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Articolo 9
(Proroga di termini in materia di accertamenti fiscali)


Con un emendamento approvato dalla Camera è stato introdotto l’articolo 9 che interviene in materia di termini relativi agli accertamenti fiscali.
In particolare con il comma 1 si stabiliscono al 31 dicembre 2000 i termini di decadenza per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti rispettivamente:
- negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi;
- negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’IVA.
Con tale disposizione viene quindi unificato al 31 dicembre 2000 il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate fino al 1998 e viene altresì stabilito che entro la stessa data dovranno essere resi esecutivi i ruoli.

Si rileva che la formulazione del comma 1, non contenendo riferimenti normativi espliciti, potrebbe riferirsi sia alla liquidazione delle imposte di cui all’articolo 36-bis D.P.R. n. 600/1973, che al controllo specificamente denominato "formale", di cui all’articolo 36-ter dello stesso D.P.R.

Si ricorda infatti l’articolo 36-bis, recentemente sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in attuazione della riforma fiscale, disciplina la liquidazione delle imposte sui redditi, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazioni. Si tratta del controllo automatico cui l'Amministrazione finanziaria procede al fine di liquidare le imposte esclusivamente sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata dai contribuenti o dai sostituti d'imposta. Il nuovo articolo 36-bis, che si applicherà alle dichiarazioni che verranno presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, delinea una procedura che dovrà concludersi in tempi molto più brevi rispetto a quelli attuali (il termine vigente per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 1998 è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma di fatto il tempo impiegato dall’amministrazione è molto più lungo), disponendo che la liquidazione avvenga entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.
L’articolo 36-ter, anch’esso interamente sostituito dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 241/1997, disciplina il controllo formale delle dichiarazioni: si tratta di un controllo effettuato anch'esso sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, ma solo nei confronti di una parte dei contribuenti, in base a criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, i quali non pregiudicano l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice. Per tale controllo è concesso agli uffici periferici (all’Amministrazione finanziaria secondo quanto indicato nel vecchio articolo 36-bis), un termine più lungo, scadente il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Si tratta quindi di un controllo che, seppur formale, non si esaurisce in un ricalcolo automatico dei dati contenuti nelle dichiarazioni, ma prevede anche una collaborazione del contribuente o del sostituto d'imposta per fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione stessa, nonché per trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione. In questo ambito vengono collocate le ipotesi di correzione dei dati contenuti nelle dichiarazioni consistenti nell'esclusione in tutto o in parte delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Per quanto riguarda l’IVA, l’articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede la rettifica delle dichiarazioni ed il successivo articolo 54-bis, introdotto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede la liquidazione automatizzata dell'IVA dovuta, sulla base dei soli dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti in base alle dichiarazioni, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi dall’articolo 36-bis. Tale ultima disposizione si applicherà alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, quindi non incide sulle disposizioni recate dal comma 1 dell’articolo 57-bis in commento
Per quanto riguarda il termine di decadenza per gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti IVA, previsti nell’articolo 54, questo è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Si ricorda infine che l'articolo 15 del D.Lgs. n. 241/1997, modificando i relativi articoli del D.P.R. n. 600 e del D.P.R. IVA, ha unificato, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1à gennaio 1999, i diversi termini di decadenza vigenti per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. I termini di decadenza sono fissati, fino al 31 dicembre 1998, per le imposte sui redditi, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973), mentre ai fini IVA al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Con la disposizione del comma 2 viene invece prorogato al 30 giugno 1999 il termine, in precedenza fissato al 31 dicembre 1998, per effettuare le verifiche formali sulle dichiarazioni dei redditi del 1993 (il cosiddetto modello "lunare").
Si tratta quindi di una proroga di sei mesi concessa all’amministrazione finanziaria per effettuare il controllo, la liquidazione, l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché per le relative iscrizioni a ruolo.

In questo caso la formulazione della disposizione è più chiara in quanto fa espresso riferimento sia ai controlli che alla liquidazione ed all’accertamento dei tributi, riferendosi quindi la proroga dei termini a tutte le ipotesi di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che il termine ordinario entro il quale l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto effettuare tali accertamenti, per le dichiarazioni presentate nel 1993, sarebbe stato di cinque anni, in base all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.


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6/12/1998
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