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Articolo 4
(Incentivi per le piccole e medie imprese
operanti nelle aree di confine)

L’articolo 4 in esame - introdotto dalla Camera, nel corso dell’esame in Commissione - sostituisce l’art. 3 del disegno di legge governativo originario, prevedendo un incentivo sotto forma di credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese operanti nelle province che confinino con le aree di cui all'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali comunitari ed abbiano un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale.
L’originario art. 3 prevedeva una diversa misura di incentivo per le imprese operanti nelle aree dell’obiettivo 1 .
Il comma 1 dell’articolo 4 in esame attribuisce un credito di imposta, commisurato al numero dei nuovi occupati, in favore delle piccole e medie imprese operanti nelle summenzionate province (definite al successivo comma 3),.
Il beneficio in esame - concesso per tre periodi di imposta, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2001 - è pari a 1 milione annuo per ciascun lavoratore assunto. L'incentivo trova applicazione per un solo anno per ogni dipendente - benché tale limitazione non sia posta esplicitamente -. La misura complessiva non può superare i 60 milioni annui per ciascuno dei 3 periodi di imposta interessati. La formulazione letterale non è a quest'ultimo riguardo molto chiara; tuttavia, essa è sostanzialmente identica a quella di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 449 del 1997, la quale è stata così interpretata dalla circolare del Ministero delle finanze n. 219/E del 18 settembre 1998 (riguardo a tali riferimenti, cfr. la nota 4).
L'incentivo è subordinato alle condizioni poste dal comma 6 del precedente articolo 3. In base a tale rinvio, si richiede che:
- le assunzioni determinino un aumento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato esistente al 31 dicembre 1998. Tuttavia, per le imprese di costituzione successiva, l'incremento non si commisura su una data rigida; riguardo a queste ultime, sono escluse dal beneficio quelle che assorbano, sia pure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti - tale condizione non si applica alle attività sottoposte a limite numerico o di superficie -;
- l'incremento sia mantenuto per tutto il periodo oggetto dell'incentivo; esso è considerato al netto delle riduzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; appare opportuna peraltro l'estensione di quest'ultima condizione anche alle imprese individuali;
- i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità ovvero fruiscano del trattamento di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) nelle province di cui successivo comma 3. Si dovrebbe intendere che la fattispecie di iscrizione nelle liste di collocamento concerna, in realtà, esclusivamente la prima classe delle medesime;
- siano osservati i contratti collettivi nazionali - con riferimento, almeno letteralmente, ai soli soggetti assunti -;
- sia rispettata la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni);
- siano osservati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti nell'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni.
Si rileva che la norma richiamata prevede tra i criteri in base ai quali attribuire un punteggio alle iniziative produttive i parametri ambientali, senza indicare una soglia minima di rispetto dei parametri stessi. Il rinvio in esame non individua, dunque, un punteggio minimo da raggiungere che consenta di stabilire se una impresa ha rispettato in modo soddisfacente tali parametri.

Il comma 2 prevede una diversa misura del credito di imposta nell'ipotesi in cui l'assunzione concerna un lavoratore disabile avente un'invalidità superiore al 65%. In tal caso, il beneficio è pari a 3 milioni di lire annue. Resta fermo il limite complessivo di 60 milioni annui di cui al precedente comma 1.

Il comma 3 precisa che le imprese devono essere situate nelle province che confinino con le aree rientranti nel citato obiettivo 1 (cfr., riguardo a quest'ultimo, la precedente nota 1) e che presentino un tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, superiore alla media nazionale.

Il comma 4 specifica che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, in caso di impossibilità di pieno utilizzo, nei periodi di imposta successivi. Esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell’IVA, mediante compensazione, anche ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione del beneficio in esame i seguenti settori, individuati dalla comunicazione della Commissione UE n. 96/C/68/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996: carbosiderurgico, della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.
Si ricorda che la suddetta Comunicazione definisce le forme di aiuto rientranti nella cosiddetta categoria "de minimis" (si tratta di quelle consentite dalla disciplina comunitaria anche al di fuori delle aree assistite e per le grandi imprese). Rientrano in tale categoria le misure che non superano complessivamente la soglia di 100.000 ECU nell'arco di tre anni; si computano, a tale fine, tutte le forme di aiuto, ad eccezione di quelli all'esportazione - come ivi definiti - che non godono del beneficio "de minimis". Da quest'ultimo sono inoltre esclusi i settori citati.
Il presente comma 5 specifica inoltre che la misura del credito di imposta è cumulabile con altri benefici, purché l'ammontare complessivo degli incentivi non superi l'importo "de minimis" suddetto ovvero quello di 180 milioni nel triennio (di cui al precedente comma 1). Tali limiti di cumulo è da ritenere che trovino applicazione esclusivamente per le misure connesse alle assunzioni in esame (e non, ad esempio, su ipotesi di investimento). Per il complesso degli aiuti trova naturalmente applicazione il principio comunitario generale in base al quale la somma dei benefici non può superare il limite più favorevole tra quelli dei regimi coinvolti (regimi di aiuto alla creazione di posti di lavoro, all'investimento e così via).

Il comma 6 specifica che gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico - mediante riparto stabilito dal CIPE - dei finanziamenti destinati allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro e del bilancio è autorizzato ad adottare le necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta in esame.


NOTE

L'obiettivo 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro-capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate sono (per il periodo 1994-1999): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia (l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31 dicembre 1996).

2 La norma riprendeva quindi, sia pure modificandole, le disposizioni previste dai commi 1-12 dell'art. 4 della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra per il 1998), che hanno istituito un credito di imposta per le piccole e medie imprese situate in alcune delle aree rientranti nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Tale incentivo viene attribuito in relazione alle assunzioni effettuate ad incremento della base occupazionale nel periodo 1° ottobre 1997-31 dicembre 2000.
In particolare il comma 1 dell’articolo 3 nel testo originario attribuiva per tre periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2000, in favore delle imprese operanti nelle aree obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari (disciplinati dal regolamento CEE del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993) (comma 2), un credito di imposta, commisurato al numero degli occupati e pari a 1 milione annuo per ciascun lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 60 dipendenti, ed entro il tetto massimo (comma 4) di 180 milioni nel triennio. La misura è proporzionata all’attività lavorativa in ragione di un 360° per ogni giorno retribuito.
Il comma 3 specificava che il credito di imposta non avrebbe concorso alla formazione del reddito imponibile ed sarebbe stato riportabile, in caso di impossibilità di pieno utilizzo, nei periodi di imposta successivi. Il credito non sarebbe stato rimborsabile.
Il comma 4 escludeva dall'ambito di applicazione del beneficio in esame i settori individuati dalla comunicazione della Commissione UE n. 96/C/68/06 (GUCE del 6 marzo 1996), vale a dire quelli carbosiderurgico, della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca. Si ricorda che la suddetta Comunicazione definisce le forme di aiuto rientranti nella cosiddetta categoria "de minimis" (si tratta di quelle consentite dalla disciplina comunitaria anche al di fuori delle aree assistite e per le grandi imprese). Rientrano in tale categoria le misure che non superano complessivamente la soglia di 100.000 ECU nell'arco di tre anni; si computano, a tale fine, tutte le forme di aiuto, ad eccezione di quelli all'esportazione che non godono del beneficio "de minimis". La disposizione in esame specificava inoltre che il credito di imposta sarebbe stato cumulabile con altri benefici, purché l'importo complessivo non superasse il limite di cui al precedente comma 1 (pari a 180 milioni annui).
Il comma 5 specificava che gli oneri sarebbero stati a carico dei finanziamenti destinati allo sviluppo delle aree depresse. La relazione tecnica non quantificava i suddetti oneri in quanto coperti nell’ambito delle risorse destinate alle aree depresse. Il comma 6 demandava a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro e del bilancio, la definizione delle modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

3 Ai fini della definizione di piccole e medie imprese, il comma 1 dell'art. 4 in esame rinvia al decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997, emanato in conformità alla disciplina comunitaria, posta dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280 del 3 aprile 1996 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 aprile 1996) - poi recepita nella comunicazione della medesima Commissione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 -.
Si ricorda che a tale disciplina gli Stati membri - nonché la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti - devono uniformarsi per i nuovi regimi di aiuto (quelli già autorizzati dalla Commissione - alla data di pubblicazione suddetta del 23 luglio 1996 - restano validi, salvo possibilità di riesame). Il citato D.M. 18 settembre 1997 ha demandato a successivi decreti ministeriali la fissazione della data di applicazione delle nuove definizioni ai regimi agevolativi previgenti.
In base alla normativa in esame, i parametri relativi alla piccola e media impresa - o alla media impresa quando debba essere distinta dalla piccola - sono: un numero di dipendenti inferiore a 250; un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ECU; il possesso del requisito di indipendenza - in base a quest'ultimo, il capitale dell’impresa o i diritti di voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o, congiuntamente, da più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, di quelle a capitale di rischio e degli investitori istituzionali, purché essi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto -. Ai fini della verifica del requisito di indipendenza, occorre dunque sommare tutte le partecipazioni al capitale sociale e i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. Qualora sia impossibile, a causa della sua dispersione, determinare da chi sia detenuto il capitale sociale, l'impresa deve dichiarare di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi - non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti: un numero di dipendenti inferiore a 50; un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ECU; il possesso del requisito di indipendenza suddetto.

4 Anche l'art. 4, comma 1, della L. n. 449 del 1997 - riguardo alla disciplina del credito di imposta ricordata nella precedente nota 2 - non specifica tale limitazione, la quale è stata chiarita dalla circolare del Ministero delle finanze n. 219/E del 18 settembre 1998.

5 Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società: disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero detenga voti o diritti contrattuali sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Ai fini in esame, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre si escludono i voti spettanti per conto di terzi.

6 Si ricorda che le liste di collocamento - ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni - sono articolate nelle seguenti classi: a) prima classe, alla quale sono iscritti i lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione ovvero i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali nonché quelli a tempo determinato per non più di 4 mesi nell’anno solare; b) seconda classe, che concerne i lavoratori occupati - esclusi quelli assegnati alla prima classe - che aspirino a diversa occupazione; c) terza classe, relativa ai titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

7 Il D.M. n. 527/95, modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319, disciplina le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ordinarie (di cui all'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1992, n. 488) in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese. In particolare, l’articolo 6 fissa le procedure per l’istruttoria e per la formazione delle graduatorie delle imprese candidate alle agevolazioni. Ai fini della formazione della graduatoria il comma 4 dell’articolo 6 prevede cinque indicatori, tra cui, appunto, il punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali. L’articolo 6 al comma 6, lett. f), prevede che tali prestazioni ambientali si riferiscono al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.

8 Il "tasso di disoccupazione allargato" aggiunge all'insieme dei soggetti che nella rilevazione ISTAT dichiarano di essere privi di occupazione e di aver compiuto almeno un'azione di ricerca di lavoro negli ultimi trenta giorni prima della rilevazione (tasso di disoccupazione ufficiale EUROSTAT), le c.d. forze di lavoro potenziali, comprendenti tutti quelli che hanno effettuato l'ultima azione di ricerca di lavoro tra i 2 e 6 mesi fino ai 2 anni, attraverso l'iscrizione al collocamento e la partecipazione a concorsi pubblici.
Per il 1997 il tasso medio EUROSTAT per l'Italia è risultato pari al 12,25%, quello allargato pari al 15,86%. Tenendo conto degli ultimi dati provinciali disponibili - sempre riferiti al 1997 - le provincie interessate dalle agevolazioni in esame risulterebbero quelle di Latina (18,10%) e di Frosinone (18,32%).

9 Si ricorda che l'art. 17 del suddetto D.Lgs. n. 241 prevede, per i contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme - sempre individuate dal comma 2 del medesimo art. 17 - a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con compensazione degli eventuali crediti di imposta.

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0 Qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della commisurazione del limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo. Tale metodo di calcolo è stato adottato dall’Unione Europea per valutare l’importo attualizzato degli aiuti (sia in conto capitale che in conto interessi) concessi alle imprese degli Stati membri, importo che viene rapportato, in termini percentuali, all'investimento complessivo. La sovvenzione si determina al lordo dell’imposta commisurata alla sovvenzione (si assume che l’impresa consegua, nel primo anno, un utile sufficiente per pagare tale imposta).

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1 Ai fini in esame, si intendono per aiuti all'esportazione quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati in tale categoria gli aiuti per la partecipazione a ferie, per l'esecuzione di studi e per le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.

1
2 Cfr. la Comunicazione della Commissione UE n. 98/C74/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 marzo 1998.


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6/12/1998
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