i-p104
Articolo 4
(Incentivi per le piccole e medie imprese
operanti nelle aree di confine)
Larticolo 4 in esame - introdotto dalla Camera, nel
corso dellesame in Commissione - sostituisce lart. 3 del disegno di legge
governativo originario, prevedendo un incentivo sotto forma di credito di imposta in
favore delle piccole e medie imprese operanti nelle province che confinino con le aree di
cui all'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali comunitari ed abbiano un tasso di
disoccupazione allargato superiore alla media nazionale.
Loriginario art. 3 prevedeva una diversa misura di incentivo per le imprese operanti
nelle aree dellobiettivo 1 .
Il comma 1 dellarticolo 4 in esame attribuisce un credito di imposta,
commisurato al numero dei nuovi occupati, in favore delle piccole e medie imprese operanti
nelle summenzionate province (definite al successivo comma 3),.
Il beneficio in esame - concesso per tre periodi di imposta, a decorrere dal 1° gennaio
1999 e fino al 31 dicembre 2001 - è pari a 1 milione annuo per ciascun lavoratore
assunto. L'incentivo trova applicazione per un solo anno per ogni dipendente - benché
tale limitazione non sia posta esplicitamente -. La misura complessiva non può
superare i 60 milioni annui per ciascuno dei 3 periodi di imposta interessati. La
formulazione letterale non è a quest'ultimo riguardo molto chiara; tuttavia, essa
è sostanzialmente identica a quella di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 449 del 1997,
la quale è stata così interpretata dalla circolare del Ministero delle finanze n. 219/E
del 18 settembre 1998 (riguardo a tali riferimenti, cfr. la nota 4).
L'incentivo è subordinato alle condizioni poste dal comma 6 del precedente articolo 3. In
base a tale rinvio, si richiede che:
- le assunzioni determinino un aumento del numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato esistente al 31 dicembre 1998. Tuttavia, per le imprese di costituzione
successiva, l'incremento non si commisura su una data rigida; riguardo a queste ultime,
sono escluse dal beneficio quelle che assorbano, sia pure in parte, attività di imprese
giuridicamente preesistenti - tale condizione non si applica alle attività
sottoposte a limite numerico o di superficie -;
- l'incremento sia mantenuto per tutto il periodo oggetto dell'incentivo; esso è
considerato al netto delle riduzioni occupazionali in società controllate ai sensi
dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto; appare opportuna peraltro l'estensione di quest'ultima condizione anche
alle imprese individuali;
- i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità ovvero
fruiscano del trattamento di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) nelle
province di cui successivo comma 3. Si dovrebbe intendere che la fattispecie di
iscrizione nelle liste di collocamento concerna, in realtà, esclusivamente la prima
classe delle medesime;
- siano osservati i contratti collettivi nazionali - con riferimento, almeno
letteralmente, ai soli soggetti assunti -;
- sia rispettata la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (di cui al D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni);
- siano osservati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti nell'art. 6,
comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni e integrazioni.
Si rileva che la norma richiamata prevede tra i criteri in base ai quali attribuire un
punteggio alle iniziative produttive i parametri ambientali, senza indicare una soglia
minima di rispetto dei parametri stessi. Il rinvio in esame non individua, dunque, un
punteggio minimo da raggiungere che consenta di stabilire se una impresa ha rispettato in
modo soddisfacente tali parametri.
Il comma 2 prevede una diversa misura del credito di imposta nell'ipotesi in cui
l'assunzione concerna un lavoratore disabile avente un'invalidità superiore al 65%. In
tal caso, il beneficio è pari a 3 milioni di lire annue. Resta fermo il limite
complessivo di 60 milioni annui di cui al precedente comma 1.
Il comma 3 precisa che le imprese devono essere situate nelle province che
confinino con le aree rientranti nel citato obiettivo 1 (cfr., riguardo a quest'ultimo, la
precedente nota 1) e che presentino un tasso medio di disoccupazione, secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, superiore alla media nazionale.
Il comma 4 specifica che il credito di imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, in caso di
impossibilità di pieno utilizzo, nei periodi di imposta successivi. Esso può essere
fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dellIVA, mediante
compensazione, anche ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito non è
rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo
spettante.
Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione del beneficio in esame i seguenti
settori, individuati dalla comunicazione della Commissione UE n. 96/C/68/06, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996:
carbosiderurgico, della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.
Si ricorda che la suddetta Comunicazione definisce le forme di aiuto rientranti nella
cosiddetta categoria "de minimis" (si tratta di quelle consentite dalla
disciplina comunitaria anche al di fuori delle aree assistite e per le grandi imprese).
Rientrano in tale categoria le misure che non superano complessivamente la soglia di
100.000 ECU nell'arco di tre anni; si computano, a tale fine, tutte le forme di aiuto, ad
eccezione di quelli all'esportazione - come ivi definiti - che non godono del beneficio
"de minimis". Da quest'ultimo sono inoltre esclusi i settori citati.
