SICUREZZA E DIFESA

Percorsi paralleli per ratifica e modifica della legge 185
Distinguere l'Accordo di Farnborough
dall'aggiornamento
della legge italiana del 1990

Due esigenze condivise, che però non possono essere confuse


di Tino Bedin
capogruppo in Commissione Difesa al Senato

Con l'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge di ratifica noi abbiamo ottemperato al rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali presi dal nostro paese con l'Accordo firmato a Farnborough.
Come si è notato dal voto espresso sui primi due articoli, il gruppo Margherita-L'Ulivo è favorevole alla ratifica dell'Accordo ed è sempre stato favorevole a che questa ratifica avvenisse tempestivamente. L'Accordo è frutto dell'iniziativa dei governi Prodi ed Amato e noi ci siamo dati una regola di responsabilità: quella di comportarci da forza di governo, pur essendo all'opposizione. Nel merito non si possono non condividere lo spirito ed il contenuto dell'accordo, vale a dire l'intenzione di favorire il decollo di un'industria della difesa europea che rappresenta la condizione e la premessa per una politica di difesa comune; la politica di difesa comune è, a sua volta, l'ingrediente essenziale di una vera e non declamata sovranità europea che rappresenta la sola via per favorire un protagonismo dell'Europa nella comunità internazionale ed una sua autonomia, beninteso, nella cooperazione con gli Stati Uniti i quali - merita notarlo - non sempre incoraggiano questa soggettività europea sul piano industriale, commerciale e politico.

Una attenta integrazione della legge 185
Ora, dall'articolo 3 in poi, noi cominciamo ad affrontare un'altra tematica, che è relativa alle modifiche alla legge n. 185 del 1990. Queste hanno suscitato un particolare ed acuto allarme in settori molto ampi della società: settori di movimenti religiosi e settori che fanno capo a sentimenti diffusi nell'opinione pubblica italiana. Io penso che il Senato debba sapere ascoltare quanto ci viene dalla società e anche sapersi assumere le proprie responsabilità.
Cosa distinta è dunque l'articolato che segue alla ratifica.
La legge n. 185 del 1990 è una buona legge, che, a detta di tutti, ha ben operato, che costituisce un punto di riferimento nella legislazione.
Siamo consapevoli che occorre integrare la legge n. 185 del 1990 per almeno tre ragioni: in primo luogo, perché è intervenuta la novità dell'istituto della licenza globale di progetto che va disciplinato ed iscritto nel nostro ordinamento; in secondo luogo, perché è un grande risultato estendere all'Europa una regolazione accurata, oggi circoscritta all'Italia; infine, perché la legge 185 è del 1990, quando non solo non c'era la Pesc, ma neppure si ipotizzava.
Il problema è come provvedere alla necessaria integrazione della legge n. 185 del 1990. Occorre procedere in modo che l'estensione di una regola all'Europa non avvenga a discapito del livello delle garanzie assicurate dalla legge italiana, i cui principi, per noi, valgono oggi come ieri. Ciò deve avvenire sulla base di una discussione, di un approfondimento, di un rapporto esplicito ed aperto con la società italiana; questo lo si può fare, non surrettiziamente in una legge di ratifica, ma affrontando il tema apertamente.
Per questo facciamo la proposta di limitarci in Commissione all'esame del primo e del secondo articolo, alla loro approvazione che comporta la ratifica del trattato internazionale e andare in Aula per chiedere lo stralcio degli articoli del disegno di legge che vanno dal 3 al 13, rinviando questi articoli alle Commissioni e consentendo, di nuovo qui, di avere una discussione approfondita sui temi della legge n. 185 del 1990.

Tenere conto della sensibilità sociale
Un supplemento di riflessione sull'articolato, dunque, ferma restando la ratifica, rassicurerebbe tutti, ne sono certo, giovando al risultato e producendo ulteriori miglioramenti al testo. La stessa maggioranza, con i suoi comportamenti, lo ha riconosciuto, recependo nel corso dell'esame alla Camera proposte e correzioni avanzate dall'Ulivo, anche interpretando esigenze che vengono dalla società italiana.
Ne usciremo, dunque, sia come un paese politicamente responsabile in sede internazionale sia - e non è un obiettivo minore - singolarmente sensibili alle istanze di civiltà, di trasparenza e di pace che appartengono alla nostra tradizione e che si ritrovano espresse nell'articolo 11 della Costituzione repubblicana. Risulterebbe evidente che questo Parlamento non prende decisioni importanti con un atteggiamento che non sia quello di ascolto e di capacità di tenere in conto le opinioni della società. Non è una proposta dilatoria. L'Ulivo ha dimostrato in concreto la convinzione che è opportuno un aggiornamento della legge 185 del 1990. Nella scorsa legislatura al Senato fu presentata dal governo D'Alema la proposta di legge di modifica della legge n. 185 molti mesi prima dell' Accordo di Farnborough. Questa chiara volontà dell'Ulivo dà la garanzia che è possibile ricercare anche su questo terreno una strada comune.
Strada che oggi non si intravede. Il testo presentato nella scorsa legislatura è infatti diverso dal testo presentato dal Governo attuale. Mentre il testo della scorsa legislatura escludeva i sistemi d'arma dalla licenza globale, il disegno di legge al nostro esame li comprende. Non è cosa di poco conto perché una delle ragioni specifiche di queste licenze globali sono i sistemi d'arma. In secondo luogo, tutto il sistema delle proroghe è governato in maniera completamente diversa nella proposta presentata dall'attuale Governo rispetto a quella presentata dal precedente Governo. Anche la questione delle banche è disciplinata diversamente.
C'è dunque materia per un confronto che non può avvenire in questa fase e con questo strumento legislativo. Ribadiamo pertanto la proposta che le Commissioni si orientino per chiedere all'Aula lo stralcio.

Disegno di legge 1547 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185"

Articoli 3-14
Art. 3.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".

Art. 4.
1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse";
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonchè le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto."; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1".

Art. 5.
1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

Art. 6.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente: "5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".

Art. 8.
1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".

Art. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".

Art. 10.
1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".

Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: "dall'articolo 2," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto,".

Art. 12.
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

Art. 13.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

Art. 14.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9 luglio 2002



 INTERVENTO IN DISCUSSIONE GENERALE

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24 settembre 2002
sd-039
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