1. Il progetto di regolamento
Il progetto di regolamento all'esame del Senato (COM (2000) 898 def.), su cui il
Parlamento europeo si è pronunciato nella seduta del 17 maggio 2001, mira a prevedere un
finanziamento parziale dei partiti politici europei, onde consentire loro di svolgere il
ruolo loro assegnato dall'art. 191 del Trattato CE. Detto articolo riconosce il contributo
sostanziale dei partiti politici allo sviluppo della costruzione europea, come pure al
funzionamento democratico del sistema istituzionale.
L'esercizio di tali funzioni comporta spese di funzionamento e di personale. Poiché
l'art. 191 non basta a dare una base giuridica operativa per l'effettiva realizzazione
delle finalità del progetto di regolamento, è stato proposto di aggiungere all'art. 191
un'altra base giuridica operativa (art. 308) che consenta di autorizzare spese del genere
a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
Tale allargamento della base giuridica si è reso necessario in considerazione della
tempistica seguita dalla Commissione europea, che ha ritenuto opportuno non attendere, per
la presentazione del regolamento, la ratifica del Trattato di Nizza. Quest'ultimo,
introducendo un nuovo comma all'articolo 191, secondo cui il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata e con la codecisione del Parlamento europeo, può stabilire lo
Statuto dei partiti politici a livello europeo e in particolare le norme relative al loro
finanziamento, renderebbe assolutamente non necessario l'ampliamento della base giuridica.
Sulla rapidità dell'iniziativa della Commissione si è espresso anche il Governo,
attraverso una lettera inviata il 2 luglio u.s. dal Ministro degli affari esteri Ruggiero
ai Presidenti delle Camere. Pur dichiarando una certa perplessità per il
"capovolgimento delle priorità temporali", che ha indotto la Commissione ad
adottare il progetto di regolamento senza che sia ancora stato "emendato l'Atto
elettorale secondo principi comuni a tutti gli Stati membri e definito lo Statuto del
Deputato europeo, due importanti adempimenti previsti ad Amsterdam nel 1997", il
Governo ha espresso un orientamento favorevole al progetto di regolamento e alla sua
rapida adozione.
Questi i principali temi affrontati nel progetto:
affinché un partito politico europeo possa fruire di un finanziamento comunitario, è
necessario in primo luogo che le finalità europee del partito siano chiare; tale partito
dovrebbe inoltre costituire o prendere in considerazione la costituzione di un gruppo
politico al Parlamento europeo o anche prevedere la partecipazione ad un gruppo politico;
in secondo luogo, il partito deve essere dotato di uno statuto che preveda un metodo di
designazione democratica dei suoi dirigenti;
in terzo luogo esso deve fare suoi i principi della democrazia, del rispetto dei diritti
fondamentali e dello Stato di diritto.
La concessione del finanziamento comunitario deve essere riservata ai partiti politici che
presentino un certo grado di rappresentatività, sia nel Parlamento europeo, sia in più
Stati membri. Al riguardo, i criteri proposti sono i seguenti: essere rappresentato da
eletti regionali o nazionali o europei in almeno cinque degli Stati membri e/o aver
ottenuto in almeno cinque degli Stati membri della Comunità almeno il 5% dei voti alle
ultime elezioni europee.
Il finanziamento comunitario non può essere in alcun modo sostitutivo del finanziamento
autonomo dei partiti europei, che deve ammontare almeno al 25% del bilancio di ogni
partito. A garanzia della trasparenza, i partiti politici europei dovrebbero render noti i
loro conti, comprese le donazioni da qualsiasi fonte, e dichiarare le proprie fonti di
finanziamento alla Corte dei conti. Sono previste le procedure classiche in materia di
relazioni, contabilità e verifica dei conti. Onde evitare una inopportuna confusione dei
ruoli, è previsto un audit esterno ed indipendente dei conti dei partiti. Le
modalità di azione dell'incaricato indipendente dell'audit saranno determinate
d'intesa con il Parlamento. Il regolamento ha carattere provvisorio e scade alla fine del
secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.
Spetterà alla Commissione proporre in tempo utile, sulla base di una relazione sugli
esiti del sistema di finanziamenti previsto dal regolamento , una proposta relativa al
regime definitivo in materia.
2. Esame dell'atto comunitario al Parlamento europeo
La proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali,
che ha adottato la relazione di Ursula SCHLEICHER (PPE/DE, D) (Doc. A5-167/2000)
approvando la proposta, in via generale, con una serie di emendamenti volti soprattutto a
migliorare il controllo e la trasparenza delle finanze dei partiti. Ha specificato che una
unione di partiti politici europei dev'essere una unione "a lungo termine", per
evitare che vengano create alleanze al solo scopo di attrarre finanziamenti comunitari. Ha
anche modificato le condizioni relative al diritto al finanziamento in base ai seggi
conseguiti. Mentre la proposta prevedeva che i partiti avrebbero acquisito il diritto al
finanziamento solo conseguendo seggi al Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o
regionali di almeno cinque Stati membri ovvero conseguendo almeno il 5% dei voti in cinque
Stati membri diversi, la Commissione parlamentare ha proposto, in vista dell'ampliamento,
che il diritto al finanziamento si acquisisca conseguendo tali seggi oppure conseguendo
almeno il 5% dei voti in un terzo degli Stati membri. La Commissione ha anche stabilito
che ai partiti europei si richieda di rendere pubbliche le donazioni ricevute (le
donazioni anonime sono vietate) e di sottoporre i propri bilanci ad un revisore esterno. I
partiti che ricevono finanziamenti non permessi ai sensi del regolamento rimborsano tali
importi e l'Ufficio di Presidenza del Parlamento ha la facoltà di infliggere sanzioni
finanziarie. La Corte di giustizia dovrebbe poter sospendere il finanziamento ai partiti
che non hanno rispettato la democrazia e i diritti fondamentali. Altri emendamenti sono
volti a garantire che i partiti europei rispettino la Carta dei diritti fondamentali e a
riconoscere lo status giuridico dei partiti europei. Un ulteriore emendamento ha
riguardato il ruolo del Parlamento europeo nel processo di verifica delle condizioni per
la costituzione di un partito europeo. La Commissione ha proposto di nominare una
"commissione indipendente di saggi" per decidere su tali dispute. Secondo la
relazione, dev'essere l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo a decidere in caso di
disputa.
Adottando la relazione dell'on. Ursula SCHLEICHER (PPE/DE, D), in data 17 maggio 2001, con
349 voti favorevoli, 80 contrari e 17 astensioni, il Parlamento europeo accoglie i
principi essenziali della proposta della Commissione: ogni partito politico o unione di
partiti (chiamata a durare, precisa la relazione) che si occupi di affari europei ha
vocazione per essere riconosciuto quale partito europeo, indipendentemente dalla sua
posizione sull'integrazione europea. L'intenzione di costituire una formazione politica o
di partecipare ad una formazione esistente dovrebbe essere espressa con una dichiarazione
ufficiale da presentare presso il Parlamento europeo. Viene precisato che i partiti
politici europei possiedono personalità giuridica e debbono pertanto poter acquistare e
vendere beni immobili ed essere rappresentati in giudizio.
I requisiti di accesso a un finanziamento che saranno validi a far data dall'allargamento
saranno adottati in un secondo tempo. Uno tra gli emendamenti adottati prevede che, per
essere riconosciuto, un partito europeo dovrebbe avere degli eletti provenienti da un
quarto almeno degli Stati membri o aver riportato il 5% dei voti alle ultime elezioni
europee in almeno un quarto degli Stati membri.
Gli altri emendamenti mirano soprattutto a rafforzare i meccanismi di controllo e la
trasparenza del finanziamento dei partiti europei, i quali debbono in particolare rendere
note tutte le donazioni che ricevono, in quanto le donazioni anonime sono vietate, e
consentire che i loro conti siano oggetto di un audit esterno. La plenaria ha
adottato un ulteriore emendamento che vieta l'adesione nonché le donazioni da parte sia
delle aziende pubbliche che di quelle private.
3. La proposta modificata
Nella sua proposta modificata di regolamento (COM (2001) 343 def.), la Commissione
europea ha accettato diversi tra gli emendamenti votati dal Parlamento europeo.
In particolare, l'esecutivo comunitario ha fatto propri gli emendamenti che aumentano la
trasparenza dei finanziamenti provenienti da fonti esterne, senza affrontare tuttavia la
questione del divieto dei finanziamenti provenienti da talune fonti, o vietando più
chiaramente il finanziamento diretto o indiretto dei partiti nazionali.
Altri emendamenti rafforzano o chiariscono le procedure di controllo, migliorando così il
testo.
Unaltra serie di emendamenti accettati dalla Commissione mira a chiarire gli
obiettivi per la cui realizzazione possono essere utilizzati i finanziamenti concessi in
virtù del presente regolamento.
La Commissione ha così accolto, nel preambolo del progetto, due emendamenti che
introducono un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali.
Sono stati modificati, nel dettaglio:
L'articolo 1 della proposta, nel senso di garantire ai cittadini il diritto di accesso
agli statuti depositati presso il Parlamento europeo e di prevedere il deposito presso il
Parlamento europeo di una dichiarazione formale che esprima l'intenzione di costituire o
di partecipare a una formazione politica;
L'articolo 3, nel senso di prevedere che i partiti, all'atto di presentare i loro bilanci,
dichiarino le loro fonti di finanziamento, fornendo un elenco che indichi i donatori e le
donazioni effettuate da ogni singolo donatore;
L'articolo 4, nel senso di specificare in modo più chiaro e rigoroso l'obbligo che i
finanziamenti siano destinati ai fini dell'attività europea ai sensi dell'articolo 191
del trattato, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto; di
affidare all'Ufficio di presidenza del Parlamento il compito di disciplinare la fornitura
di sostegno tecnico, locali e interpreti ai partiti; di prevedere che la Corte dei Conti
europea abbia libero accesso ai documenti giustificativi delle spese sostenute dai partiti
politici europei;
L'articolo 5, nel senso di subordinare a una consultazione della stessa Corte dei Conti
l'individuazione delle linee direttrici per i regolamenti finanziari dei partiti e le
procedure di audit interne.
E' stato inoltre aggiunto un articolo 2 (con conseguente spostamento numerico deglio
articoli 2 e successivi del testo originale), che conferisce personalità giuridica ai
partiti politici europei, conferendo loro, di conseguenza, la possibilità di acquisire ed
alienare beni mobili e immobili nonché di comparire in giudizio.
4. Il testo di compromesso
Va infine segnalato che, in data 10 luglio, la Presidenza belga ha trasmesso alle
rappresentanze degli Stati membri un nuovo testo di compromesso, del quale si prevede la
discussione durante la riunione del Consiglio affari generali del 31 agosto.
Il suddetto testo introduce alcuni ulteriori, significativi elementi di novità, anche
mediante la redazione di un nuovo articolo 1, recante una serie di definizioni.
Più in particolare:
la definizione di partito politico viene agganciata non soltanto al formale riconoscimento
previsto in alcuni regimi giuridici nazionali, ma anche alla loro semplice costituzione in
conformità di un ordinamento nazionale (nuovo art. 1);
viene individuato con maggiore chiarezza l'organo incaricato dei controlli e delle
verifiche sul sussistere delle condizioni che hanno consentito la registrazione dello
statuto di un partito politico europeo (art. 3);
viene attribuita ai partiti politici europei la personalità giuridica più
"ampia", esercitabile senza condizioni in ciascuno Stato membro (art. 5);
vengono ridefinite le condizioni che consentono l'accesso ai finanziamenti: perché ciò
accada, i partiti devono avere degli eletti ai parlamenti nazionali o regionali in almeno
un quarto degli Stati membri o devono aver conseguito in almeno un quarto degli Stati
membri almeno il 5% dei voti espressi alle ultime elezioni europee (art. 6);
vengono indicate condizioni e soglie per l'accettazione di donazioni (art. 6).
Il testo di compromesso è inclusivo del solo articolato; la parte relativa alle
considerazioni sarà oggetto di un ulteriore testo di compromesso e rifletterà il
contenuto del regolamento, come modificato dalla proposta della Presidenza belga.