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Articolo 8
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
e misure compensative)

L’articolo 8 reca disposizioni concernenti la cosiddetta "fiscalità ecologica", dirette in particolare ad incrementare il carico tributario gravante sulle emissioni di anidride carbonica. La formulazione dell’articolo ha subito notevoli modificazioni nel corso dell’esame da parte della Camera, in particolare presso la Commissione bilancio, riferite in primo luogo alla misura della tassazione gravante sui diverse prodotti considerati. Nel testo approvato dalla Camera, l’articolo si compone di 15 commi, a fronte dei 9 del testo originario.

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici costituisce il primo strumento legale internazionale vincolante che si occupa direttamente del cambiamento del clima. La convenzione è stata adottata il 9 maggio 1992 e sottoscritta da 165 paesi oltre alla Comunità Europea ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994 ed è stata ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 1994, n. 65. Obiettivo fondamentale della Convenzione è la "stabilizzazione delle concentrazioni di gas di serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico". Per raggiungere questo obiettivo la Convenzione elenca una serie di impegni che verranno periodicamente rivisti a seguito di nuove scoperte scientifiche e sulla base dell’efficacia dei programmi climatici nazionali. A questo scopo ogni anno si tiene una Conferenza delle Parti (COP) che ha il compito di promuovere e controllare l’applicazione della Convenzione. Si sono tenute tre Conferenze: a Berlino nel marzo-aprile 1995, a Roma nel dicembre 1995 e a Kyoto nel dicembre 1997. Nell’ultima conferenza sono stati stabiliti obiettivi giuridicamente vincolanti per tutti i paesi industrializzati. Essi riguardano sei gas ad effetto serra; la Comunità nel suo insieme dovrà ridurre le sue emissioni di questi gas dell’8% nel periodo 2008-2012: per i biossidi di carbonio (CO2) – la sostanza maggiormente responsabile del riscaldamento del globo -, il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O); e per i tre gas prodotti dall’industria, cioè idrofluorocarburi (HCF), perfluorocarburi (PCF) e esafluoruro di zolfo (SF6).
L’Italia ha approvato con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997 le linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici": la deliberazione contiene disposizioni per i programmi attuativi degli impegni scaturenti dalle decisioni internazionali prese per questo settore. Tra le misure che dovranno essere adottate c’è la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione, trasporto e distribuzione di energia, il contenimento delle emissioni di gas di serra riferibili al settore trasporti; nell’elaborazione dei programmi dovranno inoltre essere favorite le misure che presentino un più favorevole rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle emissioni, concorrano: al consolidamento e sviluppo dell’occupazione, al miglioramento della bilancia dei pagamenti, al rafforzamento del sistema produttivo, al riequilibrio territoriale, alla riduzione della dipendenza energetica, al coinvolgimento finanziario di operatori privati e che favoriscano l’utilizzo di risorse comunitarie. Tali programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro attuazione, indicando le diverse fonti e modalità di finanziamento (pubbliche, private, manovre tariffarie, project financing).

Si ricorda infine, che sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico è recentemente intervenuta la legge 24 aprile 1998, n. 128 (comunitaria per il 1995-1997) che prevede il recepimento delle direttive 96/62 (valutazione e gestione della qualità dell'aria), 96/69 (veicoli a motore) e 97/20 (motori diesel). La direttiva 96/62 introduce innovazioni nella normativa di settore ponendo l'attenzione, in particolare, sulla prevenzione e dunque sulla riduzione degli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, per mezzo della rideterminazione dei valori limite, delle soglie di allarme per l'aria ambiente e delle misure da applicare nelle zone in cui i livelli superano il valore limite. La direttiva 96/69, in considerazione del fatto che le misure intese a ridurre le emissioni che causano inquinamento atmosferico a partire dal 2000 devono rientrare in un approccio integrato e multidirezionale comprendente tutte le misure destinate a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale, interviene prevedendo l'adozione di prescrizioni più rigorose tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche delle varie tipologie dei veicoli. La direttiva 97/20/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306//CEE del Consiglio per il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, introduce modifiche alle disposizioni amministrative recate dalla direttiva 72/306/CEE. In particolare vengono adottate misure più severe riguardo alla concessione dell’omologazione dei motori diesel e viene anche contemplata la negazione dell’omologazione stessa per i nuovi tipi di veicolo al fine di contrastare l’inquinamento prodotto dai motori diesel.
Si ricorda poi, che è stata recentemente approvata la legge 16 giugno 1997, n. 179, recante "Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", che recepisce gli aggiornamenti dettati dalla normativa comunitaria e dunque modifica la legge n. 549/1993 che ha previsto l'adozione di misure specifiche per la protezione dell'ozono stratosferico, nel rispetto degli accordi internazionali in materia e della normativa comunitaria (regolamento (CEE) n. 594/91, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e Reg. (CEE) n. 3952/92, che ha modificato il regolamento comunitario precedentemente citato, nell'intento di accelerare il ritmo di eliminazione delle sostanze lesive). In particolare, la legge n. 549/1993 disciplina le attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze ritenute nocive per l'ozonosfera - indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge medesima.
La normativa di carattere generale relativa all'inquinamento atmosferico, attualmente in vigore nel nostro ordinamento, è principalmente quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che recepisce quattro direttive comunitarie (80/779; 82/884; 84/360; 85/203).
Si segnala infine che è stata recentemente approvata con la legge 4 novembre 1997, n. 413 sulla regolamentazione della presenza nei carburanti di alcune sostanze, come il benzene e i composti aromatici. Con tale provvedimento si applicano le previsioni di cui alla direttiva 94/63/CE, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e della sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio. Mentre la direttiva 97/24/CE che pone limiti di emissione del benzene per i motorini che saranno messi in vendita dopo il giugno 1999 è in corso di recepimento nel nostro ordinamento.

Allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego degli oli minerali, conformemente alle conclusioni della Conferenza di Kyoto cui si è fatto riferimento in precedenza, l’articolo 8 prevede anzi tutto una rideterminazione della misura delle accise gravanti sugli oli minerali (comma 1), sulla base del principio secondo il quale "chi inquina paga", da tempo affermato in ambito comunitario.

Il regime delle accise è attualmente regolato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L'art. 21 del D.Lgs. n. 504/95 stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa sono: a) benzina; b) benzina senza piombo, e GPL; c) petrolio lampante o cherosene, usato per autotrazione o riscaldamento; d) oli da gas o gasolio, usati come carburante o come combustibile per riscaldamento, e) oli combustibili f) gas di petrolio liquefatti; g) gas metano. Per gli altri prodotti che sono considerati oli minerali secondo la direttiva comunitaria, essi vengono tassati nella misura prevista per i carburanti o combustibili equivalenti, se destinati ad essere usati come tali. Ricordiamo che il regime generale dettato ora nella direttiva 92/12/CEE, in precedenza analizzato, stabilisce che siano assoggettati ad accisa gli oli minerali al momento della loro fabbricazione nel territorio CEE o al momento della loro importazione nello stesso territorio.
Le accise sugli oli minerali, secondo quanto contenuto nell’allegato I al citato D.Lgs., sono le seguenti:
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri (52/a);
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg .

Si ricorda altresì che l’articolo 17, commi 29-33, della legge n. 449/97 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998) ha istituito una tassa sull’emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto, finalizzata all’abbattimento delle emissioni inquinanti.

I commi da 29 a 33 prevedono l’istituzione di una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto finalizzata abbattimento delle emissioni. In particolare, il comma 29 stabilisce che la tassa è dovuta nelle misure di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto, e si applica ai grandi impianti di combustione. Si considera grande impianto di combustione l’insieme di impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di essi abbia una potenzialità termica nominale pari o superiore a 50 MW. Il comma 30 individua i soggetti obbligati al pagamento della tassa degli esercenti i grandi impianti di combustione, come definiti nel comma precedente. Tali soggetti devono presentare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente. Va ricordato che gli uffici tecnici di finanza, operanti nell'ambito del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, svolgono funzioni di accertamento e di controllo in materia di imposte sulla produzione e sui consumi. Il comma 31 disciplina le modalità e i termini di versamento della tassa. A tale proposito si stabilisce che essa deve essere versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali, sulla base delle emissioni dell’anno precedente, e che il versamento di conguaglio è effettuato entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo insieme alla prima rata di acconto. In caso di conguaglio negativo, quando cioè le somme versate risultano superiori al dovuto, l’eccedenza è scomputata dalla prima rata di acconto.

