i-p110
Articolo 10
(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato)
La disposizione dellarticolo 10 modifica il
criterio di tassazione sul reddito delle persone fisiche in base alla residenza. Si
ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, in base agli articoli 2 e 21 del TUIR
(D.P.R. n. 917 del 1986), esistono due presupposti alternativi della tassazione delle
persone fisiche:
sono soggetti passivi dellIRPEF le persone fisiche residenti in Italia (criterio
della residenza);
sono soggetti passivi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato sui redditi
prodotti in Italia (criterio della produzione del reddito). Tale secondo presupposto trova
conferma nel dettato del secondo comma del DPR n. 600/1973.
Larticolo 10, comma 1 incide sul criterio della residenza, introducendo un
nuovo comma 2-bis, allarticolo 2 del TUIR. Attualmente, il comma 2
dellarticolo 2 considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo
dimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Il nuovo comma 2-bis introduce una presunzione relativa, intervenendo
sostanzialmente lonere della prova, in base alla quale si considerano residenti in
Italia i cittadini italiani, pur cancellati dalle anagrafi della popolazione residente,
che siano emigrati in Stati o territori "aventi un regime fiscale privilegiato".
Tali Stati saranno individuati con un apposito decreto ministeriale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
La norma obbliga quindi il cittadino che trasferisca la sua residenza in un Paese a regime
fiscale privilegiato a provare allamministrazione finanziaria che il trasferimento
di residenza è reale, se non intende essere considerato soggetto passivo IRPEF,
contrariamente a quanto avviene oggi, per cui spetta allamministrazione finanziaria
provare la residenza fittizia.
La disposizione sembrerebbe voler estendere alle persone fisiche quanto già previsto per
le società dallarticolo 76, commi 7-bis e 7-ter del TUIR, ma di fatto
la nuova disposizione potrebbe determinare effetti sostanzialmente differenti.
Il comma 7-bis dellarticolo 76 infatti, introdotto dalla legge n. 413 del
1991, non consente la deduzione dal reddito dimpresa delle spese e dei componenti
negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società
domiciliate fiscalmente in Stati o territori, non appartenenti alla Comunità europea,
aventi un regime fiscale privilegiato. Inoltre il comma 7-bis fornisce una nozione
generale di regime fiscale privilegiato, individuato come quello che esclude da imposte
sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle società ad imposizione in misura
inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della
stessa natura. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M.24 aprile 1992, recante
lelenco dei Paesi considerati "paradisi fiscali" (c.d. black list).
Va osservato che l'Assemblea della Camera ha ripristinato il testo originario del
Governo dopo che la Commissione Bilancio della Camera aveva approvato due emendamenti: in
particolare, con un primo emendamento veniva specificato che gli Stati o territori aventi
regime fiscale privilegiato dovevano essere "comunque al di fuori
dellU.E."; con un secondo emendamento veniva altresì specificato che doveva
trattarsi di Stati "con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento
fiscale dei cittadini".
Il comma 2 provvede a coordinare formalmente la modifica introdotta dal comma 1 con
la nozione di domicilio fiscale contenuta nellarticolo 58 del D.P.R. n. 600 del
1973, in materia di accertamento. Si stabilisce che i cittadini italiani considerati
residenti in Italia ai sensi del nuovo comma 2-bis dellarticolo 2 del TUIR,
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |