Atto Senato 4275, provvedimento
di recepimento
della direttiva sui congedi parentali
Il sostegno della maternità e paternità,
e il diritto alla cura e alla formazione
La Commissione Lavoro affronta un
aggiornamento complessivo
della normativa attraverso una diversa gestione dei tempi di vita
e una più equa ripartizione delle responsabilità familiari
di Raffaella Di Sipio
Il disegno di legge A.S.4275 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
il 13 ottobre 1999 in seguito allesame congiunto di diversi progetti, tra cui uno di
iniziativa governativa (A.C.4624).
Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria 96/34/CE del Consiglio in materia di
"congedi parentali"1 e rivisita la normativa
relativa alla tutela delle lavoratrici madri ed al sostegno alla paternità e maternità.
Il legislatore intende intervenire a sostegno degli individui, uomini e donne, attraverso
una diversa gestione dei tempi di vita e di lavoro che riesca a contemperare sia le
domande di flessibilizzazione del tempo di lavoro, sia le esigenze tecnico-produttive
delle imprese.
Un altro fondamentale principio ispiratore della nuova normativa è quello di favorire una
più equa ripartizione delle responsabilità familiari. In questo modo, si supera la
logica che attribuisce esclusivamente alle donne il lavoro "di cura" ed agli
uomini il lavoro "di produzione".
Il disegno di legge in parte aggiorna il quadro legislativo già riformato con la legge
n.903/1977 e con le note sentenze della Corte Costituzionale, mentre per altri profili è
profondamente innovativo visto che dispone azioni positive anche nei confronti della
figura del padre.
Contenuto dellA.S.4275 - Profili di maggiore rilievo Articolo 3 Opera una revisione della disciplina dei congedi in favore dei genitori.
Il diritto di assentarsi dal lavoro ed al conseguente trattamento economico per
lastensione facoltativa e per le malattie del bambino viene riconosciuto ad un
genitore anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto. La norma contempla il caso in cui soltanto il padre sia lavoratore dipendente ovvero
lavoratore autonomo rientrante in determinate categorie. Il diritto di cui sopra è riconosciuto anche ad alcune categorie di lavoratrici
autonome. Tra queste: lavoratrici artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre,
imprenditrici agricole a titolo principale, esercenti attività commerciali.
Le disposizioni dellarticolo 3 si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il trattamento da corrispondere ai lavoratori che usufruiscono dellastensione
facoltativa varia a seconda delletà del bambino (si distingue tra astensione goduta
entro i tre anni di vita del bambino e astensione goduta successivamente al compimento del
terzo anno di vita) e del reddito individuale percepito dal dipendente che si astiene dal
lavoro (si distingue tra lipotesi in cui detto reddito sia inferiore ovvero
superiore a 2,5 volte limporto del trattamento minimo di pensione a carico
dellassicurazione generale obbligatoria). Articolo 4 Disciplina la possibilità per i lavoratori subordinati di ottenere permessi retribuiti
e periodi di congedo per gravi motivi interessanti la sfera familiare del richiedente, in
alcuni casi definendo anche lambito di estensione del legame familiare. Nellordinamento italiano questo tipo di assenze non è espressamente regolato.
Dunque, per la gran parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la materia è
interamente devoluta alla fonte contrattuale. Nel settore privato la situazione è
analoga: numerosi contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di richiedere
periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione. Articolo 5 E riconosciuta la facoltà di chiedere congedi per la formazione a
dipendenti pubblici o privati con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa
azienda o amministrazione.
Con lespressione "congedo per la formazione" si intende:
il completamento della scuola dellobbligo;
il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di
laurea;
la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di
lavoro. Lunico precedente legislativo in materia è quello dellarticolo 10 dello
Statuto dei lavoratori. Si tratta di una importante innovazione non solo per le esigenze individuali dei
lavoratori e delle lavoratrici, ma soprattutto per le mutate caratteristiche del mercato
del lavoro che obbligano a costruire un sistema di formazione permanente. Articolo 9 Incentiva la conclusione di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per
la flessibilità degli orari (part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato
...).
A tal fine sono previsti contributi alle aziende che decidono di intervenire per
conciliare i tempi di vita e di lavoro; si tratta di incentivi ad hoc a valere sul
Fondo per loccupazione. Articolo 10 Dispone facilitazioni per lassunzione a tempo determinato di lavoratori in
sostituzione sia di lavoratori che di lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa
dal lavoro (ai sensi della L. n.1204/1971). E inoltre previsto un periodo iniziale
di affiancamento. Anche in questa ipotesi sono stabiliti incentivi, sotto forma di sgravi
contributivi, per le aziende . Articolo 13 Questo articolo è interamente dedicato allipotesi dellastensione dal
lavoro del padre lavoratore. La norma dispone in merito ai casi di morte o grave
infermità della madre ovvero di abbandono, si riferisce anche allipotesi di
affidamento esclusivo al padre. La questione è già stata sollevata nella sentenza n.1/1987 della Corte
Costituzionale, non risulta però chiaro se per il periodo di astensione in esame
larticolo 13 preveda una copertura pensionistica. Articolo 18 Rafforza il divieto di licenziamento per le donne in stato di gravidanza o in
maternità. In questo senso, il comma 1 dispone la nullità del licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione dei congedi e delle astensioni di cui al presente disegno
di legge.
Viene riconosciuta tutela anche nellipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice
abbia presentato dimissioni durante il primo anno di vita del bambino. Ragione di tale garanzia è la possibilità che il lavoratore si trovi in condizione di
inferiorità rispetto al datore di lavoro e che, quindi, sia stato da questo costretto a
presentare le dimissioni stesse. 30 novembre 1999
Note 1A tutti i lavoratori deve essere riconosciuto il diritto individuale al
congedo parentale per la nascita ovvero ladozione di un bambino, affinché possano
averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino ad una età non superiore ad otto anni.