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Schede di lavoro del Gruppo Ppi del Senato
Atto Senato 4275, provvedimento di recepimento
della direttiva sui congedi parentali
Il sostegno della maternità e paternità,
e il diritto alla cura e alla formazione
La Commissione Lavoro  affronta un aggiornamento complessivo
della normativa attraverso una diversa gestione dei tempi di vita
e una più equa ripartizione delle responsabilità familiari


di Raffaella Di Sipio

Il disegno di legge A.S.4275 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999 in seguito all’esame congiunto di diversi progetti, tra cui uno di iniziativa governativa (A.C.4624).
Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria 96/34/CE del Consiglio in materia di "congedi parentali"1 e rivisita la normativa relativa alla tutela delle lavoratrici madri ed al sostegno alla paternità e maternità.
Il legislatore intende intervenire a sostegno degli individui, uomini e donne, attraverso una diversa gestione dei tempi di vita e di lavoro che riesca a contemperare sia le domande di flessibilizzazione del tempo di lavoro, sia le esigenze tecnico-produttive delle imprese.
Un altro fondamentale principio ispiratore della nuova normativa è quello di favorire una più equa ripartizione delle responsabilità familiari. In questo modo, si supera la logica che attribuisce esclusivamente alle donne il lavoro "di cura" ed agli uomini il lavoro "di produzione".
Il disegno di legge in parte aggiorna il quadro legislativo già riformato con la legge n.903/1977 e con le note sentenze della Corte Costituzionale, mentre per altri profili è profondamente innovativo visto che dispone azioni positive anche nei confronti della figura del padre.

Contenuto dell’A.S.4275 - Profili di maggiore rilievo
Articolo 3
Opera una revisione della disciplina dei congedi in favore dei genitori.
Il diritto di assentarsi dal lavoro ed al conseguente trattamento economico per l’astensione facoltativa e per le malattie del bambino viene riconosciuto ad un genitore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
La norma contempla il caso in cui soltanto il padre sia lavoratore dipendente ovvero lavoratore autonomo rientrante in determinate categorie.
Il diritto di cui sopra è riconosciuto anche ad alcune categorie di lavoratrici autonome. Tra queste: lavoratrici artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, esercenti attività commerciali.
Le disposizioni dell’articolo 3 si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il trattamento da corrispondere ai lavoratori che usufruiscono dell’astensione facoltativa varia a seconda dell’età del bambino (si distingue tra astensione goduta entro i tre anni di vita del bambino e astensione goduta successivamente al compimento del terzo anno di vita) e del reddito individuale percepito dal dipendente che si astiene dal lavoro (si distingue tra l’ipotesi in cui detto reddito sia inferiore ovvero superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Articolo 4
Disciplina la possibilità per i lavoratori subordinati di ottenere permessi retribuiti e periodi di congedo per gravi motivi interessanti la sfera familiare del richiedente, in alcuni casi definendo anche l’ambito di estensione del legame familiare.
Nell’ordinamento italiano questo tipo di assenze non è espressamente regolato. Dunque, per la gran parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la materia è interamente devoluta alla fonte contrattuale. Nel settore privato la situazione è analoga: numerosi contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di richiedere periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione.
Articolo 5
E’ riconosciuta la facoltà di chiedere congedi per la formazione a dipendenti pubblici o privati con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione.
Con l’espressione "congedo per la formazione" si intende:
il completamento della scuola dell’obbligo;
il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro.
L’unico precedente legislativo in materia è quello dell’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta di una importante innovazione non solo per le esigenze individuali dei lavoratori e delle lavoratrici, ma soprattutto per le mutate caratteristiche del mercato del lavoro che obbligano a costruire un sistema di formazione permanente.
Articolo 9
Incentiva la conclusione di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari (part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato ...).
A tal fine sono previsti contributi alle aziende che decidono di intervenire per conciliare i tempi di vita e di lavoro; si tratta di incentivi ad hoc a valere sul Fondo per l’occupazione.
Articolo 10
Dispone facilitazioni per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione sia di lavoratori che di lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro (ai sensi della L. n.1204/1971). E’ inoltre previsto un periodo iniziale di affiancamento. Anche in questa ipotesi sono stabiliti incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, per le aziende .
Articolo 13
Questo articolo è interamente dedicato all’ipotesi dell’astensione dal lavoro del padre lavoratore. La norma dispone in merito ai casi di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, si riferisce anche all’ipotesi di affidamento esclusivo al padre.
La questione è già stata sollevata nella sentenza n.1/1987 della Corte Costituzionale, non risulta però chiaro se per il periodo di astensione in esame l’articolo 13 preveda una copertura pensionistica.
Articolo 18
Rafforza il divieto di licenziamento per le donne in stato di gravidanza o in maternità. In questo senso, il comma 1 dispone la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi e delle astensioni di cui al presente disegno di legge.
Viene riconosciuta tutela anche nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice abbia presentato dimissioni durante il primo anno di vita del bambino.
Ragione di tale garanzia è la possibilità che il lavoratore si trovi in condizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro e che, quindi, sia stato da questo costretto a presentare le dimissioni stesse.

30 novembre 1999

Note
1A tutti i lavoratori deve essere riconosciuto il diritto individuale al congedo parentale per la nascita ovvero l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino ad una età non superiore ad otto anni.


14/12/1999
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