetto ed al versamento effettuato e contenente l'impegno di effettuare il pagamento, la quale dovrà altresì contenere l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. Tale attestazione dovrà essere richiesta e rilasciata, in base al comma 3 dell'articolo 19, anche in caso di versamenti non effettuati perché completamente compensati. Per la parte di credito che non trovi capienza nella compensazione è possibile utilizzare il credito nel successivo versamento.
L'articolo 22 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
L'articolo 20 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 6% annuo, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
La disposizione introdotta dalla Camera sembrerebbe, con formulazione non chiara,
voler estendere ai versamenti correnti spontanei dei contributi previdenziali (versamenti operati con i modelli DM10), diversi da quelli unificati, le medesime modalità e la stessa misura di interessi di rateazione previsti per questi ultimi. Lo strumento normativo è individuato nei regolamenti previsti dal comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
Il citato comma 136, in particolare, prevede l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in materia di adempimenti contabili e formali, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, e tenendo conto in particolare dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e dello sviluppo degli studi di settore. Va peraltro segnalato che al comma 136 non sono stabiliti né i termini di emanazione dei regolamenti, né i criteri cui il Governo dovrà attenersi nella loro predisposizione. Si può tuttavia ritenere che a tal fine valgano i criteri indicati al successivo comma 137, anche se la formulazione dello stesso potrebbe ingenerare l'equivoco che in realtà si tratti di due distinte fattispecie laddove al medesimo comma 137 si riproduce la previsione, già contenuta al comma 136, del ricorso allo strumento dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88. L'interpretazione prospettata risulta peraltro avvalorata dalla relazione governativa al disegno di legge originario, nella quale si evidenzia la funzione di specificazione del comma 137. Tuttavia, le disposizioni recate dal comma 137 non hanno attinenza con le modifiche in materia di rateazione prospettate dal comma 17 in esame.

Infine, si prevede la possibilità per l’INPS, allo scopo di realizzare velocemente i propri incassi, di procedere in ciascun anno (comma 18) alla cessione di crediti di cui al precedente comma 2, secondo periodo, nell’ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso le delibere del proprio consiglio di amministrazione.

NOTE

1 Si ha un’operazione con stripping quando si separa dal titolo la cedola degli interessi, che di conseguenza può essere negoziata autonomamente.
2 L'art. 106 del T.U. bancario prevede l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari di quegli intermediari che svolgono verso il pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti, l’intermediazione in cambi, la prestazione di servizi di pagamento. Tali intermediari devono avere, per potere esercitare tali attività, un miliardo di lire di capitale versato, la natura giuridica di società di capitale, l’esclusività dell’attività finanziaria. Fra questi intermediari, taluni, per la loro attività svolta, sono ricompresi nell’articolo 107 e sono sottoposti alla vigilanza informativa ed effettiva della Banca d’Italia. Per essere iscritti in tale sezione, gli intermediari devono svolgere una particolare attività (ad esempio intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio), una specifica dimensione e un determinato rapporto indebitamento/patrimonio.


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13/12/1998
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