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Articolo 1
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
Larticolo 1 prevede la restituzione di un importo
pari al 60% del contributo straordinario per lEuropa istituito dallarticolo 3,
commi 194-203, della legge n. 662/1996 (collegato alla manovra finanziaria per il 1997).
I citati commi 194-203 hanno infatti introdotto un contributo straordinario sui redditi,
finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di
Maastricht.
Soggetti passivi del contributo sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato (riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del TUIR). Il prelievo è
determinato applicando alla base imponibile dell'IRPEF per l'anno d'imposta 1996, come
definita dall'articolo 3, comma 1, del TUIR ( reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli
prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10 del TUIR) le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
· fino a lire 7.200.000 0 per cento;
· oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento,
· oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
· oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
· oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
Dal contributo andavano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti
importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna
delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o
affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12 (detrazioni per
carichi di famiglia).;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta
1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Il contributo non era compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai
sensi del successivo comma 198 rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere
chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal
contribuente.
Il contributo straordinario, al netto dell'importo trattenuto dai sostituti d'imposta,
doveva quindi essere versato, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle
finanze 7 febbraio 1997 (cfr anche la circolare del Ministro delle finanze 5
febbraio 1997, n. 22/E), in due rate di uguale importo, nei termini previsti
rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata
di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione
dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma dovevano essere
effettuate anche dai soggetti prestanti assistenza fiscale, avvalendosi delle procedure
previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo
47 comma 1, lettere a) (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca) e d)
(remunerazioni dei sacerdoti) del citato TUIR, il contributo è stato trattenuto, in rate
di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 (sostituti d'imposta che operano
le ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (amministrazioni dello Stato, comprese
quelle con ordinamento autonomo) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni
e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è
stato versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni, doveva essere comunicato agli interessati che avrebbero
dovuto provvedere al versamento entro il 15 dicembre 1997.
La restituzione della c.d. tassa per lEuropa, che riguarda il contributo
effettivamente trattenuto (dal sostituto dimposta) o versato (dal contribuente
attraverso la dichiarazione dei redditi), avviene con le seguenti modalità stabilite in
relazione alla posizione tributaria del singolo contribuente:
- contribuente titolare di partita IVA: la restituzione è effettuata mediante
compensazione di cui allarticolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con i versamenti da
eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999 (comma 2);
- lavoratori dipendenti e pensionati con rapporto intrattenuto con lo stesso sostituto
dimposta: in tale ipotesi è il sostituto dimposta a riconoscere
limporto spettante e a restituirlo a partire dalle operazioni di conguaglio di fine
1998, deducendolo dalle ritenute dovute e indicandolo nelle successive certificazioni dei
redditi. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei
redditi per il 1998, ovvero per il tramite del sostituto dimposta che provvede entro
il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto unapposita
richiesta con lindicazione della differenza (comma 3);
- lavoratori dipendenti e pensionati con rapporto intrattenuto con sostituto
dimposta diverso da quello che aveva trattenuto il contributo: limporto è
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative
al 1998, ovvero per il tramite del sostituto dimposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto unapposita richiesta
con lindicazione della differenza (comma 4);
- altri contribuenti (si tratta sostanzialmente di soggetti titolari di lavoro
autonomo): limporto è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi relative al 1998 (comma 5).
Nel caso in cui il contribuente non possa utilizzare in diminuzione limporto del
contributo, in quanto non ha redditi, il comma 6 prevede che egli possa, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, presentare al Centro di
servizio delle imposte dirette competente apposita istanza di rimborso. Lultimo
periodo del comma, introdotto nel corso dellesame presso la Camera, precisa che il
Centro di servizio deve provvedere alleffettuazione del rimborso entro 90 giorni dal
ricevimento delle istanze, evidentemente allo scopo di tutelare i contribuenti interessati
circa la tempestività della restituzione.
Per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
recate dallarticolo in commento, la Camera, in sede di esame presso la Commissione
bilancio, ha approvato un emendamento che sopprime il comma 7, riducendo conseguentemente
di lire 3.000 mld. limporto iscritto nella tabella B allegata allarticolo 1
del disegno di legge finanziaria, relativamente al Ministero delle Finanze.
Si ricorda che la copertura dellonere derivante dalla restituzione del contributo
straordinario per lEuropa era posto a carico del fondo speciale di parte capitale -
Tabella B - del DDL finanziaria, ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del disegno di
legge collegato (A.C. 5267), che quantificava tale onere per il 1999 in 3.000 miliardi.
La questione è stata oggetto del parere sulla conformità del disegno di legge
finanziaria 1999 al suo oggetto, reso nella seduta del 1° ottobre 1998 dalla Commissione
Bilancio al Presidente della Camera ai sensi dellarticolo 120, comma 2, del
regolamento. La Commissione ha osservato che "loperazione configura una mera
partita di giro tra i due strumenti della manovra di bilancio che si può considerare non
essenziale." Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che
"laccantonamento di fondo speciale di conto capitale iscritto nella tabella B
allegata al DDL finanziaria, sotto la rubrica Ministero delle finanze, debba essere
ridotto per importi corrispondenti allautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 1, comma 7, del DDL collegato, in quanto loperazione è già
scontata nei saldi e non necessita di una specifica clausola di copertura".
La Presidenza della Camera, nella seduta del 2 ottobre 1998, ha dichiarato che la
questione, non facendo riferimento a profili di estraneità rispetto al contenuto proprio
del DDL finanziaria come previsto dalla legge di contabilità, potesse essere risolta
dalla Commissione Bilancio direttamente nel corso dellesame in sede referente.
Pertanto, conformemente al parere prima richiamato, il relatore ha presentato un
emendamento soppressivo del comma 7 e modificativo della tabella B del DDL finanziaria che
la Commissione bilancio della Camera ha approvato in sede referente.
Si ricorda, da ultimo, che il Governo ha introdotto una norma identica tranne
che per lultimo periodo del comma 6 a quella in commento nel DL n. 378/1998,
in corso di conversione. Lo strumento del DL si è reso necessario, secondo quanto
riportato nella relazione al DDL di conversione "per consentire alle imprese ed agli
enti pubblici, che operano quali sostituti dimposta, di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per la sollecita restituzione di detto contributo".
Si segnala che l'articolo 15 del presente provvedimento abroga il citato D.L. n. 378 del
1998, facendone salvi gli effetti.
In base ai dati del Rendiconto generale per lesercizio finanziario 1997, presentato
il 30 giugno 1998, il gettito del contributo, stimato in 5.500 mld. di lire, è stato pari
a circa 4.866 mld. di lire.
NOTE
1 Per tali contribuenti
la norma richiamata prevede che essi eseguano versamenti unitari delle imposte, dei
contributi dovuti allINPS e delle altre somme a favore dello Stato, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tali soggetti potranno pertanto
utilizzare limporto per diminuire qualunque versamento unitario debbano effettuare a
partire dal gennaio 1999 (ritenute, IVA, contributi, ecc.).
2 La circolare del 18 novembre 1998 n. 265/E,
riferita alle disposizioni del D.L. n. 378 del 1998, ha precisato che in tali casi (e
anche per leventuale istanza di cui al comma 3) l'interessato deve presentare al
proprio sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del
decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:
- l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso
spettante;
- che l'importo di cui al punto precedente non è stato
restituito da altro sostituto d'imposta;
- che limporto di cui al punto precedente non è stato
chiesto o non sarà chiesto a rimborso o in compensazione presentando la dichiarazione dei
redditi;
- che non è stata presentata o non sarà presentata
istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
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FINANZIARIA 1999
13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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