Il comma 2, nel testo originario, disponeva in ordine al periodo transitorio prima dell’entrata a regime delle nuove aliquote, destinato a durare fino al 31 dicembre 2004. In base alla versione originaria del comma, durante tale periodo, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali sarebbero state stabilite mediante una particolare procedura , consistente nell’emanazione di decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di un Comitato di Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si stabiliva, inoltre, che le aliquote così determinate dovevano valere come aumenti intermedi, allo scopo di graduare la manovra per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti a partire dal 1° gennaio 2005.
Il citato Comitato era composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.
Il Comitato, con cadenza annuale e fino al 31 dicembre 2004, avrebbe dovuto individuare il valore massimo entro il quale le emissioni complessive di anidride carbonica, derivanti dall’impiego degli oli minerali, devono essere contenute per l’anno successivo (comma 3) tenendo conto del valore delle emissioni conseguenti all’impiego dei medesimi oli nell’anno precedente. Il valore indicato serve ai fini della determinazione delle aliquote da applicare per l’anno successivo.
Inoltre, si stabiliva che le misure intermedie delle aliquote dovessero essere stabilite, in relazione a tale valore, con i decreti di cui al comma 2, allo scopo di assicurare un aumento delle singole aliquote proporzionale (presumibilmente, direttamente proporzionale) alla differenza, per ciascuna tipologia di olio minerale, tra la misura delle aliquote stesse alla data di entrata in vigore della legge in esame e la misura delle stesse stabilite nell’allegato di cui al precedente comma 1, nonché il contenimento dell’aumento annuale delle misure intermedie tra il 10 e il 30% della differenza predetta.

Come si è già sottolineato in precedenza, la formulazione dell’articolo ha subito notevoli modificazioni nel corso dell’esame presso la Camera.
In particolare, il comma 1, nel testo della Camera risulta molto più sintetico, limitandosi a rinviare ai commi precedenti quanto alla rideterminazione delle accise, fermo restando l’obiettivo di corrispondere alle conclusioni della Conferenza di Kyoto.
Il comma 2 del nuovo testo contiene una norma diretta ad evitare che la variazione delle accise, nei termini indicati ai commi successivi, possa determinare un aumento della pressione fiscale prevedendo che, a tal fine, debbono essere adottate misure compensative; si stabilisce, inoltre, che in particolare debbano essere "ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro".
La formulazione del comma sembra doversi interpretare nel senso che non si tratterebbe di una disposizione di contenuto meramente programmatico, essendo espressa in termini di obbligatorietà la invarianza della pressione fiscale complessiva. Ne consegue che, ove le disposizioni di cui al comma 7 - nel testo originario - e 10 nel testo della Camera circa l’utilizzo delle maggiori entrate, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere b), c) e d), non fossero sufficienti a compensare l’aumento complessivo dell’onere tributario, si dovranno adottare ulteriori disposizioni dirette alla medesima finalità. Si può peraltro rilevare che il riferimento ai "prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro" non appare del tutto chiaro, stante il fatto che l’espressione potrebbe riferirsi, oltre che ai prelievi effettuati ai fini delle imposte sui redditi, anche a quelli di carattere contributivo.
Il comma 3, nel testo modificato, correla gli aumenti annuali delle accise ai "progressi nell’armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1" negli Stati membri dell’Unione europea: la disposizione, di contenuto programmatico, sembra finalizzata a garantire una sostanziale uniformità di trattamento tributario all’interno dell’Unione, in considerazione dell’effetto distorsivo sulla concorrenzialità delle produzioni di ciascun paese che un regime fiscale più oneroso delle accise potrebbe determinare.
Il nuovo comma 4 si limita a rinviare all’allegato 1 per quanto concerne le misure delle aliquote da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre i commi 5 e 6 riproducono sostanzialmente il contenuto del comma 3 del testo originario per quanto riguarda gli aumenti annuali da definire per il raggiungimento progressivo delle misure "a regime". Va peraltro segnalato una significativa modifica, rispetto al testo originario, apportata a seguito dell’approvazione di una proposta emendativa presentata dal Governo, per quanto riguarda l’indicazione dell’organismo abilitato a proporre gli aumenti intermedi. In sostanza, al Comitato costituito da 6 Ministri subentrerebbe una "apposita Commissione del CIPE".

