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Articolo 5
(Incentivi per le aree depresse)


L’articolo 5 sostituisce integralmente l’articolo 7 della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998), che prevede la concessione del beneficio di un credito di imposta per taluni investimenti ai soggetti titolari di reddito d'impresa partecipanti a contratti d'area - stipulati entro il 31 dicembre 1999 nelle aree ricomprese negli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali comunitari (disciplinati dal regolamento CEE del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993) e in quelle di cui alla decisione della Commissione UE 836 del 1997, cioè nella regione Abruzzo - o ad altri accordi di programmazione negoziata.
L’articolo 5 è diretto in particolare a sostituire, in favore di questi medesimi soggetti, la forma di incentivo: in luogo del credito di imposta, previsto dall'art. 7 della legge n. 449, questi soggetti potranno beneficiare degli incentivi automatici di cui all’articolo 1 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 266/1997 secondo le procedure ivi previste.
La riformulazione operata dalla Camera ha specificato che, ai fini del beneficio in esame, le imprese possono operare, oltre che nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali comunitarie e nella regione Abruzzo, anche in quelle ricomprese nell'obiettivo 5b (cfr., riguardo a tali ambiti territoriali, la nota 1). Queste ultime peraltro rientrano nell'ambito ordinario di applicazione degli incentivi automatici.
Nella versione approvata dalla Camera, il rinvio alle procedure, ai limiti e alle condizioni della normativa sugli incentivi automatici è stato sostituito con il richiamo della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. Quest'ultima concerne le agevolazioni ordinarie alle attività produttive nelle aree depresse.
Dal confronto delle due leggi richiamate e della normativa di attuazione (decreti ministeriali e delibere Cipe), le principali differenze (al di là chiaramente delle procedure, della formazione delle graduatorie, e della forma di incentivo) riguardano:
i settori beneficiari: in base alla modifica disposta dall’articolo 9 della legge n. 449/1997 e dal relativo D.M. 20 luglio 1998, le agevolazioni ordinarie di cui alla legge n. 488 sono estesi al settore turistico-alberghiero;
le spese ammissibili, che nella normativa di attuazione della legge n. 488 sono previste con maggiore ampiezza rispetto a quelle prese in considerazione dagli incentivi automatici.
Le due forme di agevolazioni prevedono invece la stessa intensità di aiuto, modulata per dimensione e localizzazione di impresa.
Secondo quanto precisato dalla riformulazione operata dalla Camera, i soggetti beneficiari dell’incentivazione automatica, devono indicare, all’atto dell’attribuzione del finanziamento, l’incremento di dipendenti che esso comporta.
L'articolo in esame non comporta variazioni di oneri, in quanto (come nell’articolo 7 della legge n. 449/1997), essi fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d’area e le altre forme di programmazione negoziata, nell’ambito delle risorse stanziate per le aree depresse.

