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Articolo 2
(Agevolazioni fiscali in materia di trattamenti pensionistici)


L’articolo 2 interviene in materia di regime fiscale dei trattamenti pensionistici di modesta entità, escludendo (comma 1, lettera a) dalla base imponibile ai fini IRPEF – come determinata dall’articolo 3, comma 3, del DPR n. 917/1986 – la maggiorazione sociale concessa ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di pensioni al "minimo" ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 544/1988.
Viene altresì disposto (comma 1, lettera b), con la modifica all’articolo 13, comma 2, del DPR n. 917/1986, l’aumento da 70.000 a 120.000 lire della ulteriore detrazione di imposta prevista qualora alla formazione del reddito concorrano soltanto trattamenti pensionistici di importo non superiore a lire 18 milioni annui e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La Camera ha introdotto il comma 2, con il quale si dispone la proroga del termine previsto dall'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998). Tale norma fissa al 31 marzo 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo recante il testo unico relativo alla disciplina dei regimi pensionistici obbligatori, previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il comma in esame sposta il termine al 31 maggio 1999.
L'altra proroga prevista dal comma 2
riguarda il termine di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176. Tale norma fissa al 31 dicembre 1998 la data entro la quale deve essere emanato il decreto legislativo previsto dall'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge n. 449/1997, in materia di armonizzazione con il regime generale INPS della disciplina relativa al Fondo pensionistico del personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. La delega trae origine dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 335/1995, che prevedeva l'emanazione di provvedimenti di armonizzazione di alcuni particolari regimi pensionistici (fra i quali quelli dei dipendenti della Banca d'Italia e di quelli della Consob), tenendo conto della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego.
Il nuovo termine indicato dal comma in esame è stabilito al 31 maggio 1999.


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6/12/1998
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