I commi 4, 5 e 6 del testo originario contenevano la disciplina relativa alla nuova imposta sui consumi di carbone da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in misura pari a lire 1.000 per tonnellata di carbone impiegato negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2005 la misura dell’imposta era stabilita in 98.929 lire per tonnellata.
La direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è stata recepita nell’ordinamento italiano con 10 marzo 1987, n. 105 e decreto 8 maggio 1989. La direttiva che definisce "impianto di combustione" qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

Secondo la relazione illustrativa allegata al testo del disegno di legge, l’imposta in questione si configurerebbe in un’accisa non armonizzata, per la cui istituzione è stata data facoltà agli Stati membri dell’U.E. ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della direttiva CEE 92/12 del 25 febbraio 1992.
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono gli esercenti gli impianti di combustione di cui al comma precedente, così come specificato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge. L’imposta viene versata, a titolo di acconto (comma 5) in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente.
Il versamento a saldo va effettuato alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione della dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto.
Le somme eccedenti sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, se necessario, delle rate successive. Nel caso in cui l’impianto cessi nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo devono essere effettuati nei due mesi successivi.
Il comma 6 definisce le sanzioni applicabili nel caso in cui vi sia inosservanza dei termini di versamento previsti dal comma precedente; a tal fine si stabilisce l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di denaro dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i principi generali di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa di cui all’articolo 50 del citato D.Lgs. n. 504/95.

Nel corso dell’esame presso la Camera, le disposizioni relative all’imposta sui consumi di carbone hanno subito alcune modificazioni; in particolare, ai sensi del nuovo comma 7, l’ambito di applicazione dell’imposta è ampliato, essendo compresi anche il coke di petrolio e il bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua. In secondo luogo, si riducono gli importi dell’imposta da applicare "a regime", differenziandoli per i tre prodotti. Infine, si stabilisce che per i medesimi tre prodotti, se impiegati nella produzione di energia elettrica, le percentuali di incremento annuali sono comprese tra il 5 e il 20%, anziché tra il 10 e il 30%, come previsto per gli altri prodotti. I successivi commi 8 e 9 del nuovo testo riproducono integralmente le disposizioni contenute nel testo originario dei commi 5 e 6.

Ai sensi del comma 10 (comma 7 nel testo originario), le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti vengono destinate:
- a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
- a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella percentuale corrispondente a quella dell’incremento, nel medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all’articolo 8 del DL 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, già soppressa per i veicoli con caratteristiche antinquinamento. Inoltre, si stabilisce l’abolizione di tale sovrattassa a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e (nel testo integrato dalla Camera) al gas di petrolio liquefatto (GPL) anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricadono nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, attuativo del Piano energetico nazionale (leggi 9/91 e 10/91), e nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone E ed F di cui allo stesso D.P.R., individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e nei comuni della Sardegna (nel testo della Camera, anche delle isole minori), nonché a consentire, a partire dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento, ove occorra anche attraverso un credito di imposta, nei territori predetti, in una misura che, per quanto concerne il gasolio, non deve essere inferiore a lire 200 per litro, mentre per il GPL, anche miscelato ad aria, e distribuito attraverso reti canalizzate si prevede genericamente una riduzione del costo.
- a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione;
- a misure compensative con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato introdotto un comma 11 in base al quale le aliquote potranno essere ridotte "fino alla completa esenzione" per i prodotti impiegati nell’ambito di "progetti pilota" o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell’efficienza energetica. Si può al riguardo rilevare che i casi contemplati da tale comma sembrano coincidere, almeno parzialmente, con quelli di cui alla lettera e) del comma precedente.
Inoltre, ai sensi del comma 12 (comma 8 del testo originario), l’accisa sulla benzina senza piombo a decorrere dal 1° gennaio 1999 è stabilita in misura pari a lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi al contributo per i comuni richiamati nelle zone climatiche F ed E ed in quelli della regione Sardegna di cui al precedente comma 10. La Camera ha precisato che resta ferma la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 346 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 428 del 1996, in ordine al finanziamento della prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

In proposito, si segnala che non appare chiaro come l’aumento indicato si rapporta ai criteri previsti ai fini degli incrementi progressivi, con particolare riferimento alla soglia minima e a quella massima degli aumenti annuali previsti al comma 6.

Il comma 13 dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, interviene su materia del tutto differente da quella recata dalla restante parte dell’articolo, in quanto contiene una precisazione con riferimento alle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attraverso una modifica della legge 481/95, istitutiva della Autorità medesima.
Il comma in esame aggiunge, infatti, un ulteriore periodo all'articolo 3, comma 1 della l. 481/95 disponendo che, ai fini della stessa legge 481, sono da considerare "servizi" le attività di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'elettricità e le attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.
Si ricorda che la trasmissione consiste nel vettoriamento su grandi distanze dell'energia, in particolare nel settore elettrico ad essa corrisponde il trasporto sulle linee di alta tensione e le operazioni di trasformazione operate lungo la rete. Solitamente si ricomprende nella fase della trasmissione anche il dispacciamento, ossia l'immissione nella rete in tempo reale dell'elettricità necessaria a garantire l'equilibrio tra domanda e offerta, Pertanto, nel caso dell'elettricità, la trasmissione comprende il trasporto, il dispacciamento e la trasformazione. La distribuzione, infine, è l'attività di trasporto nelle brevi distanze, fino al consumatore finale; nel settore elettrico consiste nel prelevare dalla rete di trasmissione la corrente, nella relativa trasformazione da alta in media e bassa tensione e nella distribuzione all'utenza. Nel sistema attualmente vigente il distributore ha anche il compito esclusivo di venditore al consumatore finale.
Per quanto riguarda la legge 14 novembre 1995, n. 481 ("Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità") si ricorda che essa è stata emanata a seguito della revisione dell'articolo 1-bis del DL 332/94 (recante norme sulle dismissioni delle partecipazioni statali), a norma del quale la privatizzazione delle società operanti nel settore dei servizi pubblici è subordinata alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e per il controllo della qualità dei servizi.
Il comma 13 in esame apporta una modifica alla legge istitutiva dell'Autorità precisando che le attività del settore elettrico e del gas che rientrano tra le sue competenze sono la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'elettricità e le attività di trasporto e distribuzione del gas.

Per comprendere le motivazioni della precisazione apportata dal comma in esame sembra comunque opportuno rifarsi alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo sulla liberalizzazione del mercato elettrico recentemente approvato dal Consiglio dei ministri per il recepimento della direttiva 96/92/CE, in attuazione dell’art. 36 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997). Nello schema - oggetto di parere sia da parte dell’Autorità per l’energia e per il gas che da parte dell’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato - viene delineato un sistema elettrico profondamente diverso da quello attuale: le attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, attualmente esercitate in regime di concessione dall'ENEL e dalle aziende elettriche degli enti locali, verrebbero liberalizzate. Rimarrebbe invece l'obbligo della concessione per la sola distribuzione. L'attività di trasmissione, oggi esercitata in via esclusiva dall'ENEL, verrebbe riformata scorporando la proprietà della rete, che rimarrebbe all'ENEL, dalla sua gestione, che verrebbe conferita ad un organismo di diritto pubblico creato ad hoc. Ad un altro organismo verrebbe poi affidato il dispacciamento. In estrema sintesi, da un sistema come quello attuale basato su un regime prevalentemente concessorio e in forma monopolistica, si passerebbe ad un regime misto in cui alcune funzioni sarebbero liberalizzate (generazione e import-export), mentre altre rimarrebbero in concessione (distribuzione e, presumibilmente, proprietà della rete) e altre ancora sarebbero esercitate da organi di diritto pubblico (gestione della rete). In questa prospettiva, la precisazione introdotta dal comma in esame sembra diretta a garantire la persistenza della competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche nel nuovo sistema, derivante dal recepimento della direttiva comunitaria.

Va rilevato che il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera aggiungeva un ulteriore periodo all'articolo 2, comma 1 della l. 481/95, (e non quindi all'articolo 3 della stessa legge) disponendo che, ai fini della stessa legge 481, dovevano essere considerate "servizi" le attività di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas, qualunque fosse il regime con cui tali attività venissero esercitate: autorizzatorio, in concessione o nessuno dei due. Veniva, poi, specificato che rientravano nella definizione di servizi anche le operazioni con cui l'elettricità e il gas venivano immessi nelle reti nazionali.

La Camera ha peraltro precisato, con l'introduzione del successivo comma 14 che per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 481 del 1995, come modificate dal precedente comma 13, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto legislativo che darà attuazione alla direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998. Si tratta della direttiva che tende a realizzare un mercato del gas concorrenziale, secondo principi analoghi a quelli previsti dalla citata direttiva 96/92/CE per il mercato dell'energia elettrica. Al riguardo appare opportuno rilevare che gli stati membri dovranno procedere al recepimento della direttiva 98/30/CE entro il luglio del 2000 e che, nel nostro ordinamento, ancora non vi è alcun provvedimento o iniziativa legislativa tesa al previsto recepimento: in questo senso il riferimento ad un decreto legislativo di attuazione, contenuto nella formulazione del comma 14 in commento, appare al momento non positivamente fondato.
Infine, il comma 15 (comma 9 del testo originario), dispone che le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 10, lettera a), in materia di compensazione per la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro, e dai commi 13 e 14 (disposizioni in materia di Autorità per l'energia e il gas)sono dettate con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Infine, si segnala che nel corso dell’esame presso la Camera, gli importi delle accise da applicare "a regime", a decorrere dal 1° gennaio 2005, sono stati modificati. In particolare, nel testo approvato dalla Camera viene ridotto a 400.000 lire per mille chilogrammi l’accisa gravante sul GPL e a 200 lire per metro cubo l’accisa sul gas metano per autotrazione. Contemporaneamente, come si è già ricordato, si è disposta una consistente riduzione dell’accisa sul carbone, nonché sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato. Per quanto riguarda poi gli impieghi "agevolati", si segnala che mentre nel testo del disegno di legge per il metano e per il GPL era stabilita l’esenzione, nel testo della Camera il primo sarà soggetto all’accisa nella misura di 8,5 lire per metro cubo e il secondo nella misura di 13.200 lire per chilogrammo. Contemporaneamente, si è ridotto il carico fiscale gravante sul gasolio e sull’olio combustibile e sugli oli minerali greggi, naturali, rispettivamente da 41.100 a 32.210 per mille litri e da 54.400 a 41.260 lire per mille chilogrammi. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per cento, quella che sia il combustibile impiegato, stabilendosi altresì, quando l’energia elettrica sia integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili, l’integrale esenzione.

NOTE

1L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

2 Il Piano energetico nazionale ha disposto la suddivisione dei comuni del territorio in varie zone climatiche, dalla A - più calda- alla F - più fredda -, in relazione al regime di accensione degli impianti di riscaldamento. In questo ambito, la zona F riguarda i comuni montani in cui non è previsto alcun limite orario all’accensione del riscaldamento.

3 Si segnala che inizialmente la Commissione bilancio della Camera aveva stabilito in caso di autoproduzione di energia elettrica, le seguenti aliquote:
metano: Lire 0,5 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti: Lire 1.300 per 1.000 chilogrammi
gasolio: Lire 1.380 per 1.000 litri
olio combustibile: Lire 1.750 per 1.000 chilogrammi
oli minerali greggi, naturali: Lire 4.550 per 1.000 chilogrammi


Allegato 1.
(Articolo 8, comma 4).


ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento1:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale1:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.

Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 200 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi 2.
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi 2
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla diretti 88.609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi2.


(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.



Tabella A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO
L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi Agevolazione



11.Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

metano Lire 8,5
per metro cubo
gas di petrolio liquefatti
Lire 13.200
per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210
per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali Lire 41.260
per 1.000 chili
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per cento, quale che sia il combustibile impiegato.

L'agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
11-biIn caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili esenzione


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6/12/1998
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