SICUREZZA E DIFESA

Per l'applicazione dell'Accordo di Farnborough
Bastano ritocchi tecnici
alla legge italiana
sul commercio delle armi

Due emendamenti interpretativi proposti dal senatore Bedin

Il senatore Bedin è il primo firmatario di due emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 del disegno di legge 1547 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185". I due emendamenti mirano a mantenere fermi i principi della legge 185/1990 anche dopo la notifica dell'Accordo di Farnborough.
Il presidente della commissione Difesa del Senato ha giudicato "non ammissibili" i due emendamenti, perché andrebbero a vincolare un trattato internazionale. La motivazione - contro la quale non è previsto appello - è però del tutto infondata, in quanto le norme proposte dal senatore Bedin riguardano l'applicazione della legge italiana e non dell'Accordo. Lo si ricava dall'illustrazione degli emendamenti fatta dal senatore Bedin, che riportiamo.

A. S. 1547
Emendamenti articolo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure dalla legge 9 luglio 1990, n. 185".

Bedin, Rigoni, Danieli Franco, Manzione, Toia, Lavagnini
2.16

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In nessun caso le previsioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 possono essere intese per aggirare, eludere o diminuire l'efficacia delle prescrizioni contenute all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185".

Bedin, Rigoni, Danieli Franco, Manzione, Toia, Lavagnini
2.17

di Tino Bedin
capogruppo in Commissione Difesa al Senato

Il Governo continua a sostenere che, dopo gli articoli 1 e 2 che rappresentano il recepimento dell'Accordo di Farnborough, gli altri non modificano nella sostanza la legge n. 185 del 1990. La legge 185 è tuttavia messa in discussione in diversi punti, ritenendo il Governo, a torto o ragione - a mio avviso molte volte a torto - di doverla modificare per consentire l'applicazione dell'Accordo. Si pone evidentemente un problema di rapporto con tale legge, in materia di controllo e di trasparenza sulla produzione ed il commercio delle armi.
Faccio un esempio. All'articolo 12, con il quale è disciplinata la licenza globale di progetto, si prevede che questa abbia l'effetto di far cadere gli obblighi di cui all'articolo 27 della legge n. 185 del 1990 relativamente alle intermediazioni finanziarie. Noi riteniamo che l'accordo di Farnborough non preveda alcun obbligo di sottrarre le licenze globali di progetto all'esigenza di trasparenza anche nel campo delle intermediazioni finanziarie (tale esigenza è soddisfatta fino ad oggi in conformità ai contenuti della legge n. 185).

Per evitare interpretazioni estensive
Cosa afferma la norma proposta dai nostri emendamenti? Afferma semplicemente che alla piena ed intera esecuzione dell'accordo quadro, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano, salvo quanto diversamente verrà previsto nelle norme di legge che saranno approvate, ciò che è indicato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. Ciò evita l'elusione o l'interpretazione estensiva, ma consente le modifiche di quella legge solo quando esse siano strettamente correlate alle conseguenze dell'accordo ratificato. Mi sembra abbastanza evidente che per queste ragioni dovrebbe esserci, anche da parte della maggioranza, il consenso su tali commi aggiuntivi, che evitano di compromettere una legge che ha ben funzionato, in termini di trasparenza e di controllo della produzione e del commercio delle armi, riducendo le modifiche allo stretto necessario.

Il richiamo della Chiesa italiana
Questa necessaria prudenza è stata suggerita anche dal cardinale Camillo Ruini, presidente dei vescovi italiani. Il cardinale Ruini durante il consiglio episcopale permanente della Cei dell'11 marzo scorso, proprio mentre era in corso il dibattito alla Camera, ha dichiarato: "É importante, in questa prospettiva, fare attenzione a che la ratifica da parte del Parlamento italiano dell'accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea di difesa non comporti l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi". È a queste preoccupazioni della Chiesa italiana, delle associazioni, dei movimenti che questi commi aggiuntivi intendono dare una risposta. Nella linea che l'Ulivo ha scelto: sì alla ratifica, no a tutto ciò che rappresenta l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi. Messi poi qui, alla conclusione dei due articoli che ratificano l'accordo di Farnborough, questi commi aggiuntivi hanno anche un altro significato: indicano ai paesi che con noi hanno sottoscritto l'accordo e a coloro che successivamente vorranno aderirvi che l'Italia ha una legge di cui siamo orgogliosi, una bella legge che è diventata un punto di riferimento anche per il codice di autoregolamentazione a livello europeo; una legge che potrà dunque ispirare la auspicabile normativa europea quando la Pesd sarà effettivamente operativa.

18 settembre 2002



 INTERVENTO IN DISCUSSIONE GENERALE

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24 settembre 2002
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