EUROPEI

Una scheda dell'Ufficio per i rapporti comunitari del Senato
Statuto e finanziamento
dei partiti politici europei

Storia e contenuti di una proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione

1. Il progetto di regolamento
Il progetto di regolamento all'esame del Senato (COM (2000) 898 def.), su cui il Parlamento europeo si è pronunciato nella seduta del 17 maggio 2001, mira a prevedere un finanziamento parziale dei partiti politici europei, onde consentire loro di svolgere il ruolo loro assegnato dall'art. 191 del Trattato CE. Detto articolo riconosce il contributo sostanziale dei partiti politici allo sviluppo della costruzione europea, come pure al funzionamento democratico del sistema istituzionale.
L'esercizio di tali funzioni comporta spese di funzionamento e di personale. Poiché l'art. 191 non basta a dare una base giuridica operativa per l'effettiva realizzazione delle finalità del progetto di regolamento, è stato proposto di aggiungere all'art. 191 un'altra base giuridica operativa (art. 308) che consenta di autorizzare spese del genere a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
Tale allargamento della base giuridica si è reso necessario in considerazione della tempistica seguita dalla Commissione europea, che ha ritenuto opportuno non attendere, per la presentazione del regolamento, la ratifica del Trattato di Nizza. Quest'ultimo, introducendo un nuovo comma all'articolo 191, secondo cui il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e con la codecisione del Parlamento europeo, può stabilire lo Statuto dei partiti politici a livello europeo e in particolare le norme relative al loro finanziamento, renderebbe assolutamente non necessario l'ampliamento della base giuridica.
Sulla rapidità dell'iniziativa della Commissione si è espresso anche il Governo, attraverso una lettera inviata il 2 luglio u.s. dal Ministro degli affari esteri Ruggiero ai Presidenti delle Camere. Pur dichiarando una certa perplessità per il "capovolgimento delle priorità temporali", che ha indotto la Commissione ad adottare il progetto di regolamento senza che sia ancora stato "emendato l'Atto elettorale secondo principi comuni a tutti gli Stati membri e definito lo Statuto del Deputato europeo, due importanti adempimenti previsti ad Amsterdam nel 1997", il Governo ha espresso un orientamento favorevole al progetto di regolamento e alla sua rapida adozione.
Questi i principali temi affrontati nel progetto:
affinché un partito politico europeo possa fruire di un finanziamento comunitario, è necessario in primo luogo che le finalità europee del partito siano chiare; tale partito dovrebbe inoltre costituire o prendere in considerazione la costituzione di un gruppo politico al Parlamento europeo o anche prevedere la partecipazione ad un gruppo politico;
in secondo luogo, il partito deve essere dotato di uno statuto che preveda un metodo di designazione democratica dei suoi dirigenti;
in terzo luogo esso deve fare suoi i principi della democrazia, del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.
La concessione del finanziamento comunitario deve essere riservata ai partiti politici che presentino un certo grado di rappresentatività, sia nel Parlamento europeo, sia in più Stati membri. Al riguardo, i criteri proposti sono i seguenti: essere rappresentato da eletti regionali o nazionali o europei in almeno cinque degli Stati membri e/o aver ottenuto in almeno cinque degli Stati membri della Comunità almeno il 5% dei voti alle ultime elezioni europee.
Il finanziamento comunitario non può essere in alcun modo sostitutivo del finanziamento autonomo dei partiti europei, che deve ammontare almeno al 25% del bilancio di ogni partito. A garanzia della trasparenza, i partiti politici europei dovrebbero render noti i loro conti, comprese le donazioni da qualsiasi fonte, e dichiarare le proprie fonti di finanziamento alla Corte dei conti. Sono previste le procedure classiche in materia di relazioni, contabilità e verifica dei conti. Onde evitare una inopportuna confusione dei ruoli, è previsto un audit esterno ed indipendente dei conti dei partiti. Le modalità di azione dell'incaricato indipendente dell'audit saranno determinate d'intesa con il Parlamento. Il regolamento ha carattere provvisorio e scade alla fine del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.
Spetterà alla Commissione proporre in tempo utile, sulla base di una relazione sugli esiti del sistema di finanziamenti previsto dal regolamento , una proposta relativa al regime definitivo in materia.
2. Esame dell'atto comunitario al Parlamento europeo
La proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali, che ha adottato la relazione di Ursula SCHLEICHER (PPE/DE, D) (Doc. A5-167/2000) approvando la proposta, in via generale, con una serie di emendamenti volti soprattutto a migliorare il controllo e la trasparenza delle finanze dei partiti. Ha specificato che una unione di partiti politici europei dev'essere una unione "a lungo termine", per evitare che vengano create alleanze al solo scopo di attrarre finanziamenti comunitari. Ha anche modificato le condizioni relative al diritto al finanziamento in base ai seggi conseguiti. Mentre la proposta prevedeva che i partiti avrebbero acquisito il diritto al finanziamento solo conseguendo seggi al Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali di almeno cinque Stati membri ovvero conseguendo almeno il 5% dei voti in cinque Stati membri diversi, la Commissione parlamentare ha proposto, in vista dell'ampliamento, che il diritto al finanziamento si acquisisca conseguendo tali seggi oppure conseguendo almeno il 5% dei voti in un terzo degli Stati membri. La Commissione ha anche stabilito che ai partiti europei si richieda di rendere pubbliche le donazioni ricevute (le donazioni anonime sono vietate) e di sottoporre i propri bilanci ad un revisore esterno. I partiti che ricevono finanziamenti non permessi ai sensi del regolamento rimborsano tali importi e l'Ufficio di Presidenza del Parlamento ha la facoltà di infliggere sanzioni finanziarie. La Corte di giustizia dovrebbe poter sospendere il finanziamento ai partiti che non hanno rispettato la democrazia e i diritti fondamentali. Altri emendamenti sono volti a garantire che i partiti europei rispettino la Carta dei diritti fondamentali e a riconoscere lo status giuridico dei partiti europei. Un ulteriore emendamento ha riguardato il ruolo del Parlamento europeo nel processo di verifica delle condizioni per la costituzione di un partito europeo. La Commissione ha proposto di nominare una "commissione indipendente di saggi" per decidere su tali dispute. Secondo la relazione, dev'essere l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo a decidere in caso di disputa.
Adottando la relazione dell'on. Ursula SCHLEICHER (PPE/DE, D), in data 17 maggio 2001, con 349 voti favorevoli, 80 contrari e 17 astensioni, il Parlamento europeo accoglie i principi essenziali della proposta della Commissione: ogni partito politico o unione di partiti (chiamata a durare, precisa la relazione) che si occupi di affari europei ha vocazione per essere riconosciuto quale partito europeo, indipendentemente dalla sua posizione sull'integrazione europea. L'intenzione di costituire una formazione politica o di partecipare ad una formazione esistente dovrebbe essere espressa con una dichiarazione ufficiale da presentare presso il Parlamento europeo. Viene precisato che i partiti politici europei possiedono personalità giuridica e debbono pertanto poter acquistare e vendere beni immobili ed essere rappresentati in giudizio.
I requisiti di accesso a un finanziamento che saranno validi a far data dall'allargamento saranno adottati in un secondo tempo. Uno tra gli emendamenti adottati prevede che, per essere riconosciuto, un partito europeo dovrebbe avere degli eletti provenienti da un quarto almeno degli Stati membri o aver riportato il 5% dei voti alle ultime elezioni europee in almeno un quarto degli Stati membri.
Gli altri emendamenti mirano soprattutto a rafforzare i meccanismi di controllo e la trasparenza del finanziamento dei partiti europei, i quali debbono in particolare rendere note tutte le donazioni che ricevono, in quanto le donazioni anonime sono vietate, e consentire che i loro conti siano oggetto di un audit esterno. La plenaria ha adottato un ulteriore emendamento che vieta l'adesione nonché le donazioni da parte sia delle aziende pubbliche che di quelle private.
3. La proposta modificata
Nella sua proposta modificata di regolamento (COM (2001) 343 def.), la Commissione europea ha accettato diversi tra gli emendamenti votati dal Parlamento europeo.
In particolare, l'esecutivo comunitario ha fatto propri gli emendamenti che aumentano la trasparenza dei finanziamenti provenienti da fonti esterne, senza affrontare tuttavia la questione del divieto dei finanziamenti provenienti da talune fonti, o vietando più chiaramente il finanziamento diretto o indiretto dei partiti nazionali.
Altri emendamenti rafforzano o chiariscono le procedure di controllo, migliorando così il testo.
Un’altra serie di emendamenti accettati dalla Commissione mira a chiarire gli obiettivi per la cui realizzazione possono essere utilizzati i finanziamenti concessi in virtù del presente regolamento.
La Commissione ha così accolto, nel preambolo del progetto, due emendamenti che introducono un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali.
Sono stati modificati, nel dettaglio:
L'articolo 1 della proposta, nel senso di garantire ai cittadini il diritto di accesso agli statuti depositati presso il Parlamento europeo e di prevedere il deposito presso il Parlamento europeo di una dichiarazione formale che esprima l'intenzione di costituire o di partecipare a una formazione politica;
L'articolo 3, nel senso di prevedere che i partiti, all'atto di presentare i loro bilanci, dichiarino le loro fonti di finanziamento, fornendo un elenco che indichi i donatori e le donazioni effettuate da ogni singolo donatore;
L'articolo 4, nel senso di specificare in modo più chiaro e rigoroso l'obbligo che i finanziamenti siano destinati ai fini dell'attività europea ai sensi dell'articolo 191 del trattato, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto; di affidare all'Ufficio di presidenza del Parlamento il compito di disciplinare la fornitura di sostegno tecnico, locali e interpreti ai partiti; di prevedere che la Corte dei Conti europea abbia libero accesso ai documenti giustificativi delle spese sostenute dai partiti politici europei;
L'articolo 5, nel senso di subordinare a una consultazione della stessa Corte dei Conti l'individuazione delle linee direttrici per i regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne.
E' stato inoltre aggiunto un articolo 2 (con conseguente spostamento numerico deglio articoli 2 e successivi del testo originale), che conferisce personalità giuridica ai partiti politici europei, conferendo loro, di conseguenza, la possibilità di acquisire ed alienare beni mobili e immobili nonché di comparire in giudizio.
4. Il testo di compromesso
Va infine segnalato che, in data 10 luglio, la Presidenza belga ha trasmesso alle rappresentanze degli Stati membri un nuovo testo di compromesso, del quale si prevede la discussione durante la riunione del Consiglio affari generali del 31 agosto.
Il suddetto testo introduce alcuni ulteriori, significativi elementi di novità, anche mediante la redazione di un nuovo articolo 1, recante una serie di definizioni.
Più in particolare:
la definizione di partito politico viene agganciata non soltanto al formale riconoscimento previsto in alcuni regimi giuridici nazionali, ma anche alla loro semplice costituzione in conformità di un ordinamento nazionale (nuovo art. 1);
viene individuato con maggiore chiarezza l'organo incaricato dei controlli e delle verifiche sul sussistere delle condizioni che hanno consentito la registrazione dello statuto di un partito politico europeo (art. 3);
viene attribuita ai partiti politici europei la personalità giuridica più "ampia", esercitabile senza condizioni in ciascuno Stato membro (art. 5);
vengono ridefinite le condizioni che consentono l'accesso ai finanziamenti: perché ciò accada, i partiti devono avere degli eletti ai parlamenti nazionali o regionali in almeno un quarto degli Stati membri o devono aver conseguito in almeno un quarto degli Stati membri almeno il 5% dei voti espressi alle ultime elezioni europee (art. 6);
vengono indicate condizioni e soglie per l'accettazione di donazioni (art. 6).
Il testo di compromesso è inclusivo del solo articolato; la parte relativa alle considerazioni sarà oggetto di un ulteriore testo di compromesso e rifletterà il contenuto del regolamento, come modificato dalla proposta della Presidenza belga.

23 luglio 2001


UN COMMENTO DI TINO BEDIN  
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1   agosto 2001
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