i-p106
Articolo 6
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
Larticolo 6 modifica alcune disposizioni contenute
nella legge n. 662/1996, riguardanti i principi e i criteri direttivi della delega al
Governo (articolo 3, comma 143, della citata legge) per listituzione dellIRAP,
limposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni e delle
aliquote IRPEF nonché dei tributi locali. A tale delega è stata data attuazione con il
D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni.
In particolare, tra i suddetti principi e criteri
direttivi, individuati dal comma 144 dellarticolo 3, e riguardanti appunto
lIRAP, vi è quello, di cui alla lettera e) oggetto della modifica di
cui allarticolo in esame che prevede che l'aliquota IRAP debba essere
determinata in misura tale da assicurare un gettito equivalente a quello derivante dai
tributi e contributi (di cui al comma 143, lettera a), è prevista l'abolizione),
gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo, e comunque, inizialmente, in una misura
compresa tra il 3,5 per cento e il 4,5 per cento. E' altresì stabilita la possibilità
per le regioni di "maggiorare" l'aliquota fino a un massimo di un punto
percentuale; tale possibilità è invece preclusa con riferimento alle amministrazioni
pubbliche per le quali laliquota deve essere fissata "nella misura vigente per
i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale". La possibilità di
maggiorare laliquota non era tuttavia esercitabile nei primi due periodi di imposta
(articolo 3, comma 147, lettera b).
In attuazione di tale principio, larticolo 16, comma
1, del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 137/1998, stabilisce che
laliquota da applicare salvo quanto disposto per particolari settori
dallarticolo 45 del D.Lgs. n. 446 (agricoltura, banche, assicurazioni) è del
4,25%.
Relativamente alla parte di valore prodotto nell'esercizio
di attività non commerciali, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni,
le province e i comuni, nonché per gli enti pubblici e privati commerciali e per gli
altri enti pubblici sia residenti che non residenti, ad esso si applicano (comma 2) le
aliquote differenziate rispettivamente del 9,6 per cento del 3,8 per cento sull'ammontare
delle retribuzioni annue corrisposte fino a 40 milioni ovvero fino a 150 milioni, mentre
nel caso di erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
nonché di compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi le aliquote sono
del 6,6 per cento e del 4,6 per cento riferite agli stessi limiti di reddito. La
previsione di un'aliquota differenziata per le amministrazioni pubbliche attua il
principio di delega della lettera e) del comma 144, che prevede in particolare la
fissazione dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il servizio
sanitario nazionale.
Il comma 3 dellarticolo 16 prevede quindi la facoltà
per le regioni, a decorrere dal 2001, di maggiorare laliquota, anche in modo
differenziato per settori di attività o per soggetti passivi, fino ad un massimo di un
punto percentuale.
Le modifiche introdotte alle norme ora richiamate dalla
disposizione in commento consentono alle regioni (comma 1, lettera a), di
modificare laliquota non solo in aumento ma anche in diminuzione, sempre però nella
misura massima di un punto. In secondo luogo, per quanto riguarda laliquota da
fissare per le amministrazioni pubbliche il criterio direttivo di cui alla lettera e)
del comma 144 viene modificato (comma 1, lettera b) nel senso che tale aliquota
deve essere fissata in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai
contributi per il Servizio sanitario nazionale. Nel testo vigente, laliquota deve
essere fissata nella stessa misura dei contributi dovuti per il Servizio sanitario: la
modifica prospettata è evidentemente finalizzata a garantire linvarianza delle
risorse versate. Conseguentemente a tale modifica, viene aggiunta (comma 2, lettera b)
una lettera e-bis) al comma 147 (concernente il regime transitorio) in base alla
quale il gettito dellIRAP, ai fini della determinazione del fondo sanitario e delle
eccedenze da riversare allo Stato nel caso in cui il residuo gettito IRAP sia superiore ai
trasferimenti alle regioni, viene ricalcolato considerando laliquota base di cui al
comma 144, lettera e), come modificata dalla disposizione in commento.
In proposito, si può rilevare che non appare chiara la
finalità della modifica apportata al comma 147, stante il fatto che nel periodo
transitorio laliquota base non può comunque essere variata dalle regioni, a meno
che essa non debba intendersi alla luce del fatto che per il primo periodo di imposta era
previsto il versamento in acconto nella misura del 120 per cento.
Con la disposizione del comma 3 viene fatto salvo quanto
previsto dallarticolo 3, comma 152, della stessa legge n. 662 del 1996. Si tratta
della disposizione che prevedeva, per ladozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi, il rispetto del termine di due anni dallentrata
in vigore degli stessi decreti legislativi, sulla base dei medesimi principi e criteri
direttivi di delega nonché il parere della Commissione parlamentare consultiva per la
riforma fiscale (previsioni queste contenute nel comma 17 dellarticolo 3), tenuto
altresì conto dellobbligo di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per i decreti legislativi
riguardanti le regioni.