1. Gli strumenti di programmazione negoziata
Si ricorda che in generale gli strumenti di programmazione negoziata possono concernere qualsiasi zona del territorio nazionale, ad eccezione dei contratti d'area per i quali è prevista una specifica procedura; tuttavia, qualora riguardino aree depresse - tra cui quelle in esame di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b - gli accordi possono beneficiare di una quota del finanziamento relativo allo sviluppo delle medesime.
Il contratto d'area è definito come lo strumento operativo per accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione in territori circoscritti (art. 2, comma 203, lett. f), della legge n. 662 del 1996). I soggetti promotori - ai sensi della citata lett. f) e della delibera CIPE 21 marzo 1997 - sono d'intesa le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro; i soggetti la cui sottoscrizione è necessaria sono - oltre ai suddetti promotori - le amministrazioni statali e regionali interessate, gli enti locali territorialmente competenti, i soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e il soggetto intermediario (avente i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'Unione Europea); i soggetti sottoscrittori possibili sono: gli altri enti pubblici (anche economici), le società a partecipazione pubblica, le banche e gli altri operatori finanziari. L'istituto in esame può trovare applicazione soltanto: 1) nelle aree di cui ai citati obiettivi 1, 2 e 5b ovvero in quelli individuati dal D.M. Lavoro 14 marzo 1995, emanato in attuazione dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (il riferimento deve intendersi posto anche ad eventuali decreti del Ministro del lavoro, modificativi o sostitutivi di quello summenzionato); in tali ambiti, le aree di crisi in cui può trovare applicazione l'istituto in esame sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta; 2) nelle aree di sviluppo industriale e nei nuclei di industrializzazione - ubicati nelle zone di cui al medesimo obiettivo 1 - nonché nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.
Il patto territoriale è definito (art. 2, comma 203, lett. d), della legge n. 662 del 1996) come l’accordo promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati per l’attuazione di un programma di interventi relativi alla promozione dello sviluppo locale.
L’intesa istituzionale di programma (art. 2, comma 203, lett. b) è definita come l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome attraverso il quale tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. Le intese istituzionali di programma sono approvate dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
L'accordo di programma quadro intercorre tra l’amministrazione centrale e regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Esso è definito dall'art. 2, comma 203, lett. c), della legge n. 662 come lo strumento per la definizione di un programma esecutivo - in attuazione di una intesa istituzionale di programma (di cui alla precedente lett. b) dell'art. 2, comma 203) - di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
Il contratto di programma è stipulato (art. 2, comma 203, lett. e), della legge n. 662) tra l’amministrazione statale competente e una grande impresa o un consorzio di medie e piccole imprese ovvero una rappresentanza di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.

2. L’articolo 7 della legge n. 449/1997
Il credito di imposta è relativo agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello "in cui viene stipulato il contratto d'area", ovvero, il diverso tipo di accordo di programmazione negoziata.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti "non di funzionamento", come definiti dall'art. 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale individua tali investimenti in quelli riguardanti: la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria; l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Il credito è rapportato all'ammontare degli investimenti - rientranti nei suddetti periodi e categorie - secondo i criteri e i limiti massimi di intensità stabiliti dalla disciplina comunitaria (decisione UE del 30 giugno 1997 sugli aiuti di Stato alle imprese) (comma 1).
Il comma 2 dell’articolo 7 precisa che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzato nel periodo d'imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30% e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell’IVA, mediante compensazione, anche ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettanti.
Il comma 3 stabilisce che le attività di istruttoria tecnico-economica, ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale, vengono effettuate - in conformità alla disciplina comunitaria e tenendo conto del criterio della crescita dell'occupazione - secondo le procedure previste dal punto 3.7.1. della delibera CIPE del 21 marzo 1997 (relativamente all'istruttoria dei progetti di investimento per nuove iniziative imprenditoriali rientranti in un contratto d'area e per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai medesimi contratti d'area; analoga disciplina è posta dal punto 2.10.1. relativamente ai patti territoriali). Secondo tale procedura, i progetti devono essere istruiti con le modalità e i criteri di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 "Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese" da soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e selezionati mediante gara.
Il comma 3 dispone altresì che sia data comunicazione contestuale al Ministero delle finanze della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese (anche ai fini della revoca del beneficio in esame); la comunicazione deve fornire l'elenco delle imprese ammesse al credito di imposta, degli estremi identificativi, nonché della misura spettante a ciascuna impresa.
Il comma 4 stabilisce che ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale verranno considerati prioritariamente quei progetti di investimento che per garantire la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile contengano un rapporto di impatto ambientale.
Riguardo alle "imprese o attività che riguardano prodotti o settori soggetti a discipline comunitarie specifiche", il credito di imposta in esame è concesso nel rispetto delle medesime normative e previa autorizzazione della Commissione UE (comma 5).
Il comma 6 specifica che gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico dei finanziamenti riservati dal CIPE (o da norme di legge) ai contratti d'area e agli altri accordi di programmazione negoziata qui in applicazione (cfr., al riguardo, sub il precedente comma 1).
Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta in esame. Alla data del 30 settembre 1998 il decreto del Ministro delle finanze non è stato ancora emanato.

3. Gli incentivi automatici
Gli incentivi automatici in favore delle imprese localizzate nelle aree depresse sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'articolo 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Tale normativa è stata successivamente modificata dall’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che ha provveduto inoltre (articolo 8, commi 2-5) ad estendere questo tipo di agevolazione a tutte le imprese di piccola e media dimensione del territorio nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti statali alle imprese.
Le disposizioni in esame prevedono un procedimento automatico volto ad accelerare le procedure di liquidazione delle agevolazioni per gli interventi nelle aree depresse su domanda degli interessati: l’agevolazione consiste infatti nella concessione di un credito fiscale da utilizzare a compensazione del debito tributario del soggetto beneficiario in sede di pagamento delle imposte presso i concessionari della riscossione, limitatamente alle imposte che si riscuotono a mezzo del "conto fiscale".
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 244/1995, beneficiari dell’agevolazione sono le imprese localizzate nelle aree depresse, operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere e, in base all’estensione prevista dalla legge n. 266/1997 (articolo 8, comma 1, lett. b), delle telecomunicazioni e delle attività di servizi reali ammesse ai benefici della legge n. 488/1992 (informatica e connessi servizi di formazione professionale; trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione; consulenza tecnico-economico).
L’articolo 8, comma 1, lett. c, della legge n. 266/1997 modifica inoltre l’ambito delle spese ammesse agli incentivi automatici. La precedente disciplina ricomprendeva solo gli investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all’ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente. La lettera c) prevede un’estensione alle spese per l’acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l’elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza informatici nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione.
Spetta al CIPE (comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 244/1995 e comma 1 dell’articolo 8, della legge n. 266/1997), su proposta del Ministero dell'industria, disciplinare l'utilizzo delle risorse, entro l'ammontare stabilito, e quindi definire la tipologia degli investimenti ammissibili a questa forma di agevolazione, le relative modalità e procedure di attuazione, l'individuazione del modello di documentazione che i soggetti interessati sono tenuti a presentare al Ministero dell'industria ai fini della prenotazione delle risorse (da ultimo, cfr. delibera CIPE del 18 dicembre 1997).
Si ricorda a questo proposito che il conto fiscale è stato istituito e disciplinato dall'art. 78, commi da 27 a 38, della legge n. 413/1991, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (termine così prorogato dall'art. 62, comma 4, del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993). In virtù di tale disposizione, come da ultimo modificata dall’articolo 24, comma 23, della legge n. 449/1997, ciascun contribuente titolare di partita IVA (e non più, quindi, solo i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo) è intestatario di un conto, tenuto dal concessionario del Servizio della riscossione dei tributi, il quale può delegare un istituto di credito all'esazione dell'imposta, sul quale dovranno essere registrati tutti i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive e all'IVA. Sono esclusi dal conto fiscale i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo, di competenza esclusiva del Consorzio dei concessionari, che provvede alla compilazione automatizzata dei ruoli su tutto il territorio dello Stato.
Il pagamento può riguardare tutte le imposte che affluiscono sul conto fiscale, ivi comprese quelle dovute dal titolare del conto in qualità di sostituto d'imposta. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante il "Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse".
Il beneficio in forma automatica è alternativo ad altre forme di agevolazione per i medesimi investimenti (comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 244/1995).
Esso consente di ottenere un importo, da calcolare in equivalente sovvenzione netta, stabilito (articolo 8, comma 1, lettera a) in misura pari al 100% dell'intensità massima consentita in sede comunitaria dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea, in base alla decisione della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese del 3 marzo 1995 n. 40/95.
Per poter usufruire dell'agevolazione, l'investimento deve essere effettuato, e l'importo delle relative spese interamente pagato, entro trenta mesi dalla presentazione della richiesta dell’agevolazione (comma 1, lettera d), dell’articolo 8, della legge n. 266/1997). Le agevolazioni sono inoltre riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie (comma 1, lettera e), dell’articolo 8, della legge n. 266/1997).

4. La legge n. 488/1992
L’art. 1, comma 2 del D.L. n. 415/1992 affida al CIPE ed al CIPI (ora soppresso), nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri.
Il Ministro dell'industria provvede, in osservanza delle direttive deliberate dal CIPI e dal CIPE a stabilire, con proprio decreto, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Con le delibere del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, il CIPI ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni. Tale materia, a seguito dell'Intesa raggiunta in sede UE sugli aiuti di Stato alle imprese è stata nuovamente disciplinata con la delibera CIPE del 27 aprile 1995, che recepisce i contenuti dell'accordo approvato con decisione della Commissione UE del 3 marzo 1995 e confermato successivamente dalla decisione del 30 giugno 1997.
Con la delibera CIPE del 27 aprile 1995 è stata precisata sia la copertura territoriale delle agevolazioni alle nuove iniziative, ricomprendendovi le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato, sia l'intensità dei livelli di agevolazione espressi in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), che vengono graduati a seconda del grado di sviluppo delle varie zone e della dimensione di impresa.
Per quanto riguarda le iniziative ammissibili, le agevolazioni possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economico. Le agevolazioni sono state da ultimo estese alle imprese, localizzate nelle aree depresse, operanti nel settore turistico-alberghiero con l’articolo 9 della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998). Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione e alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
I progetti presentati dalle imprese devono essere accompagnati da un programma di investimento, da cui risulti la capacità dell'impresa a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali, e da un piano finanziario riguardante il fabbisogno complessivo dell'iniziativa.
Le domanda sono presentate, nei termini annualmente previsti (bandi), alle banche e società convenzionate con il Ministero dell'Industria che procedono all'istruttoria in base ai criteri e parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Industria 20 ottobre 1995, n. 527 (modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319), e dalla Circolare 15 dicembre 1995, n. 38522 dello stesso Ministero, che hanno regolato le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Le istruttorie vengono acquisite nei termini fissati dal Ministero dell'Industria che, entro due mesi, pubblica la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili alle agevolazioni i quali, in ordine decrescente dal primo, accedono ai finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse, che sono ripartite dal CIPE su base regionale. I progetti non finanziati concorrono automaticamente alla ripartizione delle risorse nell'esercizio successivo.
Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, si calcolano (lettera a) i seguenti cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell’agevolazione richiesta, di quanto indicato dall’imprenditore nel modulo di domanda:
1) valore del capitale proprio investito nell’iniziativa, rispetto all’investimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo;
3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto alla richiesta;
4) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali.
Nella successiva tavola sono indicate le misure delle agevolazioni, calcolate in Equivalente sovvenzione netto, nei limiti massimi indicati:

Aree  
Ob. 1- Zona A 50% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese.
Ob. 1- Zona B 40% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese


Aree Piccola impresa Media impresa Grande impresa
Ob. 2 – zone 92.3.c) 20 15 10
Ob. 2 – altre zone 15 7,5 -
Ob. 5b – zone 92.3.c) 20 15 10
Ob. 5b – altre zone 15 7,5 -
Altre zone 92.3.c) 20 15 10
Abruzzo 30 30 25
Molise (1/7/95-31/12/96) 45 45 35
Molise (1/1/97-31/12/98) 40 40 30
Molise (dal 1/1/99) 30 30 25


Alle agevolazioni accedono quindi anche le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c: in questo caso gli incentivi sono limitati alle piccole e medie imprese e le aliquote previste, pari rispettivamente al 15% e al 7,5% in ESL, corrispondono alla soglia massima di incentivazione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (decisione CE del 20 maggio 1992).


NOTE

1 L'obiettivo n. 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro-capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate sono (per il periodo 1994-1999): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia (l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31 dicembre 1996).
Con la decisione C(97) 836 dell'11 aprile 1997 sono stati prorogati i termini relativi a impegni (31 dicembre 1998) e pagamenti (31 dicembre 2000) relativi agli interventi previsti in Abruzzo nell’ambito del Quadro comunitario di sostegno – obiettivo 1 autorizzato per il triennio 1994-1996.
L'obiettivo n. 2 riguarda le zone in declino industriale - non ricadenti nelle aree interessate dall'obiettivo 1 - che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni, un tasso di occupazione nel settore industriale, rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media comunitaria per ciascun anno di riferimento a decorrere dal 1975, nonché un regresso del livello occupazionale nel settore industriale rispetto al 1975. Inoltre, l'intervento comunitario può estendersi anche a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale, alle altre aree che nel corso degli ultimi tre anni hanno subìto o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico, a zone che presentano gravi problemi a causa della bonifica di aree industriali degradate o della ristrutturazione nel settore della pesca. Per l'Italia sono state individuate - con la decisione della Commissione UE del 26 luglio 1996, n. 472, relativa al triennio 1997-1999 (che rinvia, in larga misura, alla decisione del 20 gennaio 1994, n. 169, relativa al triennio 1994-1996) - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Macerata, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio nell'Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Terni, Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona.
L'obiettivo n. 5b concerne le zone rurali, situate al di fuori delle regioni di cui all'obiettivo 1, che sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico, valutato in base al PIL pro-capite, e che soddisfano inoltre almeno 2 dei 3 seguenti criteri: 1) tasso elevato dell'occupazione agricola su quella totale; 2) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo; 3) scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente spopolamento. L'intervento comunitario può estendersi a ulteriori zone rurali, sempre poste al di fuori delle regioni di cui all'obiettivo 1, che soddisfino altri criteri posti dalla disciplina comunitaria. Per l'Italia sono state individuate - con la decisione della Commissione UE del 26 gennaio 1994, n. 197, relativa al periodo 1994-1999 - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Massa-Carrara, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo. Per quanto riguarda l’elenco delle aree depresse ricomprese nell’obiettivo 5b, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.

2 Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, scopo della norma è quella di favorire l’utilizzo di uno strumento agevolativo "già collaudato", in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle forme di incentivo alle imprese. La norma di cui all’articolo 7 della legge n. 449 "ha incontrato difficoltà di applicazione in quanto condizionata all’espletamento di complesse procedure istruttorie ed anche in considerazione del fatto che si tratta di instaurare un sistema agevolativo completamente nuovo".

3 Riguardo a tali ambiti territoriali, cfr. la precedente nota 1. Per l’elenco delle aree depresse, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.

4 Per quanto riguarda l’elenco delle aree ricomprese nel D.M. Lavoro 14 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.

5 Si ricorda che, ai sensi di tale articolo, le regioni Basilicata e Campania, su proposta delle comunità montane e con riferimento alle zone disastrate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, dovevano individuare le aree destinate all’incentivazione degli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché di quelli commerciali di ambito sovracomunale. Il successivo D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, all’art. 9, modificando gli artt. 21 e 32 della legge n. 219, ha stabilito che alla realizzazione delle opere necessarie per l’insediamento e la messa a disposizione dei servizi per le aziende, nonché alla gestione degli interventi e dei benefici relativi a tali aree industriali - ivi compresa l’individuazione delle medesime - provvedesse il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o tramite delega ad altri Ministri.
La gestione delle suddette aree è stata affidata ai tre consorzi di sviluppo industriale di Avellino, Potenza e Salerno, a seconda della competenza per territorio, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

6 La delibera CIPE del 21 aprile 1997 ha specificato che i soggetti promotori possono essere: 1) enti locali; 2) altri soggetti pubblici operanti a livello locale; 3) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; 4) altri soggetti privati.
I soggetti legittimati alla sottoscrizione sono - oltre a quelli rientranti nelle predette categorie: 1) la Regione o la Provincia autonoma interessata per territorio (con l'assunzione dell'impegno ad inserire il patto tra le azioni e le iniziative di attuazione dei propri programmi, ivi compresi quelli di rilevanza comunitaria); 2) le banche e le finanziarie regionali (che, nei limiti dei loro statuti, si obbligano a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o pubbliche); 3) i consorzi di garanzia collettiva fidi (che si impegnano a garantire i crediti concessi dalle banche); 4) i consorzi di sviluppo industriale operanti nell'ambito del territorio oggetto del patto.

7 Si ricorda che l'art. 17 del suddetto D.Lgs. n. 241 prevede, per i contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme - sempre individuate dal comma 2 del medesimo art. 17 - a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con compensazione degli eventuali crediti di imposta.

8 Per un approfondimento, cfr. il dossier del Servizio studi, collana Documentazione e ricerche n. 99 del giugno 1998.


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6/12/1998
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