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Articolo 1
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)

L’articolo 1 prevede la restituzione di un importo pari al 60% del contributo straordinario per l’Europa istituito dall’articolo 3, commi 194-203, della legge n. 662/1996 (collegato alla manovra finanziaria per il 1997).

I citati commi 194-203 hanno infatti introdotto un contributo straordinario sui redditi, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht.
Soggetti passivi del contributo sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del TUIR). Il prelievo è determinato applicando alla base imponibile dell'IRPEF per l'anno d'imposta 1996, come definita dall'articolo 3, comma 1, del TUIR ( reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR) le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
· fino a lire 7.200.000 0 per cento;
· oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento,
· oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
· oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
· oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

Dal contributo andavano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia).;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Il contributo non era compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del successivo comma 198 rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
Il contributo straordinario, al netto dell'importo trattenuto dai sostituti d'imposta, doveva quindi essere versato, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1997 (cfr anche la circolare del Ministro delle finanze 5 febbraio 1997, n. 22/E), in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma dovevano essere effettuate anche dai soggetti prestanti assistenza fiscale, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47 comma 1, lettere a) (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca) e d) (remunerazioni dei sacerdoti) del citato TUIR, il contributo è stato trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 (sostituti d'imposta che operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è stato versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni, doveva essere comunicato agli interessati che avrebbero dovuto provvedere al versamento entro il 15 dicembre 1997.

La restituzione della c.d. tassa per l’Europa, che riguarda il contributo effettivamente trattenuto (dal sostituto d’imposta) o versato (dal contribuente attraverso la dichiarazione dei redditi), avviene con le seguenti modalità stabilite in relazione alla posizione tributaria del singolo contribuente:
- contribuente titolare di partita IVA: la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999 (comma 2);
- lavoratori dipendenti e pensionati con rapporto intrattenuto con lo stesso sostituto d’imposta: in tale ipotesi è il sostituto d’imposta a riconoscere l’importo spettante e a restituirlo a partire dalle operazioni di conguaglio di fine 1998, deducendolo dalle ritenute dovute e indicandolo nelle successive certificazioni dei redditi. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi per il 1998, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un’apposita richiesta con l’indicazione della differenza (comma 3);
- lavoratori dipendenti e pensionati con rapporto intrattenuto con sostituto d’imposta diverso da quello che aveva trattenuto il contributo: l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un’apposita richiesta con l’indicazione della differenza (comma 4);
- altri contribuenti (si tratta sostanzialmente di soggetti titolari di lavoro autonomo): l’importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998 (comma 5).
Nel caso in cui il contribuente non possa utilizzare in diminuzione l’importo del contributo, in quanto non ha redditi, il comma 6 prevede che egli possa, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette competente apposita istanza di rimborso. L’ultimo periodo del comma, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, precisa che il Centro di servizio deve provvedere all’effettuazione del rimborso entro 90 giorni dal ricevimento delle istanze, evidentemente allo scopo di tutelare i contribuenti interessati circa la tempestività della restituzione.

Per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo in commento, la Camera, in sede di esame presso la Commissione bilancio, ha approvato un emendamento che sopprime il comma 7, riducendo conseguentemente di lire 3.000 mld. l’importo iscritto nella tabella B allegata all’articolo 1 del disegno di legge finanziaria, relativamente al Ministero delle Finanze.
Si ricorda che la copertura dell’onere derivante dalla restituzione del contributo straordinario per l’Europa era posto a carico del fondo speciale di parte capitale - Tabella B - del DDL finanziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del disegno di legge collegato (A.C. 5267), che quantificava tale onere per il 1999 in 3.000 miliardi.
La questione è stata oggetto del parere sulla conformità del disegno di legge finanziaria 1999 al suo oggetto, reso nella seduta del 1° ottobre 1998 dalla Commissione Bilancio al Presidente della Camera ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento. La Commissione ha osservato che "l’operazione configura una mera partita di giro tra i due strumenti della manovra di bilancio che si può considerare non essenziale." Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che "l’accantonamento di fondo speciale di conto capitale iscritto nella tabella B allegata al DDL finanziaria, sotto la rubrica Ministero delle finanze, debba essere ridotto per importi corrispondenti all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del DDL collegato, in quanto l’operazione è già scontata nei saldi e non necessita di una specifica clausola di copertura".
La Presidenza della Camera, nella seduta del 2 ottobre 1998, ha dichiarato che la questione, non facendo riferimento a profili di estraneità rispetto al contenuto proprio del DDL finanziaria come previsto dalla legge di contabilità, potesse essere risolta dalla Commissione Bilancio direttamente nel corso dell’esame in sede referente.
Pertanto, conformemente al parere prima richiamato, il relatore ha presentato un emendamento soppressivo del comma 7 e modificativo della tabella B del DDL finanziaria che la Commissione bilancio della Camera ha approvato in sede referente.

Si ricorda, da ultimo, che il Governo ha introdotto una norma identica – tranne che per l’ultimo periodo del comma 6 – a quella in commento nel DL n. 378/1998, in corso di conversione. Lo strumento del DL si è reso necessario, secondo quanto riportato nella relazione al DDL di conversione "per consentire alle imprese ed agli enti pubblici, che operano quali sostituti d’imposta, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la sollecita restituzione di detto contributo".
Si segnala che l'articolo 15 del presente provvedimento abroga il citato D.L. n. 378 del 1998, facendone salvi gli effetti.

In base ai dati del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1997, presentato il 30 giugno 1998, il gettito del contributo, stimato in 5.500 mld. di lire, è stato pari a circa 4.866 mld. di lire.

NOTE

1 Per tali contribuenti la norma richiamata prevede che essi eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tali soggetti potranno pertanto utilizzare l’importo per diminuire qualunque versamento unitario debbano effettuare a partire dal gennaio 1999 (ritenute, IVA, contributi, ecc.).

2
La circolare del 18 novembre 1998 n. 265/E, riferita alle disposizioni del D.L. n. 378 del 1998, ha precisato che in tali casi (e anche per l’eventuale istanza di cui al comma 3) l'interessato deve presentare al proprio sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:
- l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso spettante;
- che l'importo di cui al punto precedente non è stato restituito da altro sostituto d'imposta;
- che limporto di cui al punto precedente non è stato chiesto o non sarà chiesto a rimborso o in compensazione presentando la dichiarazione dei redditi;
- che non è stata presentata o non sarà presentata istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.


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13/12/1998
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