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Articolo 10
(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato)

La disposizione dell’articolo 10 modifica il criterio di tassazione sul reddito delle persone fisiche in base alla residenza. Si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, in base agli articoli 2 e 21 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), esistono due presupposti alternativi della tassazione delle persone fisiche:
sono soggetti passivi dell’IRPEF le persone fisiche residenti in Italia (criterio della residenza);
sono soggetti passivi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato sui redditi prodotti in Italia (criterio della produzione del reddito). Tale secondo presupposto trova conferma nel dettato del secondo comma del DPR n. 600/1973.

L’articolo 10, comma 1 incide sul criterio della residenza, introducendo un nuovo comma 2-bis, all’articolo 2 del TUIR. Attualmente, il comma 2 dell’articolo 2 considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Il nuovo comma 2-bis introduce una presunzione relativa, intervenendo sostanzialmente l’onere della prova, in base alla quale si considerano residenti in Italia i cittadini italiani, pur cancellati dalle anagrafi della popolazione residente, che siano emigrati in Stati o territori "aventi un regime fiscale privilegiato". Tali Stati saranno individuati con un apposito decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La norma obbliga quindi il cittadino che trasferisca la sua residenza in un Paese a regime fiscale privilegiato a provare all’amministrazione finanziaria che il trasferimento di residenza è reale, se non intende essere considerato soggetto passivo IRPEF, contrariamente a quanto avviene oggi, per cui spetta all’amministrazione finanziaria provare la residenza fittizia.
La disposizione sembrerebbe voler estendere alle persone fisiche quanto già previsto per le società dall’articolo 76, commi 7-bis e 7-ter del TUIR, ma di fatto la nuova disposizione potrebbe determinare effetti sostanzialmente differenti.
Il comma 7-bis dell’articolo 76 infatti, introdotto dalla legge n. 413 del 1991, non consente la deduzione dal reddito d’impresa delle spese e dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori, non appartenenti alla Comunità europea, aventi un regime fiscale privilegiato. Inoltre il comma 7-bis fornisce una nozione generale di regime fiscale privilegiato, individuato come quello che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M.24 aprile 1992, recante l’elenco dei Paesi considerati "paradisi fiscali" (c.d. black list).

Va osservato che l'Assemblea della Camera ha ripristinato il testo originario del Governo dopo che la Commissione Bilancio della Camera aveva approvato due emendamenti: in particolare, con un primo emendamento veniva specificato che gli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato dovevano essere "comunque al di fuori dell’U.E."; con un secondo emendamento veniva altresì specificato che doveva trattarsi di Stati "con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini".

Il comma 2 provvede a coordinare formalmente la modifica introdotta dal comma 1 con la nozione di domicilio fiscale contenuta nell’articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento. Si stabilisce che i cittadini italiani considerati residenti in Italia ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.


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6/12/1998
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