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Articolo 8
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
e misure compensative)
Larticolo 8 reca disposizioni concernenti la
cosiddetta "fiscalità ecologica", dirette in particolare ad incrementare
il carico tributario gravante sulle emissioni di anidride carbonica. La formulazione
dellarticolo ha subito notevoli modificazioni nel corso dellesame da parte
della Camera, in particolare presso la Commissione bilancio, riferite in primo luogo alla
misura della tassazione gravante sui diverse prodotti considerati. Nel testo approvato
dalla Camera, larticolo si compone di 15 commi, a fronte dei 9 del testo originario.
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici costituisce il primo
strumento legale internazionale vincolante che si occupa direttamente del cambiamento del
clima. La convenzione è stata adottata il 9 maggio 1992 e sottoscritta da 165 paesi oltre
alla Comunità Europea ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994 ed è stata ratificata
dallItalia con la legge 14 gennaio 1994, n. 65. Obiettivo fondamentale della
Convenzione è la "stabilizzazione delle concentrazioni di gas di serra
nellatmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività
umane con il sistema climatico". Per raggiungere questo obiettivo la Convenzione
elenca una serie di impegni che verranno periodicamente rivisti a seguito di nuove
scoperte scientifiche e sulla base dellefficacia dei programmi climatici nazionali.
A questo scopo ogni anno si tiene una Conferenza delle Parti (COP) che ha il compito di
promuovere e controllare lapplicazione della Convenzione. Si sono tenute tre
Conferenze: a Berlino nel marzo-aprile 1995, a Roma nel dicembre 1995 e a Kyoto nel
dicembre 1997. Nellultima conferenza sono stati stabiliti obiettivi giuridicamente
vincolanti per tutti i paesi industrializzati. Essi riguardano sei gas ad effetto serra;
la Comunità nel suo insieme dovrà ridurre le sue emissioni di questi gas dell8%
nel periodo 2008-2012: per i biossidi di carbonio (CO2) la sostanza maggiormente
responsabile del riscaldamento del globo -, il metano (CH4) e il protossido di azoto
(N2O); e per i tre gas prodotti dallindustria, cioè idrofluorocarburi (HCF),
perfluorocarburi (PCF) e esafluoruro di zolfo (SF6).
LItalia ha approvato con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997 le linee generali della
"Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici": la
deliberazione contiene disposizioni per i programmi attuativi degli impegni scaturenti
dalle decisioni internazionali prese per questo settore. Tra le misure che dovranno essere
adottate cè la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione,
trasporto e distribuzione di energia, il contenimento delle emissioni di gas di serra
riferibili al settore trasporti; nellelaborazione dei programmi dovranno inoltre
essere favorite le misure che presentino un più favorevole rapporto fra risorse impegnate
e risultati attesi e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle
emissioni, concorrano: al consolidamento e sviluppo delloccupazione, al
miglioramento della bilancia dei pagamenti, al rafforzamento del sistema produttivo, al
riequilibrio territoriale, alla riduzione della dipendenza energetica, al coinvolgimento
finanziario di operatori privati e che favoriscano lutilizzo di risorse comunitarie.
Tali programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro
attuazione, indicando le diverse fonti e modalità di finanziamento (pubbliche, private,
manovre tariffarie, project financing).
Si ricorda infine, che sulla riduzione dellinquinamento atmosferico è recentemente
intervenuta la legge 24 aprile 1998, n. 128 (comunitaria per il 1995-1997) che prevede il
recepimento delle direttive 96/62 (valutazione e gestione della qualità
dell'aria), 96/69 (veicoli a motore) e 97/20 (motori diesel). La direttiva 96/62 introduce
innovazioni nella normativa di settore ponendo l'attenzione, in particolare, sulla
prevenzione e dunque sulla riduzione degli effetti nocivi sulla salute umana e
sull'ambiente nel suo complesso, per mezzo della rideterminazione dei valori limite, delle
soglie di allarme per l'aria ambiente e delle misure da applicare nelle zone in cui i
livelli superano il valore limite. La direttiva 96/69, in considerazione del fatto che le
misure intese a ridurre le emissioni che causano inquinamento atmosferico a partire dal
2000 devono rientrare in un approccio integrato e multidirezionale comprendente tutte le
misure destinate a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale,
interviene prevedendo l'adozione di prescrizioni più rigorose tenendo conto delle
caratteristiche tecnologiche delle varie tipologie dei veicoli. La direttiva 97/20/CE che
adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306//CEE del Consiglio per il ravvicinamento
della legislazione degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
linquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli,
introduce modifiche alle disposizioni amministrative recate dalla direttiva 72/306/CEE. In
particolare vengono adottate misure più severe riguardo alla concessione
dellomologazione dei motori diesel e viene anche contemplata la negazione
dellomologazione stessa per i nuovi tipi di veicolo al fine di contrastare
linquinamento prodotto dai motori diesel.
Si ricorda poi, che è stata recentemente approvata la legge 16 giugno 1997, n. 179,
recante "Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", che recepisce gli aggiornamenti dettati
dalla normativa comunitaria e dunque modifica la legge n. 549/1993 che ha previsto
l'adozione di misure specifiche per la protezione dell'ozono stratosferico, nel rispetto
degli accordi internazionali in materia e della normativa comunitaria (regolamento (CEE)
n. 594/91, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e Reg. (CEE) n.
3952/92, che ha modificato il regolamento comunitario precedentemente citato, nell'intento
di accelerare il ritmo di eliminazione delle sostanze lesive). In particolare, la legge n.
549/1993 disciplina le attività di produzione, consumo, importazione, esportazione,
detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze ritenute nocive per
l'ozonosfera - indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge medesima.
La normativa di carattere generale relativa all'inquinamento atmosferico, attualmente in
vigore nel nostro ordinamento, è principalmente quella contenuta nel decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che recepisce quattro direttive
comunitarie (80/779; 82/884; 84/360; 85/203).
Si segnala infine che è stata recentemente approvata con la legge 4 novembre 1997, n. 413
sulla regolamentazione della presenza nei carburanti di alcune sostanze, come il benzene e
i composti aromatici. Con tale provvedimento si applicano le previsioni di cui alla
direttiva 94/63/CE, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV)
derivanti dal deposito della benzina e della sua distribuzione dai terminali alle stazioni
di servizio. Mentre la direttiva 97/24/CE che pone limiti di emissione del benzene per i
motorini che saranno messi in vendita dopo il giugno 1999 è in corso di recepimento nel
nostro ordinamento.
Allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dallimpiego degli
oli minerali, conformemente alle conclusioni della Conferenza di Kyoto cui si è fatto
riferimento in precedenza, larticolo 8 prevede anzi tutto una
rideterminazione della misura delle accise gravanti sugli oli minerali (comma 1), sulla
base del principio secondo il quale "chi inquina paga", da tempo affermato in
ambito comunitario.
Il regime delle accise è attualmente regolato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
L'art. 21 del D.Lgs. n. 504/95 stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa sono: a)
benzina; b) benzina senza piombo, e GPL; c) petrolio lampante o cherosene, usato per
autotrazione o riscaldamento; d) oli da gas o gasolio, usati come carburante o come
combustibile per riscaldamento, e) oli combustibili f) gas di petrolio liquefatti; g) gas
metano. Per gli altri prodotti che sono considerati oli minerali secondo la direttiva
comunitaria, essi vengono tassati nella misura prevista per i carburanti o combustibili
equivalenti, se destinati ad essere usati come tali. Ricordiamo che il regime generale
dettato ora nella direttiva 92/12/CEE, in precedenza analizzato, stabilisce che siano
assoggettati ad accisa gli oli minerali al momento della loro fabbricazione nel territorio
CEE o al momento della loro importazione nello stesso territorio.
Le accise sugli oli minerali, secondo quanto contenuto nellallegato I al citato
D.Lgs., sono le seguenti:
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri (52/a);
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg .
Si ricorda altresì che larticolo 17, commi 29-33, della legge n. 449/97
(provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998) ha istituito una tassa
sullemissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto, finalizzata
allabbattimento delle emissioni inquinanti.