Il presente comma 5 specifica inoltre che la misura del credito di imposta è cumulabile
con altri benefici, purché l'ammontare complessivo degli incentivi non superi l'importo
"de minimis" suddetto ovvero quello di 180 milioni nel triennio (di cui
al precedente comma 1). Tali limiti di cumulo è da ritenere che trovino applicazione
esclusivamente per le misure connesse alle assunzioni in esame (e non, ad esempio, su
ipotesi di investimento). Per il complesso degli aiuti trova naturalmente applicazione il
principio comunitario generale in base al quale la somma dei benefici non può superare il
limite più favorevole tra quelli dei regimi coinvolti (regimi di aiuto alla creazione di
posti di lavoro, all'investimento e così via).
Il comma 6 specifica che gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico -
mediante riparto stabilito dal CIPE - dei finanziamenti destinati allo sviluppo delle aree
depresse. Il Ministro del tesoro e del bilancio è autorizzato ad adottare le necessarie
variazioni di bilancio.
Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto
con quello del tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta in esame.
NOTE
L'obiettivo 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro-capite
inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate sono
(per il periodo 1994-1999): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia,
la Sardegna, la Sicilia (l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31 dicembre 1996).
2 La norma riprendeva quindi, sia pure modificandole, le disposizioni previste
dai commi 1-12 dell'art. 4 della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra per il
1998), che hanno istituito un credito di imposta per le piccole e medie imprese situate in
alcune delle aree rientranti nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Tale
incentivo viene attribuito in relazione alle assunzioni effettuate ad incremento della
base occupazionale nel periodo 1° ottobre 1997-31 dicembre 2000.
In particolare il comma 1 dellarticolo 3 nel testo originario attribuiva per tre
periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2000, in favore delle imprese operanti
nelle aree obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari (disciplinati dal regolamento CEE
del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993) (comma 2), un credito di imposta, commisurato al
numero degli occupati e pari a 1 milione annuo per ciascun lavoratore dipendente con
contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 60 dipendenti, ed entro il tetto
massimo (comma 4) di 180 milioni nel triennio. La misura è proporzionata
allattività lavorativa in ragione di un 360° per ogni giorno retribuito.
Il comma 3 specificava che il credito di imposta non avrebbe concorso alla formazione del
reddito imponibile ed sarebbe stato riportabile, in caso di impossibilità di pieno
utilizzo, nei periodi di imposta successivi. Il credito non sarebbe stato rimborsabile.
Il comma 4 escludeva dall'ambito di applicazione del beneficio in esame i settori
individuati dalla comunicazione della Commissione UE n. 96/C/68/06 (GUCE del 6
marzo 1996), vale a dire quelli carbosiderurgico, della costruzione navale, dei trasporti,
dell'agricoltura e della pesca. Si ricorda che la suddetta Comunicazione definisce le
forme di aiuto rientranti nella cosiddetta categoria "de minimis" (si
tratta di quelle consentite dalla disciplina comunitaria anche al di fuori delle aree
assistite e per le grandi imprese). Rientrano in tale categoria le misure che non superano
complessivamente la soglia di 100.000 ECU nell'arco di tre anni; si computano, a tale
fine, tutte le forme di aiuto, ad eccezione di quelli all'esportazione che non godono del
beneficio "de minimis". La disposizione in esame specificava inoltre che
il credito di imposta sarebbe stato cumulabile con altri benefici, purché l'importo
complessivo non superasse il limite di cui al precedente comma 1 (pari a 180 milioni
annui).
Il comma 5 specificava che gli oneri sarebbero stati a carico dei finanziamenti destinati
allo sviluppo delle aree depresse. La relazione tecnica non quantificava i suddetti oneri
in quanto coperti nellambito delle risorse destinate alle aree depresse. Il comma 6
demandava a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del
tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione contabile dei
crediti di imposta.
3 Ai fini della definizione di piccole e medie imprese, il comma
1 dell'art. 4 in esame rinvia al decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997,
emanato in conformità alla disciplina comunitaria, posta dalla raccomandazione della
Commissione n. 96/280 del 3 aprile 1996 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee del 30 aprile 1996) - poi recepita nella comunicazione della medesima
Commissione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio
1996 -.
Si ricorda che a tale disciplina gli Stati membri - nonché la Banca Europea per gli
investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti - devono uniformarsi
per i nuovi regimi di aiuto (quelli già autorizzati dalla Commissione - alla data di
pubblicazione suddetta del 23 luglio 1996 - restano validi, salvo possibilità di
riesame). Il citato D.M. 18 settembre 1997 ha demandato a successivi decreti ministeriali
la fissazione della data di applicazione delle nuove definizioni ai regimi agevolativi
previgenti.
In base alla normativa in esame, i parametri relativi alla piccola e media impresa - o
alla media impresa quando debba essere distinta dalla piccola - sono: un numero di
dipendenti inferiore a 250; un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un
totale dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ECU; il possesso del
requisito di indipendenza - in base a quest'ultimo, il capitale dellimpresa o i
diritti di voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da
una o, congiuntamente, da più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, ad
eccezione delle società finanziarie pubbliche, di quelle a capitale di rischio e degli
investitori istituzionali, purché essi non esercitino alcun controllo, individuale o
congiunto -. Ai fini della verifica del requisito di indipendenza, occorre dunque sommare
tutte le partecipazioni al capitale sociale e i diritti di voto detenuti da imprese di
dimensioni superiori. Qualora sia impossibile, a causa della sua dispersione, determinare
da chi sia detenuto il capitale sociale, l'impresa deve dichiarare di poter legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi
- non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti: un numero di dipendenti
inferiore a 50; un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale dello
stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ECU; il possesso del requisito di
indipendenza suddetto.
4 Anche l'art. 4, comma 1, della L. n. 449 del 1997 - riguardo alla disciplina
del credito di imposta ricordata nella precedente nota 2 - non specifica tale limitazione,
la quale è stata chiarita dalla circolare del Ministero delle finanze n. 219/E del 18
settembre 1998.
5 Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società:
disponga della maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria ovvero
detenga voti o diritti contrattuali sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria. Ai fini in esame, si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre si escludono i voti
spettanti per conto di terzi.
6 Si ricorda che le liste di collocamento - ai sensi dellart. 10, comma
1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni - sono
articolate nelle seguenti classi: a) prima classe, alla quale sono iscritti i lavoratori
disoccupati o in cerca di prima occupazione ovvero i dipendenti a tempo parziale con
orario non superiore a 20 ore settimanali nonché quelli a tempo determinato per non più
di 4 mesi nellanno solare; b) seconda classe, che concerne i lavoratori occupati -
esclusi quelli assegnati alla prima classe - che aspirino a diversa occupazione; c) terza
classe, relativa ai titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.
7 Il D.M. n. 527/95, modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319, disciplina le
modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ordinarie (di
cui all'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella L.
19 dicembre 1992, n. 488) in favore delle attività produttive nelle aree depresse del
Paese. In particolare, larticolo 6 fissa le procedure per listruttoria e per
la formazione delle graduatorie delle imprese candidate alle agevolazioni. Ai fini della
formazione della graduatoria il comma 4 dellarticolo 6 prevede cinque indicatori,
tra cui, appunto, il punteggio complessivo conseguito dalliniziativa sulla base
delle prestazioni ambientali. Larticolo 6 al comma 6, lett. f), prevede che
tali prestazioni ambientali si riferiscono al contenimento e/o alla riduzione degli
impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.
8 Il "tasso di disoccupazione allargato" aggiunge all'insieme dei
soggetti che nella rilevazione ISTAT dichiarano di essere privi di occupazione e di aver
compiuto almeno un'azione di ricerca di lavoro negli ultimi trenta giorni prima della
rilevazione (tasso di disoccupazione ufficiale EUROSTAT), le c.d. forze di lavoro
potenziali, comprendenti tutti quelli che hanno effettuato l'ultima azione di ricerca
di lavoro tra i 2 e 6 mesi fino ai 2 anni, attraverso l'iscrizione al collocamento e la
partecipazione a concorsi pubblici.
Per il 1997 il tasso medio EUROSTAT per l'Italia è risultato pari al 12,25%, quello
allargato pari al 15,86%. Tenendo conto degli ultimi dati provinciali disponibili - sempre
riferiti al 1997 - le provincie interessate dalle agevolazioni in esame risulterebbero
quelle di Latina (18,10%) e di Frosinone (18,32%).
9 Si ricorda che l'art. 17 del suddetto D.Lgs. n. 241 prevede, per i
contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi
dovuti all'INPS e delle altre somme - sempre individuate dal comma 2 del medesimo art. 17
- a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con compensazione degli
eventuali crediti di imposta.
10 Qualora gli aiuti vengano erogati in forma
diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della
commisurazione del limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo. Tale metodo di
calcolo è stato adottato dallUnione Europea per valutare limporto
attualizzato degli aiuti (sia in conto capitale che in conto interessi) concessi alle
imprese degli Stati membri, importo che viene rapportato, in termini percentuali,
all'investimento complessivo. La sovvenzione si determina al lordo dellimposta
commisurata alla sovvenzione (si assume che limpresa consegua, nel primo anno, un
utile sufficiente per pagare tale imposta).
11 Ai fini in esame, si intendono per aiuti
all'esportazione quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e
al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività
di esportazione. Non sono invece considerati in tale categoria gli aiuti per la
partecipazione a ferie, per l'esecuzione di studi e per le consulenze necessarie
all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato
geografico.
12 Cfr. la Comunicazione della Commissione UE n.
98/C74/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 marzo
1998.
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ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |