RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
9 settembre 2002
di Ma. No.

Lo sportello unico
Così cambia la procedura

L'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, residenti all'estero, per attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (ma anche stagionale o autonomo) sarà consentito solo nell'ambito del decreto flussi.
I datori di lavoro non potranno quindi presentare le richieste di autorizzazione al lavoro prima dell'adozione dei provvedimenti di programmazione dei flussi migratori. Le novità. Cambiano, con la legge n. 189/2002, gli uffici di riferimento del datore di lavoro e la procedura:
1) il datore di lavoro deve presentare la domanda allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo e non più alla Direzione provinciale del lavoro. La norma transitoria prevede che finché non sarà emanato il regolamento di attuazione, la competenza rimane in capo alla direzione del Lavoro;
2) il Centro per l'impiego, ricevuta la domanda da parte della Prefettura-Utg, verifica l'indisponibilità di lavoratori nazionali o comunitari ad accettare l'offerta di lavoro e rilascia, decorsi 20 giorni, una certificazione negativa;
3) lo sportello unico per l'immigrazione, entro 40 giorni, accertata l'indisponibilità di cui sopra, rilascia, sentita la Questura, il nulla osta all'assunzione e all'ingresso del lavoratore straniero e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la suddetta documentazione, oltre al codice fiscale dello straniero, agli uffici consolari.
Pertanto, con la nuova legge a regime non vi sarà più per il datore di lavoro un doppio iter, presso l'ufficio del Lavoro per l'autorizzazione e presso la Questura per il nulla osta all'ingresso del lavoratore, ma un'unica coda presso lo sportello unico per l'immigrazione.
Gli stagionali. La procedura della richiesta di autorizzazione al lavoro stagionale non si discosta da quella descritta e la domanda può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso di soggiorno pluriennale fino a tre anni, sempre per lavoro stagionale, di durata pari a quella dell'ultimo anno.
I titoli di precedenza. La legge 189/2002 prevede la possibilità di istituire nei Paesi di provenienza dei lavoratori stranieri dei corsi di istruzione e di formazione professionale. I lavoratori stranieri che vi partecipano hanno diritto di precedenza all'ingresso in Italia per lavoro nell'ambito del contingente determinato annualmente dal decreto flussi.

LE NUOVE SANZIONI
La disciplina sanzionatoria in vigore da domani
- da 160 a 1.100 euro a carico di coloro che, ospitando o dando alloggio a qualsiasi titolo a uno straniero o apolide, non ne diano comunicazione scritta, entro quarantotto ore alla locale autorità di pubblica sicurezza;
- da 500 a 2.500 euro a carico del datore di lavoro che omette di comunicare qualunque modificazione del rapporto di lavoro dello straniero;
- arresto da tre mesi a un anno ovvero l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, a carico del datore di lavoro che occupa manodopera extracomunitaria clandestina.

VAI ALLA PAGINA PRECEDENTE | STAMPA LA PAGINA | VAI A INIZIO PAGINA

10 settembre 2002
rs-240
home page
scrivi al senatore
Tino Bedin