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Articolo 9
(Proroga di termini in materia di accertamenti fiscali)
Con un emendamento approvato dalla Camera è stato
introdotto larticolo 9 che interviene in materia di termini relativi agli
accertamenti fiscali.
In particolare con il comma 1 si stabiliscono al 31 dicembre 2000 i termini di
decadenza per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti
rispettivamente:
- negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi;
- negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dellIVA.
Con tale disposizione viene quindi unificato al 31 dicembre 2000 il termine entro il
quale lamministrazione finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni
presentate fino al 1998 e viene altresì stabilito che entro la stessa data dovranno
essere resi esecutivi i ruoli.
Si rileva che la formulazione del comma 1, non contenendo riferimenti normativi
espliciti, potrebbe riferirsi sia alla liquidazione delle imposte di cui allarticolo
36-bis D.P.R. n. 600/1973, che al controllo specificamente denominato "formale",
di cui allarticolo 36-ter dello stesso D.P.R.
Si ricorda infatti larticolo 36-bis, recentemente sostituito dall'articolo 13
del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante le norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in attuazione della riforma fiscale, disciplina la
liquidazione delle imposte sui redditi, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alla dichiarazioni. Si tratta del controllo automatico cui l'Amministrazione
finanziaria procede al fine di liquidare le imposte esclusivamente sulla base dei dati
contenuti nella dichiarazione presentata dai contribuenti o dai sostituti d'imposta. Il
nuovo articolo 36-bis, che si applicherà alle dichiarazioni che verranno
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, delinea una procedura che dovrà concludersi
in tempi molto più brevi rispetto a quelli attuali (il termine vigente per le
dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 1998 è il 31 dicembre dellanno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma di fatto il tempo impiegato
dallamministrazione è molto più lungo), disponendo che la liquidazione avvenga
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo.
Larticolo 36-ter, anchesso interamente sostituito dallarticolo 13
del D.Lgs. n. 241/1997, disciplina il controllo formale delle dichiarazioni: si
tratta di un controllo effettuato anch'esso sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, ma solo nei confronti di una parte dei contribuenti, in base a criteri
selettivi fissati dal Ministro delle finanze, i quali non pregiudicano l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice. Per tale controllo è concesso agli uffici periferici
(allAmministrazione finanziaria secondo quanto indicato nel vecchio articolo
36-bis), un termine più lungo, scadente il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione delle dichiarazioni. Si tratta quindi di un controllo che, seppur
formale, non si esaurisce in un ricalcolo automatico dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, ma prevede anche una collaborazione del contribuente o del sostituto
d'imposta per fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione stessa,
nonché per trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla
dichiarazione. In questo ambito vengono collocate le ipotesi di correzione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni consistenti nell'esclusione in tutto o in parte delle
deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti.
Per quanto riguarda lIVA, larticolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede la
rettifica delle dichiarazioni ed il successivo articolo 54-bis, introdotto
dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede la liquidazione automatizzata dell'IVA
dovuta, sulla base dei soli dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
in base alle dichiarazioni, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi
dallarticolo 36-bis. Tale ultima disposizione si applicherà alle
dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, quindi non incide sulle disposizioni recate
dal comma 1 dellarticolo 57-bis in commento
Per quanto riguarda il termine di decadenza per gli avvisi relativi alle rettifiche ed
agli accertamenti IVA, previsti nellarticolo 54, questo è fissato al 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Si ricorda infine che l'articolo 15 del D.Lgs. n. 241/1997, modificando i relativi
articoli del D.P.R. n. 600 e del D.P.R. IVA, ha unificato, a partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1à gennaio 1999, i diversi termini di decadenza vigenti per l'accertamento
delle imposte sui redditi e dell'IVA. I termini di decadenza sono fissati, fino al 31
dicembre 1998, per le imposte sui redditi, al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973),
mentre ai fini IVA al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.
Con la disposizione del comma 2 viene invece prorogato al 30 giugno 1999 il termine, in
precedenza fissato al 31 dicembre 1998, per effettuare le verifiche formali sulle
dichiarazioni dei redditi del 1993 (il cosiddetto modello "lunare"). Si
tratta quindi di una proroga di sei mesi concessa allamministrazione finanziaria per
effettuare il controllo, la liquidazione, laccertamento dei tributi e
lirrogazione delle sanzioni amministrative, nonché per le relative iscrizioni a
ruolo.
In questo caso la formulazione della disposizione è più chiara in quanto fa espresso
riferimento sia ai controlli che alla liquidazione ed allaccertamento dei tributi,
riferendosi quindi la proroga dei termini a tutte le ipotesi di controllo delle
dichiarazioni.
Si ricorda che il termine ordinario entro il quale lamministrazione finanziaria
avrebbe dovuto effettuare tali accertamenti, per le dichiarazioni presentate nel 1993,
sarebbe stato di cinque anni, in base allarticolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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