SICUREZZA E DIFESA

Gli emendamenti all'articolo 7 riportano la legge entro i limiti dell'Accordo di Farnborough
Non si può nello stesso tempo
potenziare l'industria militare europea
e anche fare accordi con altri paesi

Gli interventi del senatore Tino Bedin nelle commissioni Esteri e Difesa

Dal resoconto della seduta dell'11 settembre 2002 delle commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato, riportiamo gli interventi del senatore Tino Bedin.

Disegno di legge
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
approvato dalla Camera dei deputati

di Tino Bedin
segretario della Giunta per gli Affari europei del Senato

... Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma, osservando preliminarmente che l'articolo 7 rappresenta una disposizione chiave del disegno di legge governativo volto a modificare la legge n. 185 del 1990.
In particolare l'emendamento 7.3, procedendo alla soppressione della disposizione, si propone di impedire il verificarsi di effetti che sarebbero fonte di notevole perplessità. Infatti, l'estensione delle procedure previste dall'accordo di Farnborough ai Paesi dell'Unione europea e della Nato avrebbe come conseguenza quella di mettere sullo stesso piano giuridico l'Unione europea con l'Alleanza Atlantica, non qualificando la prima come soggetto politico autonomo. Inoltre la competitività dell'industria europea nei confronti di quella americana risulterebbe assai indebolita. Osserva infine che l'approvazione dell'articolo 7 darebbe luogo ad un forte elemento di contradditorietà: l'Italia infatti da un lato sottoscriverebbe un accordo teso a potenziare l'industria militare europea, mentre dall'altro si riserverebbe la possibilità di sottoscrivere accordi bilaterali con altri Paesi.
Per quanto concerne gli emendamenti 7.7, 7.15, 7.16, 7.18 e 7.23 osserva che essi tendono a mantenere la nuova procedura entro i limiti dell'accordo quadro eliminando o almeno circoscrivendo le possibilità di utilizzo da parte dei singoli operatori, tenuto conto che l'interesse del governo sarebbe quello di applicare la licenza globale di progetto non solo a coproduzioni intergovernative ma anche a semplici accordi tra imprese. Tali aziende, peraltro, dovrebbero avere sede legale nei paesi con cui l'Italia sottoscrive eventuali accordi, come previsto dagli emendamenti 7.25 e 7.26.
Illustra quindi brevemente gli emendamenti 7.29, 7.30 e 7.32, chiarendo che la loro finalità è quella di precisare che i riferimenti ad ogni attività ed autorizzazione previsti dall'articolo 7 sono comunque il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite e la legge n. 185 del 1990. Per quanto concerne, infine, l'emendamento 7.8 osserva che esso si propone di utilizzare una sede governativa collegiale (Comitato interministeriale materiali di armamento) per il rilascio delle licenze globali, sostanzialmente ripristinando il Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la Difesa, abrogato dalla legge n. 537 del 1993, che aveva inoltre l'obbligo di riferire al Parlamento sulla propria politica decisionale. Ciò contribuirebbe quindi a garantire la trasparenza delle procedure di informazione parlamentare, in ordine alla quale il provvedimento risulta, a suo avviso, assai carente.
Conclude sottolineando l'azione politica svolta sul tema delle associazioni non governative e da numerose amministrazioni locali, auspicando un'eventuale audizione dei loro rappresentanti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma, rilevando che nell'articolo 8, norma anch'essa del tutto estranea ai contenuti dell'accordo di Farnborough, viene ribadita la rischiosa equiparazione, operata già nell'articolo precedente, tra i paesi firmatari dell'accordo, i paesi non firmatari e le imprese. A tal riguardo ritiene opportuno riconsiderare almeno l'equiparazione delle imprese agli Stati, e ciò anche allo scopo di garantire una maggiore sicurezza in ordine al commercio delle armi leggere, il quale si configura spesso come una delle principali risorse del terrorismo internazionale.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 9.3 sottolineando che esso mira ad affermare con forza il principio della responsabilità politica interministeriale in ordine al commercio degli armamenti. Ritira invece l'emendamento 9.5, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.4 del senatore Nieddu.

11 settembre 2002



 INTERVENTO IN DISCUSSIONE GENERALE

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26 settembre 2002
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