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L'AGENDA 2000
E LA RIFORMA
DEI FONDI STRUTTURALI
DELL’UNIONE EUROPEA

In base alle prospettive finanziarie, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione disporranno di 275 miliardi di ECU (ai prezzi del 1997), in confronto ai 200 miliardi di ECU (sempre ai prezzi 1997) del periodo 1994-1999, con una riduzione della dotazione annua media rispetto al periodo in corso. Circa 45 e 20 miliardi di ECU saranno riservati, rispettivamente, all'ampliamento ed al Fondo di coesione, da cui é esclusa l'Italia, per cui le risorse disponibili nell'ambito dei Fondi strutturali per gli attuali 15 Stati membri non supereranno i 210 miliardi di ECU. Per evitare seri problemi di assorbimento, i trasferimenti operati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione non dovrebbero superare il 4% del PIL di uno Stato membro, attuale o futuro.

Il numero di obiettivi passerà da 7 a 3 (2 obiettivi regionali e un obiettivo orizzontale centrato sulle risorse umane), in modo da semplificare le misure strutturali, concentrandone l'applicazione e rendendole più efficaci.

Si prevede che, nel 2006, le zone dei nuovi obiettivi 1 e 2 rappresenteranno il 35-40% della popolazione dell'Unione, a fronte del 51% attuale.

All'insieme delle regioni dell'obiettivo 1, comprese quelle che saranno interessate da misure transitorie, dovrebbero essere destinati all'incirca i due terzi degli stanziamenti dei Fondi strutturali nei quindici Stati membri, il che equivale alla proporzione del periodo di programmazione in corso.

 

Gli obiettivi

OBIETTIVO 1

Per le regioni in ritardo di sviluppo ammissibili all'obiettivo 1, la Commissione propone di applicare scrupolosamente il criterio in base al quale solo le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria possono beneficiare degli aiuti. Sarà così possibile raggiungere un'assoluta concordanza con le regioni che ricevono aiuti di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

L'intensità dell'aiuto sarà basata sui criteri relativi alla popolazione interessata, al divario tra ricchezza regionale e media dell'Unione europea (UE) e alla ricchezza nazionale. Un ulteriore sostegno verrà prestato alle regioni gravemente colpite dalla disoccupazione.

Per le regioni attualmente ammissibili all'obiettivo 1, ma che hanno un PIL superiore al limite del 75%, si dovrà prevedere un'estinzione progressiva degli interventi attraverso specifici meccanismi di transizione (cosiddetti "phasing out"). Le regioni ultraperiferiche, la cui situazione peculiare ha valso loro un nuovo articolo ed un apposito protocollo nel trattato, verranno assimilate alle regioni dell'obiettivo 1. Quanto alle regioni settentrionali a bassissima densità di popolazione, attualmente coperte dall'obiettivo 6 ma escluse dall'obiettivo 1, esse formeranno oggetto di un regime particolare. Viene giudicato essenziale dalla Commissione che le regioni dell’obiettivo 1 perdano la loro eleggibilità solo quando siano stati raggiunti gli obiettivi economici previsti; la riduzione dell’aiuto va pertanto legata alla riuscita della politica strutturale e non all’allargamento.

Non diversamente da oggi, sarà importante adottare un approccio integrato allo sviluppo delle regioni che soffrono di un ritardo strutturale, in modo da garantire il necessario coordinamento dell'aiuto strutturale dell'UE, compreso quello per lo sviluppo delle risorse umane, per le strutture agricole, per la pesca e per lo sviluppo rurale.

OBIETTIVO 2

Per tutte le regioni confrontate a gravi esigenze di ristrutturazione economica e sociale, la Commissione propone un "nuovo" obiettivo 2, che interesserà, in particolare, le zone in cui la trasformazione strutturale interessa i settori dell'industria, dei servizi e della pesca, le zone rurali colpite da declino a causa di un'insufficiente diversificazione economica e i quartieri urbani in crisi per la perdita di attività economiche. Convergono pertanto, all’interno di un unico obiettivo, le finalità che sono attualmente perseguite non solo dall’attuale obiettivo 2 (aree caratterizzate da declino industriale), ma anche dall’obiettivo 5b (sviluppo rurale) nonché da alcune specifiche iniziative comunitarie finanziate nell’ambito della dotazione dei fondi strutturali, quali URBAN.

Circa un quinto della popolazione dell'Unione, eccettuate le regioni dell'obiettivo 1, risiede in regioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria (10,9% nel 1996) e una disoccupazione giovanile costantemente al di sopra del 30%. Il problema è ancor più grave nelle città, dove la disoccupazione raggiunge facilmente il 30% e, in certi quartieri, può salire anche fino al 50%. La disoccupazione rappresenta una sottoutilizzazione di manodopera e un'amputazione del potenziale di crescita dell'Unione.

Come nel caso dell'obiettivo 1, l'intervento dell'UE deve combinare tutte le forme degli aiuti strutturali ed in particolare le misure riguardanti le risorse umane. Questo obiettivo terrà conto soprattutto del tasso di disoccupazione, dell'intensità e della rapidità delle trasformazioni che interessano l'occupazione industriale, l'attività agricola e il settore della pesca, nonché delle dimensioni dell'emarginazione sociale. A fini di semplificazione, ogni regione dovrebbe realizzare un unico programma, con l'intervento dei vari Fondi, a prescindere dal fatto che una parte delle misure di politica agricola - per un ammontare di circa 1,5 miliardi di ECU all’anno - continuerà a essere finanziata dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

La Commissione propone altresì di concentrare le risorse nelle regioni più colpite e di puntare su una copertura che coincida il più possibile con le zone che beneficiano degli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Come nel caso dell'obiettivo 1, le zone che attualmente rientrano negli obiettivi 2 o 5b e che, con i futuri criteri di selezione, resterebbero escluse dovranno beneficiare, durante un periodo transitorio, di un aiuto finanziario limitato.

- OBIETTIVO 3

Lo sviluppo delle risorse umane, grazie soprattutto agli interventi del Fondo sociale europeo (FSE), costituirà un elemento centrale tanto nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 quanto nel resto dell'Unione. Un nuovo obiettivo 3 sarà previsto per le regioni che non rientrano negli obiettivi 1 e 2, con il proposito di aiutare gli Stati membri a modernizzare e adattare i sistemi d'istruzione, di formazione e di collocamento.

Anche in questo caso, quindi, il nuovo obiettivo 3 unisce, in un ambito procedurale unico, le tipologie di intervento che vengono attualmente ricomprese negli obiettivi 3 e 4 (e già gestite dal FSE). Tutte le attività del Fondo strutturale per le risorse umane richiederanno un risoluto impegno in direzione dell'ammodernamento del mercato del lavoro, in linea con i piani poliennali per l'occupazione e con il nuovo titolo sull'occupazione introdotto nel trattato di Amsterdam.

L'obiettivo 3 è inteso a promuovere quattro settori d'intervento, complementari agli orientamenti tracciati nel quadro della strategia europea per l'occupazione: l'accompagnamento dei mutamenti economici e sociali, la formazione e il perfezionamento permanenti; una politica attiva di lotta contro la disoccupazione; la lotta contro l'emarginazione sociale.

 

I progetti di regolamento
presentati dalla Commissione europea il 18 marzo 1998

a) Fondi strutturali e Fondo di Coesione

Le proposte di nuovi regolamenti sui Fondi strutturali e sul Fondo di Coesione costituiranno il quadro giuridico di riferimento per gli interventi di tali Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006. L’insieme delle proposte si impernia sui tre principi sanciti da Agenda 2000: concentrazione, semplificazione e chiara ripartizione delle responsabilità. Le proposte riguardano:

un nuovo regolamento generale recante disposizioni che si applicano a tutti i Fondi (in sostituzione dei due regolamenti del Consiglio vigenti);

un nuovo regolamento "verticale" per ciascuno dei quattro Fondi (FESR, FSE, SFOP e, per quanto riguarda il FEAOG, il regolamento sullo sviluppo rurale, cfr. sopra);

un regolamento rivisto per il Fondo di Coesione.

La priorità assoluta è costituita dalle regioni più povere dell’UE per le quali prosegue l’impegno per migliorarne le infrastrutture ed aumentare il livello di istruzione e di formazione della forza lavoro. Secondo la nuova impostazione i Fondi strutturali interverranno inoltre a favore di tutte le zone caratterizzate da problemi strutturali, siano esse zone industriali, rurali, urbane o zone costiere in cui si riscontrano difficoltà nel settore della pesca. Le nuove proposte richiedono una più chiara ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità e quindi un miglior rapporto costi/benefici. Per aumentare l’effetto moltiplicatore dei Fondi strutturali sono previsti strumenti finanziari innovativi quali le garanzie di credito e fondi di capitale di rischio; i Fondi strutturali promuoveranno inoltre lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente in misura molto maggiore rispetto all’attuale periodo di programmazione. Facendo seguito al Vertice sull’occupazione del novembre scorso, durante il quale è stata definita la strategia europea di lotta alla disoccupazione, la politica strutturale assume il ruolo fondamentale di supporto alla riforma delle politiche e delle prassi relative al mercato del lavoro, conformemente alla strategia per l’occupazione e agli orientamenti annuali in materia destinati agli Stati membri.

b) Tre obiettivi per il futuro

A fini di semplificazione, gli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali devono essere ridotti da sette a tre. La situazione di tutte le regioni dell’UE verrà riesaminata per stabilire a titolo di quale dei nuovi obiettivi possano chiedere l’intervento dei Fondi strutturali.

Si propongono i seguenti nuovi obiettivi:

Obiettivo 1: Il primo obiettivo interverrà a favore delle regioni più povere, ossia quelle con livello di sviluppo (misurato in termini di PIL pro capite in base ai dati degli ultimi tre anni disponibili) inferiore al 75% della media comunitaria.

A tali regioni continuerà ad essere attribuito lo stesso ordine di priorità attuale. Nonostante un certo miglioramento, infatti, esse continuano a dover affrontare i problemi più gravi dal punto di vista del reddito, dell’occupazione, delle infrastrutture e della qualificazione dei lavoratori. Benché il divario sia stato ridotto in settori quali le telecomunicazioni, esso potrà essere colmato del tutto soltanto con un impegno a lungo termine, visti i livelli di investimento richiesti.

Saranno comprese nell’obiettivo 1 le isole Canarie, per la loro situazione ultraperiferica, e le regioni attualmente comprese nell’obiettivo 6.

I quattro Fondi strutturali - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) Orientamento, Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) - interverranno congiuntamente a favore dello sviluppo delle regioni dell’obiettivo 1.

Le regioni attualmente comprese nell’obiettivo 1 che non soddisferanno più il criterio del 75% vedranno progressivamente ridursi l’intervento a loro favore. Tale riduzione degli aiuti sarà scaglionata su un periodo di 6 anni, che diventano 7 per le ex regioni dell’obiettivo 1 che soddisfano i criteri europei di ammissibilità a titolo dell’obiettivo 2. Saranno quindi destinati alle regioni dell’obiettivo 1 circa due terzi delle risorse dei Fondi strutturali. Dell’intervento a titolo dell’obiettivo 1 beneficerà il 20% circa della popolazione europea, compresa quella interessata dalla riduzione progressiva degli aiuti.

Obiettivo 2: A titolo del nuovo obiettivo 2, l’UE sosterrà la riconversione socioeconomica delle zone con problemi strutturali, anche negli Stati membri più prosperi. Tale esigenza di ristrutturazione, connessa alla carente diversificazione del tessuto economico, è comune a diverse categorie di zone dell’Unione: zone industriali in declino, zone rurali caratterizzate da gravi problemi quali lo spopolamento, zone urbane in crisi; e ancora, regioni con problemi strutturali nel settore dei servizi e regioni che dipendono in ampia misura dalla pesca.

Gli aiuti strutturali continueranno ad essere erogati per il settore della pesca globalmente considerato e in tutte le zone con fondi dello SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) e del FEAOG-Garanzia. Il sostegno includerà misure intese a favorire l’ammodernamento della flotta e ad eliminare la capacità di pesca in eccesso, a potenziare l’acquacoltura, gli impianti portuali, le operazioni di trasformazione, commercializzazione e promozione, nonché altre attività.

Misure sociali a favore dei pescatori direttamente interessati dalla ristrutturazione, nonché misure di incoraggiamento della diversificazione, attualmente contemplate dall’iniziativa PESCA, continueranno a far parte degli obiettivi 1 e 2.

Tra le nuove proposte, le zone urbane densamente popolate saranno altresì ammissibili all’intervento nell’ambito dell’obiettivo 2 se devono affrontare problemi quali un elevato livello di povertà, alti tassi di criminalità e basso livello di istruzione.

Il 18% della popolazione europea beneficerà dell’intervento a titolo dell’obiettivo 2. Questa quota complessiva verrà ripartita per Stato membro in base ad una serie di criteri regionali europei e in funzione della quota nazionale di disoccupati nelle zone non comprese nell’obiettivo 1. Nel fare ciò sarà garantito un equo contributo degli Stati membri all’obiettivo globale di concentrazione limitando la riduzione per Stato membro (incluse le regioni che usciranno gradualmente dall’obiettivo 1 ma che saranno sovvenzionabili per l’obiettivo 2) a non oltre un terzo della copertura delle attuali regioni degli obiettivi 2 e 5b. Gli Stati membri verranno associati in misura maggiore rispetto al passato nella selezione delle rispettive regioni da inserire nell’obiettivo 2 entro i massimali di popolazione indicati.

Si cercherà di ripartire equamente le risorse tra le varie categorie di zone. Le zone industriali e quelle del settore dei servizi dovrebbero rappresentare, a titolo indicativo, il 10% circa della popolazione totale dell’Unione, le zone rurali il 5%, le zone urbane il 2% e quelle dipendenti dalla pesca l’1%.

Per le regioni attualmente comprese negli obiettivi 2 e 5b che non saranno più sovvenzionabili a titolo dell’obiettivo 2 è prevista la graduale riduzione degli aiuti nell’arco di quattro anni.

Obiettivo 3: Il Fondo sociale europeo è stato oggetto di una riforma radicale che lo ha trasformato in uno strumento finanziario di supporto dei piani d’azione nazionali per l’occupazione. Secondo le nuove proposte, i campi d’intervento del FSE sono raggruppati nel nuovo obiettivo 3, destinato a promuovere l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e delle strutture nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione in tutta l’UE. Il nuovo obiettivo costituirà inoltre un quadro di riferimento per gli interventi del FSE attraverso gli obiettivi 1, 2 e 3, garantendo un’impostazione integrata tra le strategie di sviluppo delle risorse umane a livello nazionale ed europeo da un lato, e gli interventi regionali, dall’altro.

Si propongono per il FSE i seguenti cinque campi d’intervento: politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, lotta all’esclusione sociale, istruzione e formazione continua per aumentare le possibilità occupazionali, previsione e promozione dei mutamenti socioeconomici, potenziamento della presenza delle donne sul mercato del lavoro. Ci si propone globalmente di garantire un livello minimo di partecipazione del Fondo sociale nei cinque campi d’intervento e di consentire allo stesso tempo a ciascuno Stato membro di decidere le proprie priorità per quanto riguarda gli investimenti FSE. Tuttavia, viene attribuita particolare rilevanza al miglioramento dei dispositivi di previsione e promozione dei mutamenti socioeconomici e al potenziamento della presenza delle donne sul mercato del lavoro. In pratica, si propone indicativamente di destinare a ciascuno di questi due campi d’intervento politico almeno il 15% delle risorse dei Fondi.

c) Le iniziative comunitarie

La proposta della Commissione prevede una radicale semplificazione e razionalizzazione delle iniziative comunitarie, che dalle attuali tredici si ridurranno a tre soltanto:

cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale volta ad incentivare lo sviluppo economico delle regioni e a promuovere un assetto territoriale equilibrato;

- sviluppo rurale;

una nuova iniziativa di cooperazione trasnazionale al fine di combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di qualsiasi natura che ostacolano l’accesso al mercato del lavoro.

La proposta assegna alle nuove iniziative comunitarie una finalità specifica, ossia la realizzazione di azioni d’interesse comune nei campi d’intervento prioritari dell’Unione mediante la cooperazione tra le regioni, gli Stati membri e i vari partner socioeconomici. A fini di semplificazione, ciascuna iniziativa sarà finanziata da un unico Fondo strutturale.

La quota del bilancio complessivo dei Fondi strutturali assegnata alle iniziative comunitarie scende dal 9% al 5%. Le modifiche sono destinate ad aumentare la concentrazione delle risorse e a semplificare considerevolmente la gestione delle iniziative.


28/07/1998
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