I commi da 29 a 33 prevedono listituzione di una tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto finalizzata abbattimento delle emissioni. In particolare,
il comma 29 stabilisce che la tassa è dovuta nelle misure di lire 100.000 per
tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di
azoto, e si applica ai grandi impianti di combustione. Si considera grande impianto di
combustione linsieme di impianti di combustione, come definiti dalla direttiva
88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo
esercente purché almeno uno di essi abbia una potenzialità termica nominale pari o
superiore a 50 MW. Il comma 30 individua i soggetti obbligati al pagamento della tassa
degli esercenti i grandi impianti di combustione, come definiti nel comma precedente. Tali
soggetti devono presentare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio, entro
la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle
emissioni dell'anno precedente. Va ricordato che gli uffici tecnici di finanza, operanti
nell'ambito del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, svolgono funzioni di
accertamento e di controllo in materia di imposte sulla produzione e sui consumi. Il comma
31 disciplina le modalità e i termini di versamento della tassa. A tale proposito si
stabilisce che essa deve essere versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali, sulla
base delle emissioni dellanno precedente, e che il versamento di conguaglio è
effettuato entro la fine del primo trimestre dellanno successivo insieme alla prima
rata di acconto. In caso di conguaglio negativo, quando cioè le somme versate risultano
superiori al dovuto, leccedenza è scomputata dalla prima rata di acconto.
Il comma 2, nel testo originario, disponeva in ordine al periodo transitorio prima
dellentrata a regime delle nuove aliquote, destinato a durare fino al 31 dicembre
2004. In base alla versione originaria del comma, durante tale periodo, le misure delle
aliquote delle accise sugli oli minerali sarebbero state stabilite mediante una
particolare procedura , consistente nellemanazione di decreti da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di un Comitato di Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si stabiliva, inoltre, che le aliquote così
determinate dovevano valere come aumenti intermedi, allo scopo di graduare la manovra per
il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti a partire dal 1°
gennaio 2005.
Il citato Comitato era composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione, dellindustria, del commercio e dellartigianato,
dellambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della
navigazione.
Il Comitato, con cadenza annuale e fino al 31 dicembre 2004, avrebbe dovuto individuare il
valore massimo entro il quale le emissioni complessive di anidride carbonica, derivanti
dallimpiego degli oli minerali, devono essere contenute per lanno successivo (comma
3) tenendo conto del valore delle emissioni conseguenti allimpiego dei medesimi
oli nellanno precedente. Il valore indicato serve ai fini della determinazione delle
aliquote da applicare per lanno successivo.
Inoltre, si stabiliva che le misure intermedie delle aliquote dovessero essere stabilite,
in relazione a tale valore, con i decreti di cui al comma 2, allo scopo di assicurare un
aumento delle singole aliquote proporzionale (presumibilmente, direttamente
proporzionale) alla differenza, per ciascuna tipologia di olio minerale, tra la misura
delle aliquote stesse alla data di entrata in vigore della legge in esame e la misura
delle stesse stabilite nellallegato di cui al precedente comma 1, nonché il
contenimento dellaumento annuale delle misure intermedie tra il 10 e il 30% della
differenza predetta.
Come si è già sottolineato in precedenza, la formulazione dellarticolo ha
subito notevoli modificazioni nel corso dellesame presso la Camera.
In particolare, il comma 1, nel testo della Camera risulta molto più
sintetico, limitandosi a rinviare ai commi precedenti quanto alla rideterminazione delle
accise, fermo restando lobiettivo di corrispondere alle conclusioni della Conferenza
di Kyoto.
Il comma 2 del nuovo testo contiene una norma diretta ad evitare che la variazione
delle accise, nei termini indicati ai commi successivi, possa determinare un aumento della
pressione fiscale prevedendo che, a tal fine, debbono essere adottate misure compensative;
si stabilisce, inoltre, che in particolare debbano essere "ridotti i prelievi
obbligatori sulle prestazioni di lavoro".
La formulazione del comma sembra doversi interpretare nel senso che non si tratterebbe
di una disposizione di contenuto meramente programmatico, essendo espressa in termini di
obbligatorietà la invarianza della pressione fiscale complessiva. Ne consegue che, ove le
disposizioni di cui al comma 7 - nel testo originario - e 10 nel testo della Camera circa
lutilizzo delle maggiori entrate, con particolare riferimento a quelle di cui alle
lettere b), c) e d), non fossero sufficienti a compensare laumento complessivo
dellonere tributario, si dovranno adottare ulteriori disposizioni dirette alla
medesima finalità. Si può peraltro rilevare che il riferimento ai "prelievi
obbligatori sulle prestazioni di lavoro" non appare del tutto chiaro, stante il fatto
che lespressione potrebbe riferirsi, oltre che ai prelievi effettuati ai fini delle
imposte sui redditi, anche a quelli di carattere contributivo.
Il comma 3, nel testo modificato, correla gli aumenti annuali delle
accise ai "progressi nellarmonizzazione della tassazione per le finalità di
cui al comma 1" negli Stati membri dellUnione europea: la disposizione, di
contenuto programmatico, sembra finalizzata a garantire una sostanziale uniformità di
trattamento tributario allinterno dellUnione, in considerazione
delleffetto distorsivo sulla concorrenzialità delle produzioni di ciascun paese che
un regime fiscale più oneroso delle accise potrebbe determinare.
Il nuovo comma 4 si limita a rinviare allallegato 1 per quanto concerne le
misure delle aliquote da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre i commi 5 e
6 riproducono sostanzialmente il contenuto del comma 3 del testo originario per quanto
riguarda gli aumenti annuali da definire per il raggiungimento progressivo delle misure
"a regime". Va peraltro segnalato una significativa modifica, rispetto al testo
originario, apportata a seguito dellapprovazione di una proposta emendativa
presentata dal Governo, per quanto riguarda lindicazione dellorganismo
abilitato a proporre gli aumenti intermedi. In sostanza, al Comitato costituito da 6
Ministri subentrerebbe una "apposita Commissione del CIPE".
I commi 4, 5 e 6 del testo originario contenevano la disciplina relativa alla nuova
imposta sui consumi di carbone da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in misura
pari a lire 1.000 per tonnellata di carbone impiegato negli impianti di combustione, come
definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988, mentre a decorrere
dal 1° gennaio 2005 la misura dellimposta era stabilita in 98.929 lire per
tonnellata.
La direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nellatmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è stata recepita
nellordinamento italiano con 10 marzo 1987, n. 105 e decreto 8 maggio 1989. La
direttiva che definisce "impianto di combustione" qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, si
applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore
a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o
gassoso).
Secondo la relazione illustrativa allegata al testo del disegno di legge, limposta
in questione si configurerebbe in unaccisa non armonizzata, per la cui istituzione
è stata data facoltà agli Stati membri dellU.E. ai sensi dellarticolo 3,
comma 3, della direttiva CEE 92/12 del 25 febbraio 1992.
I soggetti obbligati al pagamento dellimposta sono gli esercenti gli impianti di
combustione di cui al comma precedente, così come specificato nella relazione
illustrativa allegata al disegno di legge. Limposta viene versata, a titolo di
acconto (comma 5) in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nellanno precedente.
Il versamento a saldo va effettuato alla fine del primo trimestre dellanno
successivo unitamente alla presentazione della dichiarazione annuale con i dati dei
quantitativi impiegati nellanno precedente, nonché al versamento della prima rata
di acconto.
Le somme eccedenti sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, se
necessario, delle rate successive. Nel caso in cui limpianto cessi nel corso
dellanno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo devono essere effettuati
nei due mesi successivi.
Il comma 6 definisce le sanzioni applicabili nel caso in cui vi sia inosservanza
dei termini di versamento previsti dal comma precedente; a tal fine si stabilisce
lapplicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di denaro dal
doppio al quadruplo dellimposta dovuta, fermi restando i principi generali di cui al
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 5 è punita con una sanzione amministrativa di cui allarticolo 50 del citato
D.Lgs. n. 504/95.
