i-p107
Articolo 7
(Disposizioni in materia di imposta di registro
e altre disposizioni fiscali)
Larticolo 7 contiene tre gruppi di disposizioni in
materia di imposta di registro:
- con i commi 1 e 2 si concede unagevolazione ai fini IVA o dellimposta
di registro, sotto forma di credito dimposta, per i contribuenti che acquistino
unabitazione non di lusso entro un anno dallalienazione della precedente
abitazione, per la quale abbiano usufruito delle stesse agevolazioni fiscali;
- i commi 3 e 4, introdotti dalla Camera nel corso dellesame presso la
Commissione bilancio, recano una modifica al TUIR diretta ad agevolare i soggetti che
intendano rinegoziare un mutuo per lacquisto della casa di abitazione;
- con i successivi commi da 5 a 7, si modifica una norma di delega contenuta nella
legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato per il 1997), peraltro già esercitata con
lemanazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, in materia di uffici finanziari;
- il comma 8, introdotto dalla Camera nel corso dell'esame presso la Commissione
bilancio, modifica alcune disposizioni relative allimposta di registro sui
contratti di affitto di fondi rustici;
- i commi 9 e 10, intervengono sulla normativa vigente in materia di agevolazioni
per lacquisto della casa di abitazione.
In particolare, i commi 1 e 2 confermano implicitamente la possibilità del
contribuente, già contemplata dalla normativa vigente, di utilizzare nuovamente
lagevolazione fiscale avente ad oggetto limposta di registro o per lIVA
per lacquisto di una nuova casa di abitazione non di lusso, che sia effettuato entro
un anno dallalienazione di un analogo immobile in precedenza acquistato con le
suddette agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda le condizioni per poter fruire dellagevolazione larticolo
7 richiede quindi:
- lacquisto a qualsiasi titolo di una casa di abitazione non di lusso entro un anno
dallalienazione di un analogo immobile;
- la presenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla nota
II-bis dellarticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
sulle imposte di registro.
A proposito di questultima condizione si ricorda che limposta di registro,
disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si applica, nella misura indicata nella
Tariffa allegata, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati
per la registrazione. Per lacquisto della prima casa, la tariffa allegata parte I
prevede lapplicazione dellaliquota agevolata del 4 per cento per il
trasferimento di case di abitazione non di lusso, come definite nel decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, e solo qualora ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis. Tali condizioni, modificate da ultimo dallarticolo 3, comma 131 della
legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato per il 1996) per fornire soluzione ai
numerosi dubbi interpretativi sorti in precedenza, sono le seguenti:
laliquota del 4 per cento dell'imposta di registro e dell'IVA (per le cessioni
soggette a tale imposta), si applica agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, oltre che a quelli traslativi della proprietà intera ed a quelli traslativi o
costitutivi dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione;
l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la residenza; peraltro,
si prevede che detta residenza possa essere anche ottenuta entro un anno dall'acquisto
dell'immobile;
nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in
regime di comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da
acquistare;
nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per
quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
(in modo da escludere i diritti già vantati sulla stessa casa oggetto dell'acquisto),
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni disposte dal presente
articolo o dai precedenti provvedimenti in materia;
l'agevolazione spetta anche per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile.
Al di fuori dei predetti casi, limposta di registro per la vendita di immobili
si applica nella misura dell8%, lIVA nella misura del 10% e limposta
catastale si applica nella misura del 2%.
Per quanto riguarda il meccanismo agevolativo previsto dallarticolo 7, il comma
1 consente al contribuente di usufruire di un credito dimposta fino a
concorrenza dellimposta di registro ovvero dellIVA agevolata in precedenza
pagata. Il credito non può essere comunque superiore allimposta dovuta sul secondo
acquisto ed in ogni caso non dà luogo a rimborsi. Lultimo periodo del comma 1
aggiunto dalla Camera precisa che lagevolazione si applica a tutti gli
acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
indipendentemente dalla data del primo acquisto. La specificazione non sembra avere
contenuto normativo, non ravvisandosi, rispetto alla restante parte del comma, elementi
tali da ingenerare dubbi quanto allefficacia temporale delle relative disposizioni.
Il comma 2 dispone che il contribuente possa usufruire del credito a sua
scelta:
- in diminuzione sullimposta di registro dovuta sullatto di acquisto;
- in sede di denuncia relativa alle imposte di registro, ipotecaria e catastale o sulle
successioni e donazioni. La norma si riferisce, presumibilmente, alleventualità di
acquisto mortis causa ovvero per donazione.
- in sede di dichiarazione IRPEF successiva alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione con le altre imposte ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. n.
241/97.
Si ricorda che recentemente l'articolo 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha disposto, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, lattribuzione alle province e ai comuni del gettito
di alcune imposte erariali. In particolare il comma 2 ha attribuito ai comuni il gettito
derivante dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali sui beni immobili ubicati
nel comune, compresi gli atti dellautorità giudiziaria nonché sui relativi
contratti preliminari.
Il comma 5 sostituisce la norma di delega contenuta nellarticolo 3, comma
134, lettera g) della legge n. 662/1996 (provvedimento collegato per il 1997).
Si ricorda a tale proposito che i commi 134 e 135 dell'articolo 3 della legge n. 662 del
1996, recavano varie norme di delega in materia di semplificazioni degli adempimenti
formali. In particolare il principio di delega della lettera g), che viene ora
interamente sostituito, prevedeva la riorganizzazione degli adempimenti connessi agli
uffici del registro, attraverso lattribuzione in via esclusiva al Ministero delle
finanze - Dipartimento del territorio - della gestione degli atti immobiliari ed il
trasferimento in via residuale ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti
e adempimenti.
La delega in questione è stata esercitata con lemanazione del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, recante "Semplificazione in materia di versamenti
unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli
uffici del registro, a norma dellarticolo 3, comma 134, lettere f) e g) della legge
23 dicembre 1996, n. 662" con il quale è stata data attuazione sia al principio
di delega previsto dalla lettera f), in materia di versamenti unitari dei tributi
(articolo 1 del D.Lgs.), sia al principio della lettera g), (articolo 2 del
decreto). In base a tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1999, viene trasferita al
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, lintera competenza in
materia di gestione degli atti immobiliari: tale competenza comprende anche quella
relativa alla conservazione dei registri immobiliari, allaggiornamento del catasto
ed allapplicazione dellimposta di registro. In precedenza, la competenza era
ripartita tra uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e catasto. La
competenza del Dipartimento del territorio riguarda in particolare gli atti pubblici e le
scritture private autenticate, traslativi a titolo oneroso della proprietà degli
immobili, o costitutivi di altri diritti reali sugli immobili, nonché la gestione dei
trasferimenti coattivi e degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che
possono dar luogo alle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici
registri immobiliari. In base al comma 2 dellarticolo 2 del decreto legislativo, la
norma si applica anche agli atti, relativi ai beni immobili, formati allestero e
depositati in Italia, mentre non si applica, in base al comma 3, agli atti societari ed a
quelli dellautorità giudiziaria che riguardino sia beni mobili che immobili, i
quali rimangono pertanto di competenza degli uffici del registro.
La disposizione del comma 5 sostituisce, come si è già rilevato, il principio di
delega contenuto nella lettera g) della legge n 662/19996, dettando nella sostanza
nuove norme di delega.
La nuova delega della lettera g) prevede:
lutilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari
al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le
modalità di pagamento;
larmonizzazione e lautoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
la determinazione dellimponibile degli immobili su base catastale dopo la
definizione delle nuove rendite, con leccezione dei terreni a destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati;
la revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra
indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte.
In particolare, il principio di cui al n. 1) fa presumere che si intenda rinunciare
allipotesi, chiaramente indicata nella formulazione precedente della norma, così
come nel citato D.Lgs. n. 463, di accorpare presso un unico ufficio
dellamministrazione finanziaria la gestione degli atti traslativi di beni immobili.
Per quanto riguarda lestensione della possibilità di autoliquidazione delle
imposte, si ricorda che tale meccanismo di calcolo dei tributi sta trovando una sempre
maggiore applicazione. Infatti, oltre al suo utilizzo, oramai consolidato, nel campo delle
imposte dirette, varie norme legislative ne hanno disposto lapplicazione
nellambito di alcune imposte indirette. Tra queste, si ricorda l'articolo 11 del
D.L. n. 79/97, convertito dalla legge n. 140/97, che ha introdotto una nuova disciplina
tributaria per il versamento dei tributi relativi alle successioni mortis causa,
prevedendo il versamento e lautoliquidazione da parte degli eredi e dei legatari
delle imposte ipotecarie catastali, dell'imposta di bollo e delle tasse ipotecarie
relativi alle dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997 e
per le quali non fossero ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione.
Successivamente, il D.Lgs. n. 237/97, recante "Modifica della disciplina in
materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", ha disposto, con
decorrenza dal 1° gennaio 1998, l'abolizione degli uffici di cassa attualmente esistenti
presso i vari uffici tributari (ad esempio uffici del registro, uffici successioni ed
altri), incidendo così sul pagamento di tributi quali quelli del registro, catastali,
ipotecari, di successione. Il sistema delineato dal provvedimento prevede due distinte
modalità di versamento delle imposte, a seconda che ci si trovi di fronte a situazioni in
cui sia già prevista l'autoliquidazione o meno. In particolare l'articolo 3 prevede
in linea generale che la determinazione delle entrate possa essere effettuata, oltre che
dallufficio competente, direttamente dal soggetto interessato, nei casi in cui sia
prevista lautoliquidazione.
Il terzo principio di delega introdotto dal comma 5, prevede che la determinazione
dellimponibile degli immobili debba essere effettuata comunque su base catastale. La
norma si riferisce presumibilmente alle imposte indirette dovute sugli atti traslativi
della proprietà ed introduce una presunzione assoluta per la determinazione
dellimponibile che si applica sia nel caso il contribuente dichiari un valore
superiore a quello catastale, sia nel caso, peraltro poco frequente, che il contribuente
dichiari un valore inferiore. Va al riguardo rilevato che in tale seconda ipotesi, il
contribuente interessato subirebbe un aggravio del carico fiscale.
Con il comma 7 si rinvia a successivi regolamenti o decreti ministeriali di natura
non regolamentare, ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del
1988, la determinazione dellorganizzazione e la disciplina degli uffici
dellamministrazione finanziaria conseguente allattuazione della delega del
comma 5.
Si ricorda che il comma 4-bis è stato aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
Esso prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 (quindi sotto forma di decreto
del Presidente della Repubblica), su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza di una serie di criteri. Tra questi
criteri, la lettera e) del comma 4-bis prevede lemanazione di decreti ministeriali
di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
Lultimo periodo del comma 7 dispone labrogazione dellintero
articolo 2 del D.Lgs. n. 463 del 1997.
Con la disposizione del comma 6 viene fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 3, comma 152 della stessa legge n. 662 del 1996. Si tratta della
disposizione che prevedeva, per ladozione di disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi, il rispetto del termine di due anni dallentrata in vigore
degli stessi decreti legislativi, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di
delega nonché il parere della Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale
(previsioni queste contenute nel comma 17 dellarticolo 3), tenuto altresì conto
dellobbligo di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per i decreti legislativi riguardanti
le regioni.
In virtù del comma 6, quindi, sembra confermarsi come termine per lesercizio
della delega quello dei due anni dallentrata in vigore dei decreti legislativi
originari, anche se sulla base ai nuovi criteri di delega dettati nel comma 3. A tale
proposito, si rileva che il D.Lgs. n. 463 del 1997 è entrato in vigore il 18 gennaio 1998
e da questo termine decorrono i due anni per lemanazione delle disposizione
correttive in questione.
Con un emendamento approvato dalla Camera sono stati aggiunti i nuovi commi 3 e 4 in
materia di detraibilità di mutui fondiari.
Il nuovo comma 3 modifica la lettera b) dellarticolo 13-bis del
TUIR, che consente la detraibilità dallIRPEF degli interessi sui mutui contratti
per lacquisto dellabitazione principale a condizione che lacquisto
dellimmobile sia effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipulazione del contratto di mutuo. In base al nuovo comma 3 la detrazione
dallIRPEF degli interessi è consentita anche nellipotesi di nuovi mutui
stipulati per estinguere precedenti mutui ipotecari contratti per lacquisto della
prima casa. La nuova condizione per fruire della detraibilità degli interessi sui mutui
prevede che non si tenga conto del periodo di sei mesi qualora il contratto originario sia
estinto e ne sia stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
Il nuovo comma 4 prevede che la disposizione si applichi dal periodo dimposta in
corso dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai
contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
Si ricorda che il testo del comma riproduce interamente il contenuto di un articolo
inserito nellA.C. 4565-ter, in corso di esame presso la VI Commissione Finanze della
Camera.
Con un altro emendamento approvato dalla Camera è stato altresì aggiunto
allarticolo 7 il comma 8 che modifica alcune disposizioni relative
allimposta di registro sui contratti di affitto di fondi rustici.
Si ricorda che, in base al testo unico dellimposta di registro (D.P.R. n. 131
del 1986), le locazioni e gli affitti di fondi rustici sono soggetti allimposta
nella misura dello 0,50% (art. 5, della Tariffa, Parte I) e che il termine generale per
richiedere la registrazione degli atti soggetti in termine fisso è di venti giorni (art.
13, comma 1). Si ricorda altresì che lart. 17, come sostituito dallart. 21
della legge n. 449/1997 (provvedimento collegato per il 1998) ha introdotto
lautoliquidazione ed il versamento entro venti giorni dellimposta di registro,
per gli atti pubblici e le scritture private, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Lemendamento approvato dalla Camera modifica la suddetta disciplina del testo
unico nei seguenti termini:
- allarticolo 17, relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili, si introduce un nuovo comma 4, in
base al quale lobbligo della registrazione per i contratti daffitto di fondi
rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere
assolto presentando allUfficio, entro il mese di febbraio una denuncia in doppio
originale relativa ai contratti stipulati nellanno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le
generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, nonché il luogo, la data di
stipulazione, loggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. In
sostanza, si semplificano gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti in sede di
registrazione degli atti;
- allarticolo 13, comma 1, che stabilisce in venti giorni il termine per la
richiesta di registrazione, nonché al comma 2, che determina il momento di decorrenza del
termine nel caso di inventari, atti che non sono formati in un solo giorno, scritture
private autenticate e i contratti verbali, si introduce un inciso che fa salvo
"quanto disposto dallarticolo 17, comma 4", introdotto
dallemendamento in esame;
- allarticolo 5, della Tariffa , parte I, dopo la nota II, si aggiunge la nota II-bis
in base alla quale per i contratti di affitto di fondi rustici di cui allarticolo
17, comma 4, laliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per ogni
singolo contratto. Si stabilisce altresì che, in ogni caso, lammontare
dellimposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di
lire 100.000.
A tale proposito si può rilevare che dalla formulazione della norma non si evince
chiaramente se la cifra di lire 100.000 debba intendersi esclusivamente come
lammontare minimo che, anche nel caso in cui limporto dei contratti fosse
particolarmente basso, dovrebbe comunque essere versato, ovvero se essa corrisponda alla
somma da versare in tutti i casi di registrazione di contratti di affitto di fondi
rustici.
Infine i commi 9 e 10 dellarticolo 7, inseriti dalla Camera nel corso
dellesame presso la Commissione bilancio, stabiliscono (comma 9) che
lagevolazione per lacquisto della prima casa prevista dallarticolo 2 del
DL n. 12/1985, convertito dalla legge n. 118/1985, si applica ai trasferimenti a titolo
oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad abitazione non di lusso anche
qualora lacquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste
dallarticolo 1 della legge n. 168/1982 (c.d. legge Formica).
Le disposizioni agevolative per lacquisto della prima casa di abitazione
costituiscono il frutto di una stratificazione di interventi che, specie per il passato,
ha posto rilevanti problemi in sede di interpretazione circa i requisiti soggettivi per
poter fruire delle misure di favore.
Le agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa originariamente previste dall'articolo 1
della L. n. 168 del 1982 (c.d. "legge Formica") vennero ripristinate dai primi 5
commi dell'articolo 2 del DL n. 12/1985, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
118/1985, il cui termine scadeva il 31 dicembre 1985, e sono state oggetto delle seguenti
successive proroghe:
- al 31 dicembre 1986 dall'articolo 37 della legge finanziaria 1986;
- al 31 dicembre 1987 dal DL 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla L. n. 899/1986;
- al 31 dicembre 1988 dalla L. n. 67/1988 (legge finanziaria 1988);
- al 31 dicembre 1991 dalla L. n. 541/1989 (legge finanziaria 1989).
In base a tali disposizioni per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, erano
soggette all'aliquota del 4% (originariamente del 2%) le cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato destinati ad uso di abitazione, qualificati non di lusso (secondo i criteri
di cui al D.M. 2 agosto 1969) indipendentemente dalla data della loro costruzione,
effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone
fisiche, a condizione che l'immobile acquistato fosse ubicato nel comune ove l'acquirente
ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività, e che
nell'atto di acquisto il compratore dichiarasse, a pena di decadenza, di non possedere
altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove era
situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già
usufruito delle agevolazioni previste dal citato DL n. 12/1985.
