Il governo ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva europea n. 790 del 2019
Diritto d'autore: penultimo passo, ma già fuori tempo massimo
La pubblicazione sul web di opere dell'ingegno dovrà essere autorizzata e pagata
di Mariangela Ballo
Il 7 giugno è passato senza che la direttiva Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore (o copyright) fosse recepita in Italia; o, per meglio dire, senza che il suo recepimento fosse completo. Questa era la data fissata dalla Direttiva.
Infatti la legge 22 aprile 2021 n. 53 aveva dato delega al governo di emanare un decreto legislativo che adottasse nel diritto italiano le prescrizioni della Direttiva europea, modificando la legge n. 633 del 1941, Protezione del diritto d'autore, varie volte aggiornata.
Il 5 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo il quale prevede numerose novità, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione nel web.
Il ministero della Cultura, che ha tenuto numerose audizioni prima di perfezionare il testo poi entrato in Consiglio dei ministri, ha fornito sul sito una sintesi dello schema che, prima di diventare legge, dovrà essere sottoposto al parere del Parlamento, e poi nuovamente approvato dal governo. Seguiamo questa sintesi, in attesa del testo definitivo.
Responsabilità delle piattaforme per le violazioni di copyright. Le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, hanno l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).
Tutela del diritto d'autore per le pubblicazioni giornalistiche online. È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l'utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell'informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un'equa remunerazione per l'utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto altresì il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori.
Il diritto non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.
È rimessa all'AGCOM l'adozione di un apposito regolamento che individui i criteri per la determinazione dell'equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti.
Per tali ragioni viene introdotto l'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. Su tale adempimento vigila l'AGCOM che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato.
Maggiore e più concreta tutela degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori. Obbligo di trasparenza. Autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato da parte di AGCOM. Inoltre, detto inadempimento costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
Istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori possono pretendere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere.
Diritto dell'autore e dell'artista di revocare la licenza esclusiva di sfruttamento dei propri diritti relativi a un'opera in caso di mancato sfruttamento.
Introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.
Estensione delle tutele. Anche gli spettacoli teatrali in streaming vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti. La tutela dei diritti è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l'adattatore dei dialoghi.
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