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Articolo 5
(Incentivi per le aree depresse)
Larticolo 5 sostituisce integralmente larticolo 7 della legge n.
449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998), che prevede la
concessione del beneficio di un credito di imposta per taluni investimenti ai soggetti
titolari di reddito d'impresa partecipanti a contratti d'area - stipulati entro il 31
dicembre 1999 nelle aree ricomprese negli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali
comunitari (disciplinati dal regolamento CEE del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993) e
in quelle di cui alla decisione della Commissione UE 836 del 1997, cioè nella regione
Abruzzo - o ad altri accordi di programmazione negoziata.
Larticolo 5 è diretto in particolare a sostituire, in favore di questi medesimi
soggetti, la forma di incentivo: in luogo del credito di imposta, previsto dall'art. 7
della legge n. 449, questi soggetti potranno beneficiare degli incentivi automatici di cui
allarticolo 1 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
341/1995, come modificato dallarticolo 8, comma 1, della legge n. 266/1997 secondo
le procedure ivi previste.
La riformulazione operata dalla Camera ha specificato che, ai fini del beneficio in
esame, le imprese possono operare, oltre che nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei
fondi strutturali comunitarie e nella regione Abruzzo, anche in quelle ricomprese
nell'obiettivo 5b (cfr., riguardo a tali ambiti territoriali, la nota 1). Queste
ultime peraltro rientrano nell'ambito ordinario di applicazione degli incentivi
automatici.
Nella versione approvata dalla Camera, il rinvio alle procedure, ai limiti e alle
condizioni della normativa sugli incentivi automatici è stato sostituito con il richiamo
della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e
integrazioni. Quest'ultima concerne le agevolazioni ordinarie alle attività
produttive nelle aree depresse.
Dal confronto delle due leggi richiamate e della normativa di attuazione (decreti
ministeriali e delibere Cipe), le principali differenze (al di là chiaramente delle
procedure, della formazione delle graduatorie, e della forma di incentivo) riguardano:
i settori beneficiari: in base alla modifica disposta dallarticolo 9 della legge n.
449/1997 e dal relativo D.M. 20 luglio 1998, le agevolazioni ordinarie di cui alla legge
n. 488 sono estesi al settore turistico-alberghiero;
le spese ammissibili, che nella normativa di attuazione della legge n. 488 sono previste
con maggiore ampiezza rispetto a quelle prese in considerazione dagli incentivi
automatici.
Le due forme di agevolazioni prevedono invece la stessa intensità di aiuto, modulata per
dimensione e localizzazione di impresa.
Secondo quanto precisato dalla riformulazione operata dalla Camera, i soggetti
beneficiari dellincentivazione automatica, devono indicare, allatto
dellattribuzione del finanziamento, lincremento di dipendenti che esso
comporta.
L'articolo in esame non comporta variazioni di oneri, in quanto (come
nellarticolo 7 della legge n. 449/1997), essi fanno carico sulle quote riservate dal
CIPE per i contratti darea e le altre forme di programmazione negoziata,
nellambito delle risorse stanziate per le aree depresse.
1. Gli strumenti di programmazione negoziata
Si ricorda che in generale gli strumenti di programmazione negoziata possono
concernere qualsiasi zona del territorio nazionale, ad eccezione dei contratti d'area per
i quali è prevista una specifica procedura; tuttavia, qualora riguardino aree depresse -
tra cui quelle in esame di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b - gli accordi possono beneficiare
di una quota del finanziamento relativo allo sviluppo delle medesime.
Il contratto d'area è definito come lo strumento operativo per accelerare lo
sviluppo e la creazione di nuova occupazione in territori circoscritti (art. 2, comma 203,
lett. f), della legge n. 662 del 1996). I soggetti promotori - ai sensi della
citata lett. f) e della delibera CIPE 21 marzo 1997 - sono d'intesa le
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro; i soggetti la cui sottoscrizione è
necessaria sono - oltre ai suddetti promotori - le amministrazioni statali e regionali
interessate, gli enti locali territorialmente competenti, i soggetti imprenditoriali
titolari dei progetti di investimento proposti e il soggetto intermediario (avente i
requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'Unione Europea); i soggetti
sottoscrittori possibili sono: gli altri enti pubblici (anche economici), le società a
partecipazione pubblica, le banche e gli altri operatori finanziari. L'istituto in esame
può trovare applicazione soltanto: 1) nelle aree di cui ai citati obiettivi 1, 2 e 5b
ovvero in quelli individuati dal D.M. Lavoro 14 marzo 1995, emanato in attuazione
dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 (il riferimento deve intendersi posto anche ad eventuali decreti del
Ministro del lavoro, modificativi o sostitutivi di quello summenzionato); in tali ambiti,
le aree di crisi in cui può trovare applicazione l'istituto in esame sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 15
giorni dalla richiesta; 2) nelle aree di sviluppo industriale e nei nuclei di
industrializzazione - ubicati nelle zone di cui al medesimo obiettivo 1 - nonché nelle
aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni e integrazioni.
Il patto territoriale è definito (art. 2, comma 203, lett. d), della legge
n. 662 del 1996) come laccordo promosso da enti locali, parti sociali o da altri
soggetti pubblici e privati per lattuazione di un programma di interventi relativi
alla promozione dello sviluppo locale.
Lintesa istituzionale di programma (art. 2, comma 203, lett. b) è
definita come l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome
attraverso il quale tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati
e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale
di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. Le intese istituzionali di
programma sono approvate dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione
adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
L'accordo di programma quadro intercorre tra lamministrazione centrale e
regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati. Esso è definito dall'art. 2, comma 203, lett. c),
della legge n. 662 come lo strumento per la definizione di un programma esecutivo - in
attuazione di una intesa istituzionale di programma (di cui alla precedente lett. b)
dell'art. 2, comma 203) - di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
Il contratto di programma è stipulato (art. 2, comma 203, lett. e), della
legge n. 662) tra lamministrazione statale competente e una grande impresa o un
consorzio di medie e piccole imprese ovvero una rappresentanza di distretti industriali
per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.
2. Larticolo 7 della legge n. 449/1997
Il credito di imposta è relativo agli investimenti effettuati nei cinque periodi
di imposta a partire da quello "in cui viene stipulato il contratto d'area",
ovvero, il diverso tipo di accordo di programmazione negoziata.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti "non di funzionamento", come
definiti dall'art. 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale individua
tali investimenti in quelli riguardanti: la realizzazione di nuovi impianti, il
completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di
impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di
locazione finanziaria; l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per
natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha
effettuato l'investimento.
Il credito è rapportato all'ammontare degli investimenti - rientranti nei suddetti
periodi e categorie - secondo i criteri e i limiti massimi di intensità stabiliti
dalla disciplina comunitaria (decisione UE del 30 giugno 1997 sugli aiuti di Stato alle
imprese) (comma 1).
Il comma 2 dellarticolo 7 precisa che il credito di imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed è utilizzato nel periodo d'imposta in cui è
concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30% e fino ad integrale utilizzo
nei periodi successivi. Esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF,
dell'IRPEG e dellIVA, mediante compensazione, anche ai sensi del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Il credito non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al
rimborso di imposte ad altro titolo spettanti.
Il comma 3 stabilisce che le attività di istruttoria tecnico-economica, ai fini
della concessione dell'agevolazione fiscale, vengono effettuate - in conformità alla
disciplina comunitaria e tenendo conto del criterio della crescita dell'occupazione -
secondo le procedure previste dal punto 3.7.1. della delibera CIPE del 21 marzo 1997
(relativamente all'istruttoria dei progetti di investimento per nuove iniziative
imprenditoriali rientranti in un contratto d'area e per la cui realizzazione sia previsto
l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai medesimi contratti d'area; analoga
disciplina è posta dal punto 2.10.1. relativamente ai patti territoriali). Secondo tale
procedura, i progetti devono essere istruiti con le modalità e i criteri di cui al D.M.
20 ottobre 1995, n. 527 "Regolamento recante le modalità e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle
aree depresse del Paese" da soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio
e selezionati mediante gara.
Il comma 3 dispone altresì che sia data comunicazione contestuale al Ministero delle
finanze della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese
(anche ai fini della revoca del beneficio in esame); la comunicazione deve fornire
l'elenco delle imprese ammesse al credito di imposta, degli estremi identificativi,
nonché della misura spettante a ciascuna impresa.
Il comma 4 stabilisce che ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale
verranno considerati prioritariamente quei progetti di investimento che per garantire la
qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile contengano un rapporto di impatto
ambientale.
Riguardo alle "imprese o attività che riguardano prodotti o settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche", il credito di imposta in esame è concesso nel
rispetto delle medesime normative e previa autorizzazione della Commissione UE (comma 5).
Il comma 6 specifica che gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico
dei finanziamenti riservati dal CIPE (o da norme di legge) ai contratti d'area e agli
altri accordi di programmazione negoziata qui in applicazione (cfr., al riguardo, sub
il precedente comma 1).
Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto
con quello del tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta in esame. Alla data del 30 settembre 1998 il decreto
del Ministro delle finanze non è stato ancora emanato.
3. Gli incentivi automatici
Gli incentivi automatici in favore delle imprese localizzate nelle aree depresse
sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'articolo 1 del D.L. 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Tale normativa è
stata successivamente modificata dallarticolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n. 266 (c.d. legge Bersani), che ha provveduto inoltre (articolo 8, commi 2-5) ad
estendere questo tipo di agevolazione a tutte le imprese di piccola e media dimensione del
territorio nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti statali alle imprese.
Le disposizioni in esame prevedono un procedimento automatico volto ad accelerare le
procedure di liquidazione delle agevolazioni per gli interventi nelle aree depresse su
domanda degli interessati: lagevolazione consiste infatti nella concessione di un
credito fiscale da utilizzare a compensazione del debito tributario del soggetto
beneficiario in sede di pagamento delle imposte presso i concessionari della riscossione,
limitatamente alle imposte che si riscuotono a mezzo del "conto fiscale".
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 244/1995, beneficiari
dellagevolazione sono le imprese localizzate nelle aree depresse, operanti nei settori
delle attività estrattive e manifatturiere e, in base allestensione prevista
dalla legge n. 266/1997 (articolo 8, comma 1, lett. b), delle telecomunicazioni e delle
attività di servizi reali ammesse ai benefici della legge n. 488/1992 (informatica e
connessi servizi di formazione professionale; trasferimento tecnologico e di
intermediazione dellinformazione; consulenza tecnico-economico).
Larticolo 8, comma 1, lett. c, della legge n. 266/1997 modifica inoltre
lambito delle spese ammesse agli incentivi automatici. La precedente
disciplina ricomprendeva solo gli investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed
impianti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o allampliamento,
ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente. La
lettera c) prevede unestensione alle spese per lacquisizione delle
unità e dei sistemi elettronici per lelaborazione dati, dei programmi e dei servizi
di consulenza informatici nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione.
Spetta al CIPE (comma 2 dellarticolo 1 del D.L. n. 244/1995 e comma 1
dellarticolo 8, della legge n. 266/1997), su proposta del Ministero dell'industria,
disciplinare l'utilizzo delle risorse, entro l'ammontare stabilito, e quindi definire la
tipologia degli investimenti ammissibili a questa forma di agevolazione, le relative
modalità e procedure di attuazione, l'individuazione del modello di documentazione che i
soggetti interessati sono tenuti a presentare al Ministero dell'industria ai fini della
prenotazione delle risorse (da ultimo, cfr. delibera CIPE del 18 dicembre 1997).
Si ricorda a questo proposito che il conto fiscale è stato istituito e
disciplinato dall'art. 78, commi da 27 a 38, della legge n. 413/1991, con decorrenza dal
1° gennaio 1994 (termine così prorogato dall'art. 62, comma 4, del D.L. n. 331/1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993). In virtù di tale disposizione,
come da ultimo modificata dallarticolo 24, comma 23, della legge n. 449/1997,
ciascun contribuente titolare di partita IVA (e non più, quindi, solo i soggetti titolari
di reddito di impresa o di lavoro autonomo) è intestatario di un conto, tenuto dal
concessionario del Servizio della riscossione dei tributi, il quale può delegare un
istituto di credito all'esazione dell'imposta, sul quale dovranno essere registrati tutti
i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive e
all'IVA. Sono esclusi dal conto fiscale i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo, di
competenza esclusiva del Consorzio dei concessionari, che provvede alla compilazione
automatizzata dei ruoli su tutto il territorio dello Stato.
Il pagamento può riguardare tutte le imposte che affluiscono sul conto fiscale, ivi
comprese quelle dovute dal titolare del conto in qualità di sostituto d'imposta. In
attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Finanze 24 gennaio 1996, n. 90,
recante il "Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in
forma automatica per interventi nelle aree depresse".
Il beneficio in forma automatica è alternativo ad altre forme di agevolazione per i
medesimi investimenti (comma 3 dellarticolo 1 del D.L. n. 244/1995).
Esso consente di ottenere un importo, da calcolare in equivalente sovvenzione netta,
stabilito (articolo 8, comma 1, lettera a) in misura pari al 100% dell'intensità
massima consentita in sede comunitaria dell'intensità massima delle agevolazioni
consentite dall'Unione europea, in base alla decisione della Commissione sugli aiuti di
Stato alle imprese del 3 marzo 1995 n. 40/95.
Per poter usufruire dell'agevolazione, l'investimento deve essere effettuato, e l'importo
delle relative spese interamente pagato, entro trenta mesi dalla presentazione della
richiesta dellagevolazione (comma 1, lettera d), dellarticolo 8, della
legge n. 266/1997). Le agevolazioni sono inoltre riconosciute per gli investimenti
effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione
per la prenotazione delle risorse finanziarie (comma 1, lettera e),
dellarticolo 8, della legge n. 266/1997).
4. La legge n. 488/1992
Lart. 1, comma 2 del D.L. n. 415/1992 affida al CIPE ed al CIPI (ora
soppresso), nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione e previa determinazione di indirizzo del
Consiglio dei Ministri, delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle
nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del
territorio nazionale, sulla base di specifici criteri.
Il Ministro dell'industria provvede, in osservanza delle direttive deliberate dal CIPI e
dal CIPE a stabilire, con proprio decreto, modalità e procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni.
Con le delibere del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, il CIPI ha emanato le direttive per
la concessione delle agevolazioni. Tale materia, a seguito dell'Intesa raggiunta in sede
UE sugli aiuti di Stato alle imprese è stata nuovamente disciplinata con la delibera CIPE
del 27 aprile 1995, che recepisce i contenuti dell'accordo approvato con decisione della
Commissione UE del 3 marzo 1995 e confermato successivamente dalla decisione del 30 giugno
1997.
Con la delibera CIPE del 27 aprile 1995 è stata precisata sia la copertura
territoriale delle agevolazioni alle nuove iniziative, ricomprendendovi le aree
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5b e quelle
rientranti nella fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato, sia l'intensità dei
livelli di agevolazione espressi in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL),
che vengono graduati a seconda del grado di sviluppo delle varie zone e della dimensione
di impresa.
Per quanto riguarda le iniziative ammissibili, le agevolazioni possono essere
concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nei limiti del 5% delle risorse,
alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi
connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione
dell'informazione, di consulenza tecnico-economico. Le agevolazioni sono state da ultimo
estese alle imprese, localizzate nelle aree depresse, operanti nel settore
turistico-alberghiero con larticolo 9 della legge n. 449/1997 (collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 1998). Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione,
alla riconversione, alla riattivazione e alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
I progetti presentati dalle imprese devono essere accompagnati da un programma di
investimento, da cui risulti la capacità dell'impresa a conseguire gli
obiettivi produttivi, economici ed occupazionali, e da un piano finanziario
riguardante il fabbisogno complessivo dell'iniziativa.
Le domanda sono presentate, nei termini annualmente previsti (bandi), alle banche e
società convenzionate con il Ministero dell'Industria che procedono all'istruttoria
in base ai criteri e parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Industria 20
ottobre 1995, n. 527 (modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319), e dalla Circolare
15 dicembre 1995, n. 38522 dello stesso Ministero, che hanno regolato le modalità e
le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Le istruttorie vengono acquisite nei termini fissati dal Ministero dell'Industria che,
entro due mesi, pubblica la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili alle
agevolazioni i quali, in ordine decrescente dal primo, accedono ai finanziamenti fino ad
esaurimento delle risorse, che sono ripartite dal CIPE su base regionale. I progetti non
finanziati concorrono automaticamente alla ripartizione delle risorse nell'esercizio
successivo.
Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, si calcolano (lettera a) i
seguenti cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria
e, per quanto concerne il valore dellagevolazione richiesta, di quanto indicato
dallimprenditore nel modulo di domanda:
1) valore del capitale proprio investito nelliniziativa, rispetto
allinvestimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dalliniziativa rispetto allinvestimento
complessivo;
3) valore dellagevolazione massima ammissibile rispetto alla richiesta;
4) punteggio complessivo conseguito dalliniziativa sulla base delle specifiche
priorità regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dalliniziativa sulla base delle prestazioni
ambientali.
Nella successiva tavola sono indicate le misure delle agevolazioni, calcolate in
Equivalente sovvenzione netto, nei limiti massimi indicati:
Aree | |
Ob. 1- Zona A | 50% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese. |
Ob. 1- Zona B | 40% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese |
Aree | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa |
Ob. 2 zone 92.3.c) | 20 | 15 | 10 |
Ob. 2 altre zone | 15 | 7,5 | - |
Ob. 5b zone 92.3.c) | 20 | 15 | 10 |
Ob. 5b altre zone | 15 | 7,5 | - |
Altre zone 92.3.c) | 20 | 15 | 10 |
Abruzzo | 30 | 30 | 25 |
Molise (1/7/95-31/12/96) | 45 | 45 | 35 |
Molise (1/1/97-31/12/98) | 40 | 40 | 30 |
Molise (dal 1/1/99) | 30 | 30 | 25 |
Alle agevolazioni accedono quindi anche le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c: in questo caso gli incentivi sono limitati alle piccole e medie imprese e le aliquote previste, pari rispettivamente al 15% e al 7,5% in ESL, corrispondono alla soglia massima di incentivazione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (decisione CE del 20 maggio 1992).
NOTE
1 L'obiettivo n. 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro-capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate sono (per il periodo 1994-1999): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia (l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31 dicembre 1996).
Con la decisione C(97) 836 dell'11 aprile 1997 sono stati prorogati i termini relativi a impegni (31 dicembre 1998) e pagamenti (31 dicembre 2000) relativi agli interventi previsti in Abruzzo nellambito del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 autorizzato per il triennio 1994-1996.
L'obiettivo n. 2 riguarda le zone in declino industriale - non ricadenti nelle aree interessate dall'obiettivo 1 - che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni, un tasso di occupazione nel settore industriale, rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media comunitaria per ciascun anno di riferimento a decorrere dal 1975, nonché un regresso del livello occupazionale nel settore industriale rispetto al 1975. Inoltre, l'intervento comunitario può estendersi anche a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale, alle altre aree che nel corso degli ultimi tre anni hanno subìto o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico, a zone che presentano gravi problemi a causa della bonifica di aree industriali degradate o della ristrutturazione nel settore della pesca. Per l'Italia sono state individuate - con la decisione della Commissione UE del 26 luglio 1996, n. 472, relativa al triennio 1997-1999 (che rinvia, in larga misura, alla decisione del 20 gennaio 1994, n. 169, relativa al triennio 1994-1996) - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Macerata, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio nell'Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Terni, Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona.
L'obiettivo n. 5b concerne le zone rurali, situate al di fuori delle regioni di cui all'obiettivo 1, che sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico, valutato in base al PIL pro-capite, e che soddisfano inoltre almeno 2 dei 3 seguenti criteri: 1) tasso elevato dell'occupazione agricola su quella totale; 2) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo; 3) scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente spopolamento. L'intervento comunitario può estendersi a ulteriori zone rurali, sempre poste al di fuori delle regioni di cui all'obiettivo 1, che soddisfino altri criteri posti dalla disciplina comunitaria. Per l'Italia sono state individuate - con la decisione della Commissione UE del 26 gennaio 1994, n. 197, relativa al periodo 1994-1999 - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Massa-Carrara, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo. Per quanto riguarda lelenco delle aree depresse ricomprese nellobiettivo 5b, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi della Camera, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.
2 Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, scopo della norma è quella di favorire lutilizzo di uno strumento agevolativo "già collaudato", in unottica di semplificazione e di riduzione delle forme di incentivo alle imprese. La norma di cui allarticolo 7 della legge n. 449 "ha incontrato difficoltà di applicazione in quanto condizionata allespletamento di complesse procedure istruttorie ed anche in considerazione del fatto che si tratta di instaurare un sistema agevolativo completamente nuovo".
3 Riguardo a tali ambiti territoriali, cfr. la precedente nota 1. Per lelenco delle aree depresse, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.
4 Per quanto riguarda lelenco delle aree ricomprese nel D.M. Lavoro 14 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi, collana Documentazione e Ricerche, n. 109 del settembre 1998.
5 Si ricorda che, ai sensi di tale articolo, le regioni Basilicata e Campania, su proposta delle comunità montane e con riferimento alle zone disastrate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, dovevano individuare le aree destinate allincentivazione degli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché di quelli commerciali di ambito sovracomunale. Il successivo D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, allart. 9, modificando gli artt. 21 e 32 della legge n. 219, ha stabilito che alla realizzazione delle opere necessarie per linsediamento e la messa a disposizione dei servizi per le aziende, nonché alla gestione degli interventi e dei benefici relativi a tali aree industriali - ivi compresa lindividuazione delle medesime - provvedesse il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o tramite delega ad altri Ministri.
La gestione delle suddette aree è stata affidata ai tre consorzi di sviluppo industriale di Avellino, Potenza e Salerno, a seconda della competenza per territorio, ai sensi dellart. 5 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
6 La delibera CIPE del 21 aprile 1997 ha specificato che i soggetti promotori possono essere: 1) enti locali; 2) altri soggetti pubblici operanti a livello locale; 3) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; 4) altri soggetti privati.
I soggetti legittimati alla sottoscrizione sono - oltre a quelli rientranti nelle predette categorie: 1) la Regione o la Provincia autonoma interessata per territorio (con l'assunzione dell'impegno ad inserire il patto tra le azioni e le iniziative di attuazione dei propri programmi, ivi compresi quelli di rilevanza comunitaria); 2) le banche e le finanziarie regionali (che, nei limiti dei loro statuti, si obbligano a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o pubbliche); 3) i consorzi di garanzia collettiva fidi (che si impegnano a garantire i crediti concessi dalle banche); 4) i consorzi di sviluppo industriale operanti nell'ambito del territorio oggetto del patto.
7 Si ricorda che l'art. 17 del suddetto D.Lgs. n. 241 prevede, per i contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme - sempre individuate dal comma 2 del medesimo art. 17 - a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con compensazione degli eventuali crediti di imposta.
8 Per un approfondimento, cfr. il dossier del Servizio studi, collana Documentazione e ricerche n. 99 del giugno 1998.
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