Nel corso dellesame presso la Camera, le disposizioni relative allimposta
sui consumi di carbone hanno subito alcune modificazioni; in particolare, ai sensi del
nuovo comma 7, lambito di applicazione dellimposta è ampliato, essendo
compresi anche il coke di petrolio e il bitume di origine naturale emulsionato con il 30%
di acqua. In secondo luogo, si riducono gli importi dellimposta da applicare "a
regime", differenziandoli per i tre prodotti. Infine, si stabilisce che per i
medesimi tre prodotti, se impiegati nella produzione di energia elettrica, le percentuali
di incremento annuali sono comprese tra il 5 e il 20%, anziché tra il 10 e il 30%, come
previsto per gli altri prodotti. I successivi commi 8 e 9 del nuovo testo riproducono
integralmente le disposizioni contenute nel testo originario dei commi 5 e 6.
Ai sensi del comma 10 (comma 7 nel testo originario), le maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi precedenti vengono destinate:
- a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
- a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella
percentuale corrispondente a quella dellincremento, nel medesimo anno,
dellaccisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui
allarticolo 8 del DL 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, già soppressa per i veicoli con caratteristiche antinquinamento. Inoltre,
si stabilisce labolizione di tale sovrattassa a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- a compensare i maggiori oneri derivanti dallaumento progressivo dellaccisa
applicata al gasolio da riscaldamento e (nel testo integrato dalla Camera) al gas di
petrolio liquefatto (GPL) anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti
canalizzate, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricadono nella zona
climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, attuativo del Piano energetico
nazionale (leggi 9/91 e 10/91), e nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone E ed F
di cui allo stesso D.P.R., individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, e nei comuni
della Sardegna (nel testo della Camera, anche delle isole minori), nonché a
consentire, a partire dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento, ove
occorra anche attraverso un credito di imposta, nei territori predetti, in una misura che,
per quanto concerne il gasolio, non deve essere inferiore a lire 200 per litro, mentre per
il GPL, anche miscelato ad aria, e distribuito attraverso reti canalizzate si prevede
genericamente una riduzione del costo.
- a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto
merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito dimposta pari
allincremento, per il medesimo anno, dellaccisa applicata al gasolio per
autotrazione;
- a misure compensative con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
lefficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Nel corso dellesame presso la Camera è stato introdotto un comma 11
in base al quale le aliquote potranno essere ridotte "fino alla completa
esenzione" per i prodotti impiegati nellambito di "progetti pilota" o
nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dellefficienza energetica. Si può al riguardo
rilevare che i casi contemplati da tale comma sembrano coincidere, almeno parzialmente,
con quelli di cui alla lettera e) del comma precedente.
Inoltre, ai sensi del comma 12 (comma 8 del testo originario), laccisa sulla
benzina senza piombo a decorrere dal 1° gennaio 1999 è stabilita in misura pari a lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi
al contributo per i comuni richiamati nelle zone climatiche F ed E ed in quelli della
regione Sardegna di cui al precedente comma 10. La Camera ha precisato che resta ferma
la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 346 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 428 del 1996, in ordine al finanziamento della
prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
In proposito, si segnala che non appare chiaro come laumento indicato si rapporta
ai criteri previsti ai fini degli incrementi progressivi, con particolare riferimento alla
soglia minima e a quella massima degli aumenti annuali previsti al comma 6.
Il comma 13 dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame da parte della
Camera, interviene su materia del tutto differente da quella recata dalla restante
parte dellarticolo, in quanto contiene una precisazione con riferimento alle
competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attraverso una modifica
della legge 481/95, istitutiva della Autorità medesima.
Il comma in esame aggiunge, infatti, un ulteriore periodo all'articolo 3, comma 1 della l.
481/95 disponendo che, ai fini della stessa legge 481, sono da considerare
"servizi" le attività di trasmissione, trasporto e distribuzione
dell'elettricità e le attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.
Si ricorda che la trasmissione consiste nel vettoriamento su grandi distanze
dell'energia, in particolare nel settore elettrico ad essa corrisponde il trasporto sulle
linee di alta tensione e le operazioni di trasformazione operate lungo la rete.
Solitamente si ricomprende nella fase della trasmissione anche il dispacciamento, ossia
l'immissione nella rete in tempo reale dell'elettricità necessaria a garantire
l'equilibrio tra domanda e offerta, Pertanto, nel caso dell'elettricità, la trasmissione
comprende il trasporto, il dispacciamento e la trasformazione. La distribuzione,
infine, è l'attività di trasporto nelle brevi distanze, fino al consumatore finale; nel
settore elettrico consiste nel prelevare dalla rete di trasmissione la corrente, nella
relativa trasformazione da alta in media e bassa tensione e nella distribuzione
all'utenza. Nel sistema attualmente vigente il distributore ha anche il compito esclusivo
di venditore al consumatore finale.
Per quanto riguarda la legge 14 novembre 1995, n. 481 ("Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità") si ricorda che essa è stata
emanata a seguito della revisione dell'articolo 1-bis del DL 332/94 (recante norme
sulle dismissioni delle partecipazioni statali), a norma del quale la privatizzazione
delle società operanti nel settore dei servizi pubblici è subordinata alla creazione di
organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e per il controllo della
qualità dei servizi.
Il comma 13 in esame apporta una modifica alla legge istitutiva dell'Autorità precisando
che le attività del settore elettrico e del gas che rientrano tra le sue competenze sono
la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'elettricità e le attività di
trasporto e distribuzione del gas.
Per comprendere le motivazioni della precisazione apportata dal comma in esame sembra
comunque opportuno rifarsi alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo
sulla liberalizzazione del mercato elettrico recentemente approvato dal Consiglio dei
ministri per il recepimento della direttiva 96/92/CE, in attuazione dellart. 36
della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997). Nello schema - oggetto di parere sia
da parte dellAutorità per lenergia e per il gas che da parte
dellAutorità per la tutela della concorrenza e del mercato - viene delineato un
sistema elettrico profondamente diverso da quello attuale: le attività di produzione,
importazione ed esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, attualmente
esercitate in regime di concessione dall'ENEL e dalle aziende elettriche degli enti
locali, verrebbero liberalizzate. Rimarrebbe invece l'obbligo della concessione per la
sola distribuzione. L'attività di trasmissione, oggi esercitata in via esclusiva
dall'ENEL, verrebbe riformata scorporando la proprietà della rete, che rimarrebbe
all'ENEL, dalla sua gestione, che verrebbe conferita ad un organismo di diritto pubblico
creato ad hoc. Ad un altro organismo verrebbe poi affidato il dispacciamento. In
estrema sintesi, da un sistema come quello attuale basato su un regime prevalentemente
concessorio e in forma monopolistica, si passerebbe ad un regime misto in cui alcune
funzioni sarebbero liberalizzate (generazione e import-export), mentre altre
rimarrebbero in concessione (distribuzione e, presumibilmente, proprietà della rete) e
altre ancora sarebbero esercitate da organi di diritto pubblico (gestione della rete). In
questa prospettiva, la precisazione introdotta dal comma in esame sembra diretta a
garantire la persistenza della competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
anche nel nuovo sistema, derivante dal recepimento della direttiva comunitaria.
Va rilevato che il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera aggiungeva un
ulteriore periodo all'articolo 2, comma 1 della l. 481/95, (e non quindi all'articolo 3
della stessa legge) disponendo che, ai fini della stessa legge 481, dovevano essere
considerate "servizi" le attività di produzione, trasmissione, trasporto e
distribuzione dell'elettricità e del gas, qualunque fosse il regime con cui tali
attività venissero esercitate: autorizzatorio, in concessione o nessuno dei due. Veniva,
poi, specificato che rientravano nella definizione di servizi anche le operazioni con cui
l'elettricità e il gas venivano immessi nelle reti nazionali.
La Camera ha peraltro precisato, con l'introduzione del successivo comma 14 che per
il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge n. 481 del 1995, come modificate dal precedente comma 13, si
applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto legislativo che
darà attuazione alla direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998. Si tratta della direttiva che
tende a realizzare un mercato del gas concorrenziale, secondo principi analoghi a quelli
previsti dalla citata direttiva 96/92/CE per il mercato dell'energia elettrica. Al
riguardo appare opportuno rilevare che gli stati membri dovranno procedere al recepimento
della direttiva 98/30/CE entro il luglio del 2000 e che, nel nostro ordinamento, ancora
non vi è alcun provvedimento o iniziativa legislativa tesa al previsto recepimento: in
questo senso il riferimento ad un decreto legislativo di attuazione, contenuto nella
formulazione del comma 14 in commento, appare al momento non positivamente fondato.
Infine, il comma 15 (comma 9 del testo originario), dispone che le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste
dal comma 10, lettera a), in materia di compensazione per la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro, e dai commi 13 e 14 (disposizioni in materia di Autorità
per l'energia e il gas)sono dettate con regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Infine, si segnala che nel corso dellesame presso la Camera, gli importi delle
accise da applicare "a regime", a decorrere dal 1° gennaio 2005, sono stati
modificati. In particolare, nel testo approvato dalla Camera viene ridotto a 400.000
lire per mille chilogrammi laccisa gravante sul GPL e a 200 lire per metro cubo
laccisa sul gas metano per autotrazione. Contemporaneamente, come si è già
ricordato, si è disposta una consistente riduzione dellaccisa sul carbone, nonché
sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato. Per quanto riguarda poi
gli impieghi "agevolati", si segnala che mentre nel testo del disegno di legge
per il metano e per il GPL era stabilita lesenzione, nel testo della Camera il primo
sarà soggetto allaccisa nella misura di 8,5 lire per metro cubo e il secondo nella
misura di 13.200 lire per chilogrammo. Contemporaneamente, si è ridotto il carico fiscale
gravante sul gasolio e sullolio combustibile e sugli oli minerali greggi, naturali,
rispettivamente da 41.100 a 32.210 per mille litri e da 54.400 a 41.260 lire per mille
chilogrammi. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al
10 per cento, quella che sia il combustibile impiegato, stabilendosi altresì, quando
lenergia elettrica sia integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle
fonti rinnovabili, lintegrale esenzione.
NOTE
1L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si
riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas
per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate
tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le
seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento;
fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli
da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità
(V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una
viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una
viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una
viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1
prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151
al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
2 Il Piano energetico nazionale ha disposto la suddivisione dei comuni del
territorio in varie zone climatiche, dalla A - più calda- alla F - più fredda -, in
relazione al regime di accensione degli impianti di riscaldamento. In questo ambito, la
zona F riguarda i comuni montani in cui non è previsto alcun limite orario
allaccensione del riscaldamento.
3 Si segnala che inizialmente la Commissione bilancio della Camera aveva
stabilito in caso di autoproduzione di energia elettrica, le seguenti aliquote:
metano: Lire 0,5 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti: Lire 1.300 per 1.000 chilogrammi
gasolio: Lire 1.380 per 1.000 litri
olio combustibile: Lire 1.750 per 1.000 chilogrammi
oli minerali greggi, naturali: Lire 4.550 per 1.000 chilogrammi
Allegato 1.
(Articolo 8, comma 4).
ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005
OLI MINERALI
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento1:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale1:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.
(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli
combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi
e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati
nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per
cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento;
fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si
considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91
centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e
fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.
Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 200 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro
cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui:
lire 159 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per
metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del
Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi 2.
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva
88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi 2
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla
diretti 88.609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi2.
(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine
naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion"
valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.
Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO
L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE
Impieghi | Agevolazione |
11.Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla
denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia
elettrica:
metano Lire 8,5
per metro cubo
gas di petrolio liquefatti Lire 13.200
per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210
per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali Lire 41.260
per 1.000 chili
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per
cento, quale che sia il combustibile impiegato.
L'agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di
energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e
per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di
centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore
tecnologico per usi interni.
11-biIn caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di
gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili esenzione
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