Erano altresì soggette alla stessa aliquota IVA del 4% le cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione di lusso costruiti anteriormente al
18 luglio 1949, effettuate nel termine ed alle condizioni già indicate, da imprese
costruttrici nei confronti delle persone fisiche.
Per quanto concerne l'imposta di registro, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati
nei confronti di persone fisiche da parte di soggetti che non agiscono nell'esercizio
d'impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di
abitazione non di lusso indipendentemente dalla data della loro costruzione, erano
soggetti all'imposta di registro con aliquota del 4% ed alle imposte fisse ipotecaria e
catastale. Il beneficio era subordinato alla sussistenza delle condizioni precisate in
ordine all'applicabilità dell'aliquota agevolata IVA del 4%; in caso di dichiarazione
mendace erano dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del 30%
delle imposte stesse.
Con il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, con l'intento di dare
definitività ai benefici, si è disposto con una norma a regime, ma in senso limitativo
per il contribuente, relativamente ad uno dei presupposti di applicabilità dei benefici.
Si è richiesto, cioè, che l'acquirente non possedesse altro fabbricato o porzioni di
fabbricato destinati ad uso di abitazione in tutto il territorio dello Stato, con la
relativa dichiarazione da rendere nell'atto, a pena di decadenza.
La norma ha avuto vita brevissima, poiché ad appena ventuno giorni dall'entrata in vigore
della legge n. 415/1991, con il DL 21 gennaio 1992, n. 14, è stata modificata la
disposizione, ripristinandosi la condizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del DL 7
febbraio 1985, n. 12 di non possidenza di altra abitazione nel comune in cui si acquista.
Il DL n. 14 del 1992 è decaduto per mancata conversione nei termini. La stessa sorte
hanno subito i successivi DD.LL. 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, 24 luglio
1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388 e 24 novembre 1992, n. 465.
Infine il DL n. 16 del 1993 è stato convertito dalla legge n. 75 del 1993, disponendo in
materia con una normativa a regime.
La legge n. 75/1993 ha confermato le disposizioni portate dai commi 2 e 3 dell'articolo 1
del DL n. 16/1993, identiche a quelle del precedente DL n. 455/1992, con l'unica modifica
rappresentata dal fatto che l'espressione "a condizione che nell'atto di acquisto il
compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette
disposizioni - quelle di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del DL 7 febbraio 1985, n.
12 - di non aver usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni...", è stata
sostituita da "a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena
di decadenza, di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire
a propria abitazione principale, anche avendo usufruito, quale acquirente, delle
agevolazioni...".
Prima delle norme novellate, secondo il dettato dell'articolo 2, comma 1, del DL n.
12/1985, convertito dalla legge n. 118/1985, l'acquirente doveva dichiarare in atto, a
pena di decadenza, "di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato
destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo
adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni..."
Le precedenti disposizioni avevano avuto quindi come punto fermo l'escludere che il
contribuente potesse richiedere una seconda volta i benefici per l'acquisto della prima
casa.
Invece, in base alle norme introdotte dalla L. n. 75/1993 si può usufruire più volte
delle agevolazioni, senza necessità di procedere all'alienazione dell'abitazione già
acquistata. Con la modifica, la condizione di non possidenza di altra abitazione viene
infatti determinata con riferimento non a qualunque abitazione, ma ad un'abitazione
"idonea". La norma, tuttavia, non fornisce la definizione di abitazione idonea.
Proprio sulla definizione di idoneità della abitazione si sono subito concentrati i primi
commenti degli esperti fiscali. Tale interesse è sorto anche perché l'espressione
contenuta nella normativa preesistente alla L. n 75 del 1993 recitava: "di non
possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione, nel comune
ove è situato l'immobile acquistato", mentre quest'ultima precisazione manca nella
nuova norma di cui alla citata L. n. 75/1993.
Da ciò alcuni hanno fatto discendere che la non possidenza di fabbricato idoneo sia
riferita a qualunque comune del territorio italiano (si tornerebbe in tal modo alla
limitazione di cui alla legge n. 415/1991).
Per altri, invece, appare che non è normalmente idoneo proprio il fabbricato situato in
un comune diverso da quello della propria residenza o del proprio luogo di lavoro;
pertanto la possidenza di tale abitazione non osta alla richiesta delle agevolazioni.
La legge di conversione n. 75 del 1993 ha poi confermato a regime la norma di carattere
sanzionatorio che stabilisce che se l'immobile acquistato viene ceduto a titolo oneroso o
gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, devono
essere corrisposte le normali imposte di registro, ipotecaria e catastale oltre ad una
soprattassa del 30 per cento delle stesse, o in caso di acquisto soggetto ad IVA, una
penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata aumentata del
30 per cento. Tuttavia qualora il contribuente, nonostante alieni l'immobile nei cinque
anni dall'acquisto, acquisti entro l'anno successivo dall'alienazione un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale, egli non decade dall'agevolazione.
Successivamente, il DL n. 155 del 1993, contenente "misure urgenti per la finanza
pubblica" ha codificato in un'unica norma (articolo 16), le disposizioni fiscali
relative alle imposte indirette sull'edilizia. Tali disposizioni sono state inserite
organicamente nel Testo unico dell'imposta di registro (DPR n. 131 del 1986), nel Testo
unico delle imposte ipotecarie e catastali (D.Lgs n. 347 del 1990), nel DPR n. 643 del
1972 concernente l'INVIM e nel DPR n. 633 del 1972 contenente la disciplina dell'IVA.
Nulla viene innovato rispetto alla normativa contenuta nella L. n. 75 del 1993 se non
nella menzione di non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione. In proposito
appare ancora condivisibile la tesi di coloro che considerano l'eventuale interpretazione
restrittiva (l'agevolazione non spetta se si possiede una abitazione in qualunque parte
del territorio nazionale) eccessiva rispetto a tutta la legislazione in materia: se il
legislatore avesse voluto escludere il possesso su tutto il territorio italiano, lo
avrebbe detto espressamente, come in occasione della L. n. 415 del 1991, utilizzando
formulazioni più precise.
Tuttavia, a rendere meno scontata tale ultima interpretazione favorevole al contribuente
è intervenuta più recentemente la circolare del Ministero delle finanze del 2 marzo
1994. Infatti secondo la circolare, la locuzione "idoneo ad abitazione", è da
intendersi oggettivamente, nel senso che l'unità immobiliare destinata ad abitazione deve
essere classificata o classificabile nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A11, occorre, cioè, che il fabbricato o porzione di fabbricato già posseduto risponda ai
requisiti tecnici e di autonomia funzionale che qualificano la stessa come atta all'uso
abitativo. Per la determinazione del concetto di idoneità del fabbricato o porzione di
fabbricato, non sono, quindi, utilizzabili parametri di ordine soggettivo, riferiti cioè
a valutazione connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di
esigenza dell'acquirente .
Nella sostanza, essendo venuto meno ogni riferimento al territorio comunale, il possesso
di altra abitazione, ovunque ubicata, rientrante nelle categorie catastali sopra citate,
impedirebbe, secondo l'interpretazione ministeriale, l'accesso alle agevolazioni.
Successivamente larticolo 3, comma 131, della legge n. 549/1995 (collegato alla
legge finanziaria per il 1996) ha riformulato la nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 (Testo Unico dell'imposta di
registro), modificando i criteri di accesso alle agevolazioni e fornendo soluzioni ai
numerosi dubbi interpretativi sorti sulla base della normativa previgente.
I punti fondamentali della nuova disciplina sono i seguenti.
1) L'applicazione dellaliquota del 4 per cento ai fini dell'imposta di registro, e
conseguentemente dell'IVA, è ora estesa anche agli atti traslativi o costitutivi della
nuda proprietà (numero 1 della nuova nota II-bis), oltre che a quelli traslativi
della proprietà intera ed a quelli traslativi o costitutivi dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione.
2) Pur rimanendo fermo il vincolo che stabilisce che l'immobile deve essere ubicato nel
comune in cui l'acquirente ha la residenza, si prevede che detta residenza possa
essere anche ottenuta entro un anno dall'acquisto dell'immobile (numero 1, lettera a),
della nota II-bis). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove
è ubicato l'immobile deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di
acquisto.
3) Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare
esclusivo o in regime di comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l'immobile da acquistare (numero 1, lettera b), della nota II-bis).
Scompare quindi il riferimento al possesso di altri immobili "idonei" ad
abitazione nell'intero territorio, che rappresentava il vincolo più restrittivo
all'accesso ai benefici. Inoltre, la previgente formulazione "non possedere altro
fabbricato o porzioni di fabbricato" appariva più ampia di quella ora vigente,
poiché il richiamo al possesso (anche di porzioni di fabbricato) nella formulazione
precedente era in grado di ricomprendere anche il possesso che trova titolo nei diritti
reali di godimento oltre che nel diritto di proprietà, mentre nella nuova formulazione
sembrano esclusi (e quindi ammessi al beneficio) i casi di contitolarità diversi della
comunione legale.
4) Viene introdotta una clausola simile a quella prevista nella stesura precedente alle
modifiche intervenute con l'articolo 1, comma 2, del DL n. 16 del 1993: nell'atto di
acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche
in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione (in
modo da escludere i diritti già vantati sulla stessa casa oggetto dell'acquisto), acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni disposte dai precedenti
provvedimenti (numero 1, lettera c), della nota II-bis). La limitazione
si giustifica con il ripristino della condizione meno restrittiva, prevista in precedenza,
con riferimento al possesso di altri immobili. E' possibile chiedere l'agevolazione più
di una volta, ma si è tenuti ad alienare l'immobile acquistato con i benefici in parola.
1) Viene chiarita l'applicabilità del beneficio anche per l'acquisto delle pertinenze
dell'immobile (numero 3 della nota II-bis). L'applicabilità dei benefici alle
pertinenze era già ammessa in via interpretativa. Il concetto di pertinenza coincide
sostanzialmente, con quello già contenuto nel comma 4-quater dell'articolo 34 del
TUIR (DPR n. 917/1986): sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per
ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2 (magazzini o locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse, scuderie,
stalle), C/7 (tettoie chiuse o aperte), destinate a servizio della casa di abitazione
oggetto dell'acquisto agevolato.
Il comma 10 precisa che la disposizione si applica ai rapporti tributari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non dà luogo a
rimborso.
Si fa presente che il testo del comma in esame riproduce il contenuto
dellarticolo 7 del DDL recante disposizioni in materia tributaria e di
amministrazione finanziaria (AC 4565-ter/1, c.d. omnibus), nel testo votato dalla
Commissione finanze della Camera, presso cui il provvedimento è ancora in corso di
discussione in sede legislativa.
NOTE
1Agli effetti della registrazione gli atti sono
distinti in tre categorie:
a) atti soggetti a registrazione in termine fisso (tariffa, parte I);
b) atti soggetti a registrazione in caso duso (tariffa, parte II);
c) atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, che tuttavia può
essere sempre chiesta (tabella).
Larticolo 1 del D.P.R. n. 131/1986 rinvia per quanto concerne la misura
dellimposizione - che può avvenire o in misura proporzionale sulla base di
determinate aliquote, o in misura fissa - alla tariffa allegata. I soggetti obbligati a
richiedere la registrazione sono le parti contraenti ovvero i pubblici ufficiali (notai,
ufficiali giudiziari, cancellieri, ecc.) per gli atti da loro redatti o per i quali hanno
concorso alla formazione, gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia
di finanza per gli atti da registrare d'ufficio.
2 Con il D.L. n. 79/97 è stata:
a) modificata la disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni (comma 1);
b) modificata la disciplina delle imposte ipotecarie e catastali (comma 2);
abolita l'INVIM sulle successioni ed istituito un'imposta sostitutiva dell'INVIM per le
stesse fattispecie (comma 3).
3 Si segnala che è attualmente allesame della Commissione parlamentare
consultiva per la riforma fiscale una schema di decreto legislativo con il quale si
apportano modifiche anche al D.Lgs. n. 237 del 1997, tra cui, allarticolo 3, comma 1
si prevede che la determinazione delle entrate sia fatta "dallufficio
dellente creditore" anziché "dallufficio dellente
competente".
4 Nel testo originario del DL n. 155/1993 ricompariva il periodo "nel
comune ove è situato l'immobile acquistato", precisazione che riproduceva l'analoga
delle disposizioni che hanno preceduto la legge n. 75 del 1993: l'inserimento dell'inciso
veniva quindi ad eliminare possibili interpretazioni restrittive relative all'applicazione
dei benefici. Ma, in sede di conversione in legge del DL n. 155/1993 (L. n. 243 del 1993),
il riferimento al comune ove si acquista l'immobile è stato nuovamente soppresso.
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6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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