RASSEGNA STAMPA Il Sole 24 Ore 22 aprile 2002 |
Autonomia, lo "strappo" dei Comuni Federalismo - In molte realtà locali sono in atto tentativi da parte dei Municipi per sganciarsi il più possibile dall'autorità centrale di Arturo Bianco GDobbiamo rapidamente abituarci al progressivo accrescimento delle funzioni dei Comuni e delle province; una tendenza che sta divenendo irrefrenabile e che è rafforzata dalla valorizzazione costituzionale della loro autonomia normativa e dal trasferimento di compiti da parte delle Regioni e dello Stato. In molte realtà è già cominciata una ulteriore ricerca di nuove attribuzioni da esercitare; ricerca che tocca pressoché tutti gli aspetti, sia che incidano direttamente sulla vita dei cittadini o che tocchino i turisti o che cambino radicalmente la struttura organizzativa. Le iniziative dei Comuni. Se Venezia ha introdotto la "tassa" sull'accesso e la sosta dei bus dei visitatori, quasi tutte le città d'arte e turistiche progettano la introduzione di imposte di soggiorno o di altre forme di contribuzione a carico dei visitatori. E sul terreno organizzativo qualcuno ipotizza modifiche radicali: Castel di Tora, un piccolo paese in provincia di Rieti, ha provocatoriamente deciso l'"abrogazione" del ruolo del segretario. E lo stesso decreto legge n. 13 invita gli enti locali a decidere autonomamente chi debba controllare l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi posti dalla legislazione, a partire dalla verifica della avvenuta presentazione ed approvazione dei bilanci preventivi entro i termini di legge. La riforma del titolo V della Costituzione, coronando una tendenza legislativa più che decennale, offre un terreno molto solido per la valorizzazione della autonomia degli enti locali. Essa infatti sancisce che gli enti locali si debbano dotare di statuti e regolamenti; conferisce ai Comuni ed alle province "carta bianca" nella regolamentazione delle proprie attività e della propria organizzazione; esalta la autonomia finanziaria degli enti locali e sancisce la loro ampia autonomia tributaria, da esercitare "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"; attribuisce infine la titolarità dell'esercizio dei compiti di gestione ed amministrazione agli enti locali. L'autonomia impositiva. Il ministero delle Finanze, con la risoluzione n.5 dello scorso 2 aprile, ha subito provveduto a sancire i limiti entro cui i Comuni possono decidere la istituzione di nuovi tributi. Ha ricordato che la stessa Costituzione, nel mentre all'articolo 119 riconosce l'ampiezza della autonomia tributaria, all'articolo 23 stabilisce il principio per cui solo le leggi possono imporre la nascita di un nuovo tributo. Ed ancora, all'articolo 117 prevede che la materia del coordinamento tributario rientri tra quelle a legislazione concorrente, per cui lo Stato deve dettare le regole di principio. In altri termini, è stato subito posto un alto là molto netto agli enti locali: la vostra autonomia in materia di tributi è assai ampia per tutto ciò che riguarda le decisioni relative alla struttura dei tributi (aliquote, fasce di esenzione etc) ed alla riscossione, ma permane il divieto di istituirne di nuovi. Cioè una interpretazione per cui la riforma della Costituzione non contiene nulla di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto stabilito dal Dlgs n. 446/1997. Non rientrano in tale ambito le misure stabilite dal Comune di Venezia per la tassazione dei bus turistici, in quanto esse sono state adottate assumendo come base di riferimento le previsioni contenute nel Codice della Strada e che legittimano i comuni a stabilire le aliquote dei parcheggi. L'"abrogazione" del segretario. É stata decisa dal consiglio comunale di Castel di Tora in sede di modifica statutaria nel presupposto che la riforma della Costituzione ha liberalizzato la materia e che i segretari nei piccoli centri costino troppo. Il Comune ha deciso di attribuire le relative funzioni a un responsabile scelto dal sindaco. Contro la delibera sono già stati annunciati ricorsi al Tar da parte dell'Unione dei segretari e, soprattutto, da parte della Agenzia per la gestione dell'albo. Ricorsi che assumono la illegittimità della decisione del Comune, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs n. 267/2000, cioè dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede la obbligatorietà per tutti i comuni e le province di avere un segretario scelto all'interno dello specifico albo. Ricorsi che sembrano fondarsi su solidi argomenti di diritto, oltre che sul ruolo concreto assai importante che i segretari svolgono come elemento di vertice delle strutture burocratiche. Il controllo sugli adempimenti. L'attribuzione operata dal Dl n. 13 agli statuti della scelta su come esercitare il controllo sulla effettuazione degli adempimenti previsti da leggi (per intanto il bilancio preventivo, ma il principio si deve estendere al conto consuntivo ed a tutti gli altri obblighi) può essere concretamente strutturata in molti modi: basta pensare alla possibilità di attribuire tale incombenza ai revisori dei conti o al difensore civico o ad un organo politico. Ma soprattutto pone a comuni e province la necessità di dotarsi di un compiuto sistema di controlli interni, al posto degli abrogati controlli preventivi obbligatori di legittimità.
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28 aprile 2002 rs-090 |
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