In virtù del comma 3, quindi, sembra confermarsi come
termine per lesercizio della delega quello dei due anni dallentrata in vigore
dei decreti legislativi originari, anche se sulla base ai nuovi criteri di delega dettati
nel comma 3.
La Camera ha quindi aggiunto un comma 4 che proroga al 31
dicembre 1999 il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già
rurali che non presentino più i requisiti di ruralità; il termine era stato da ultimo
prorogato al 31 dicembre 1998 dallarticolo 14, comma 13, secondo periodo, della
legge n. 449/1997.
Si ricorda che il comma 3 dellarticolo 9 del D.L. n.
557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, ha ridefinito, con finalità antielusive, i
criteri soggettivi ed oggettivi in base ai quali i fabbricati possono essere considerati
rurali.
In particolare il citato comma 3 ha stabilito i seguenti
presupposti:
- il fabbricato deve essere posseduto ed utilizzato, quale
abitazione o per funzioni strumentali allattività agricola, dal soggetto titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto
dallaffittuario o dal conduttore del terreno;
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 mq, ridotti a 3.000 per colture specializzate in serra;
- il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito
complessivo;
- i fabbricati ad uso abitativo rientranti nelle categorie
A/1 e A/8 (tipo signorile o ville), nonché quelli di lusso non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
Solo nei casi in cui il fabbricato abbia i citati requisiti
può essere considerato rurale e, quindi, non produttivo di reddito.
Il comma 8 dell'articolo 9 del citato D.L. n 557/1993 ha
prorogato al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dallarticolo
1, comma 5, del D.L. n. 90/1990, convertito dalla legge n. 165/1990, come modificato a sua
volta dallarticolo 70 della legge n. 413/1991, e relativo alliscrizione al
catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali destinate ad abitazione di persone non
addette alla coltivazione della terra né alle altre attività previste dalla lettera
a) dellarticolo 39 del DPR n. 917/1986 (TUIR). Lo stesso comma 8 estende tali
disposizione ed i medesimi termini ai fabbricati che non hanno i requisiti di ruralità
previsti dal ricordato comma 3 dellarticolo 9 in parola. Nel caso di variazioni
nelliscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i
requisiti di ruralità ai sensi del citato comma 3, il successivo comma 9 del medesimo
articolo 9 del D.L. n. 557/1993 ha stabilito che esse godano di agevolazioni fiscali
consistenti nella non applicazione del contributo relativo alla edificabilità dei suoli
né del recupero di tributi attinenti al fabbricato o al reddito da esso prodotto
relativamente ai periodi dimposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte
dirette e al 1° gennaio 1994 per le imposte indirette e per lICI. Tale regime
agevolativo è concesso a condizione che gli immobili siano stati oggetto di sanatoria
edilizia quali fabbricati rurali e siano dichiarati in catasto entro il 31 dicembre 1995.
Ciò peraltro dovrebbe consentire che le dichiarazioni di accatastamento avvengano con le
modalità informatizzate definite dall'art. 2, co. 1-quinquies ed 1-septies,
del D.L. n. 16/1993.
Con tali norme è stata infatti disposta l'emanazione di
decreti a cura del Ministro delle finanze per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano,
al fine di:
- stabilire le procedure di utilizzo dei dati sia
risultanti dagli atti registrati presso le conservatorie dei registri immobiliari, sia
acquisiti dall'anagrafe tributaria in quanto emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e
dalle denunce presentate dai contribuenti all'amministrazione finanziaria e dagli
eventuali accertamenti;
e, per l'aggiornamento sia del catasto edilizio urbano che
del catasto terreni, al fine di:
- stabilire le modalità ed i termini per la denuncia di
variazione dello stato dei beni immobiliari e delle volture, anche utilizzando supporti
informatici o telematici, inoltre le volture catastali derivanti da atti pubblici
registrati verranno eseguite automaticamente, tramite i sistemi informatici già
funzionanti presso le conservatorie dei registri immobiliari.
Il termine del 31 dicembre 1995 contenuto nei due commi 8 e
9 dellarticolo 9 del D.L. n. 557/1993, sopra richiamati, è stato differito al 31
dicembre 1996 dallarticolo 1, comma 6, del D.L. n. 250 del 1995, al 31 dicembre 1997
dallultimo periodo del comma 156 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996 e al 31
dicembre 1998 dal secondo periodo del comma 13 dellarticolo 14 della legge n.
449/1997.
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |