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Articolo 6
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)


L’articolo 6 modifica alcune disposizioni contenute nella legge n. 662/1996, riguardanti i principi e i criteri direttivi della delega al Governo (articolo 3, comma 143, della citata legge) per l’istituzione dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF nonché dei tributi locali. A tale delega è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni.

In particolare, tra i suddetti principi e criteri direttivi, individuati dal comma 144 dell’articolo 3, e riguardanti appunto l’IRAP, vi è quello, di cui alla lettera e) – oggetto della modifica di cui all’articolo in esame – che prevede che l'aliquota IRAP debba essere determinata in misura tale da assicurare un gettito equivalente a quello derivante dai tributi e contributi (di cui al comma 143, lettera a), è prevista l'abolizione), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo, e comunque, inizialmente, in una misura compresa tra il 3,5 per cento e il 4,5 per cento. E' altresì stabilita la possibilità per le regioni di "maggiorare" l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; tale possibilità è invece preclusa con riferimento alle amministrazioni pubbliche per le quali l’aliquota deve essere fissata "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale". La possibilità di maggiorare l’aliquota non era tuttavia esercitabile nei primi due periodi di imposta (articolo 3, comma 147, lettera b).
In attuazione di tale principio, l’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 137/1998, stabilisce che l’aliquota da applicare – salvo quanto disposto per particolari settori dall’articolo 45 del D.Lgs. n. 446 (agricoltura, banche, assicurazioni) – è del 4,25%.
Relativamente alla parte di valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché per gli enti pubblici e privati commerciali e per gli altri enti pubblici sia residenti che non residenti, ad esso si applicano (comma 2) le aliquote differenziate rispettivamente del 9,6 per cento del 3,8 per cento sull'ammontare delle retribuzioni annue corrisposte fino a 40 milioni ovvero fino a 150 milioni, mentre nel caso di erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché di compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi le aliquote sono del 6,6 per cento e del 4,6 per cento riferite agli stessi limiti di reddito. La previsione di un'aliquota differenziata per le amministrazioni pubbliche attua il principio di delega della lettera e) del comma 144, che prevede in particolare la fissazione dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il servizio sanitario nazionale.
Il comma 3 dell’articolo 16 prevede quindi la facoltà per le regioni, a decorrere dal 2001, di maggiorare l’aliquota, anche in modo differenziato per settori di attività o per soggetti passivi, fino ad un massimo di un punto percentuale.

Le modifiche introdotte alle norme ora richiamate dalla disposizione in commento consentono alle regioni (comma 1, lettera a), di modificare l’aliquota non solo in aumento ma anche in diminuzione, sempre però nella misura massima di un punto. In secondo luogo, per quanto riguarda l’aliquota da fissare per le amministrazioni pubbliche il criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 144 viene modificato (comma 1, lettera b) nel senso che tale aliquota deve essere fissata in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale. Nel testo vigente, l’aliquota deve essere fissata nella stessa misura dei contributi dovuti per il Servizio sanitario: la modifica prospettata è evidentemente finalizzata a garantire l’invarianza delle risorse versate. Conseguentemente a tale modifica, viene aggiunta (comma 2, lettera b) una lettera e-bis) al comma 147 (concernente il regime transitorio) in base alla quale il gettito dell’IRAP, ai fini della determinazione del fondo sanitario e delle eccedenze da riversare allo Stato nel caso in cui il residuo gettito IRAP sia superiore ai trasferimenti alle regioni, viene ricalcolato considerando l’aliquota base di cui al comma 144, lettera e), come modificata dalla disposizione in commento.

In proposito, si può rilevare che non appare chiara la finalità della modifica apportata al comma 147, stante il fatto che nel periodo transitorio l’aliquota base non può comunque essere variata dalle regioni, a meno che essa non debba intendersi alla luce del fatto che per il primo periodo di imposta era previsto il versamento in acconto nella misura del 120 per cento.

Con la disposizione del comma 3 viene fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 152, della stessa legge n. 662 del 1996. Si tratta della disposizione che prevedeva, per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, il rispetto del termine di due anni dall’entrata in vigore degli stessi decreti legislativi, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di delega nonché il parere della Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale (previsioni queste contenute nel comma 17 dell’articolo 3), tenuto altresì conto dell’obbligo di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per i decreti legislativi riguardanti le regioni.
In virtù del comma 3, quindi, sembra confermarsi come termine per l’esercizio della delega quello dei due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi originari, anche se sulla base ai nuovi criteri di delega dettati nel comma 3.

La Camera ha quindi aggiunto un comma 4 che proroga al 31 dicembre 1999 il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali che non presentino più i requisiti di ruralità; il termine era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 1998 dall’articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge n. 449/1997.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, ha ridefinito, con finalità antielusive, i criteri soggettivi ed oggettivi in base ai quali i fabbricati possono essere considerati rurali.
In particolare il citato comma 3 ha stabilito i seguenti presupposti:
- il fabbricato deve essere posseduto ed utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all’attività agricola, dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario o dal conduttore del terreno;
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq, ridotti a 3.000 per colture specializzate in serra;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo;
- i fabbricati ad uso abitativo rientranti nelle categorie A/1 e A/8 (tipo signorile o ville), nonché quelli di lusso non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Solo nei casi in cui il fabbricato abbia i citati requisiti può essere considerato rurale e, quindi, non produttivo di reddito.
Il comma 8 dell'articolo 9 del citato D.L. n 557/1993 ha prorogato al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 90/1990, convertito dalla legge n. 165/1990, come modificato a sua volta dall’articolo 70 della legge n. 413/1991, e relativo all’iscrizione al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali destinate ad abitazione di persone non addette alla coltivazione della terra né alle altre attività previste dalla lettera a) dell’articolo 39 del DPR n. 917/1986 (TUIR). Lo stesso comma 8 estende tali disposizione ed i medesimi termini ai fabbricati che non hanno i requisiti di ruralità previsti dal ricordato comma 3 dell’articolo 9 in parola. Nel caso di variazioni nell’iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità ai sensi del citato comma 3, il successivo comma 9 del medesimo articolo 9 del D.L. n. 557/1993 ha stabilito che esse godano di agevolazioni fiscali consistenti nella non applicazione del contributo relativo alla edificabilità dei suoli né del recupero di tributi attinenti al fabbricato o al reddito da esso prodotto relativamente ai periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette e al 1° gennaio 1994 per le imposte indirette e per l’ICI. Tale regime agevolativo è concesso a condizione che gli immobili siano stati oggetto di sanatoria edilizia quali fabbricati rurali e siano dichiarati in catasto entro il 31 dicembre 1995. Ciò peraltro dovrebbe consentire che le dichiarazioni di accatastamento avvengano con le modalità informatizzate definite dall'art. 2, co. 1-quinquies ed 1-septies, del D.L. n. 16/1993.
Con tali norme è stata infatti disposta l'emanazione di decreti a cura del Ministro delle finanze per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano, al fine di:
- stabilire le procedure di utilizzo dei dati sia risultanti dagli atti registrati presso le conservatorie dei registri immobiliari, sia acquisiti dall'anagrafe tributaria in quanto emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle denunce presentate dai contribuenti all'amministrazione finanziaria e dagli eventuali accertamenti;
e, per l'aggiornamento sia del catasto edilizio urbano che del catasto terreni, al fine di:
- stabilire le modalità ed i termini per la denuncia di variazione dello stato dei beni immobiliari e delle volture, anche utilizzando supporti informatici o telematici, inoltre le volture catastali derivanti da atti pubblici registrati verranno eseguite automaticamente, tramite i sistemi informatici già funzionanti presso le conservatorie dei registri immobiliari.
Il termine del 31 dicembre 1995 contenuto nei due commi 8 e 9 dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993, sopra richiamati, è stato differito al 31 dicembre 1996 dall’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 250 del 1995, al 31 dicembre 1997 dall’ultimo periodo del comma 156 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996 e al 31 dicembre 1998 dal secondo periodo del comma 13 dell’articolo 14 della legge n. 449/1997.


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6/12/1998
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