Un Dl pone rimedio alle difficoltà degli enti locali per i bilanci 2002
Comuni: "stabilità" più equa
ROMA
Semplificati i calcoli del Patto di stabilità interno, che rendevano difficile la quadratura dei bilanci 2002 di Province e Comuni. Con il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, infatti, non si attenua il rigore del Patto, ma sono stati eliminati o chiariti alcuni passaggi controversi. Con lo stesso provvedimento il Governo ha stanziato fondi ulteriori per le Unioni dei Comuni e soprattutto affidato, ma solo per quest'anno e in attesa delle nuove regole che gli enti si dovranno dare con gli Statuti, ai prefetti il compito di nominare i commissari ad acta nel caso di mancata approvazione dei bilanci. Questi i dettagli dei tre articoli.
Il Patto di stabilità. Il primo comma dell'articolo 3 in sostanza riallinea la metodologia di calcolo del "tetto" del 6% all'incremento della spesa corrente a quella già consolidata relativa al calcolo dell'incremento del disavanzo. Vengono così eliminate alcune difficoltà lamentate da quasi tutti gli enti. Ad esempio non rilevano più ai fini del calcolo dell'aumento della spesa corrente: i trasferimenti finalizzati da parte della Regione, dello Stato e dell'Ue; le spese per calamità o per eventi eccezionali; le spese per le elezioni o per sentenze esecutive e atti equiparati.
Con il secondo comma è stata risolta invece la questione delle esternalizzazioni. Ai fini del calcolo dei limiti di disavanzo e di spesa, infatti, gli enti che hanno effettuato esternalizzazioni negli anni 1997, 1998 e 1999 considerano come spesa corrente 2000 quella registrata nell'anno precedente l'esternalizzazione. Se nel 2000 l'ente ha risparmiato, potrà però considerare, ove più vantaggioso, il valore più elevato sostenuto ad esempio nel 1999 o anche prima.
La norma ha un chiaro significato incentivante per le esternalizzazioni, ma anche per i servizi svolti in convenzione.
Anche in questo caso è opportuno un esempio. Se due Comuni decidono di svolgere una funzione in convenzione, la spesa per il servizio è totalmente a carico di uno dei due enti e il secondo trasferisce al primo metà della spesa. In questa ipotesi il contributo del 50% non rileva ai fini del calcolo.
Da ultimo con il comma 3 è stato spostato alla fine di aprile (dalla fine febbraio) il termine per l'emanazione da parte del ministero dell'Interno dei prospetti relativi al Patto da utilizzare per il monitoraggio degli adempimenti.
Il commissario ad acta. Spetterà dunque ai Prefetti la nomina dei commissari ad acta nei casi di mancata approvazione dei bilanci, ripristinando la procedura in uso. La questione - come si ricorderà - era sorta a seguito dell'abrogazione degli Organi regionali di controllo effettuata con la riforma della Costituzione. Da notare che il Dl prevede che la nomina del commissario da parte del Prefetto avvenga nei soli casi in cui lo Statuto dell'ente non preveda diversamente.
Le Unioni dei Comuni. Con il decreto infine è stata accolta la richiesta dell'Anci per uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di per le Unioni dei Comuni.
Il commento. "Il decreto legge - ha dichiarato il presidente dell'Anci, Leonardo Domenici - rappresenta un primo parziale risultato, anche se insufficiente, reso possibile dalla pressione esercitata dall'Anci. Il decreto infatti offre un'interpretazione meno rigida per il rispetto del patto. Già in occasione del dibattito sulla legge Finanziaria, ci eravamo espressi contro il vincolo posto agli enti locali sul patto di stabilità, riferito alle spese correnti".
"I Comuni - ha ribadito Domenici - non sono spendaccioni, né intendono sottrarsi alle disposizioni che regolano il patto di stabilità, chiedono soltanto che sia effettivamente riconosciuta l'autonomia di entrata e di spesa come recita la Costituzione modificata nel Titolo V. L'Anci mantiene comunque la sua contrarietà al principio del tetto agli impegni di spesa e sulle entrate". Positivo invece il giudizio per le altre norme.
IL DECRETO LEGGE
Pubblichiamo il testo del decreto legge in materia di enti locali approvato ieri dal Consiglio dei ministri in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".
ARTICOLO 1
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, al comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 207 è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
ARTICOLO 2
1. A valere sul fondo ordinario per Province e Comuni, come risultano per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di Comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.
ARTICOLO 3
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente: "Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa corrente per l'anno 2000 relativa a tali servizi è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000 relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale e delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse".
3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole "entro il mese di febbraio 2002". sono sostituite dalle parole "entro il mese di aprile 2002".
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