Era il 15 aprile 2019 quando il Consiglio dell'Unione europea approvava la Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore (o copyright), dando termine per il recepimento da parte degli Stati membri il 7 giugno 2021. Finora l'hanno fatto la Francia, la Cechia e l'Ungheria. L'Italia ha fatto adesso il primo passo, con l'approvazione definitiva in Senato il 20 aprile 2021, della legge delega.
Anche in Europa la direttiva ha avuto un lungo percorso. Presentata nel 2016, è stata approvata nel 2019, in Consiglio con il voto contrario di sei stati, e l'Italia era uno di questi. All'Europarlamento le delegazioni del Movimento 5 Stelle e della Lega avevano votato contro.
Ora la legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", riguarda il recepimento di 18 direttive e l'adeguamento della legislazione nazionale a 17 regolamenti. Tuttavia è sulla direttiva del diritto d'autore che ci soffermiamo, per la valenza che ha presso gli utilizzatori di notizie in internet.
Che cosa prevede la Direttiva europea. Vediamo prima quali sono gli obblighi che la Direttiva 2019/790 (articoli 15, 16, 17) pone agli Stati. Questi devono approvare leggi che contengano i seguenti principi:
1. Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online
Vi sono nuovi diritti concessi agli editori di giornali con sede nell'Unione per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico. I nuovi diritti non si applicano ai collegamenti ipertestuali e agli estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi derivati dagli utilizzi delle loro pubblicazioni.
2. Utilizzo di contenuti protetti da parte di piattaforme di condivisione di contenuti online
Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti per rendere disponibili al pubblico le opere caricate dai suoi utenti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, le piattaforme interessate devono compiere i "massimi sforzi" per assicurarsi che i contenuti non autorizzati non siano disponibili sui loro siti web.
Gli utenti possono caricare contenuti per utilizzi specifici con finalità di citazione, critica, rassegna, e possono avvalersi di un meccanismo di reclamo e ricorso in caso di controversie.
3. Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori)
Gli Stati membri provvedono a che gli autori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere i da parte di altri (ad esempio un editore), abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
Come sarà la legge italiana. uno specifico decreto legislativo. Vediamo cosa è scritto nell'articolo 9, seguendo l'illustrazione che ne fa il Dossier curato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.
- Prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2019/790, che - nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione - trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.
- Definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni.
- Definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della Direttiva 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi.
L'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva demanda agli Stati membri di provvedere affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
- Definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori.
L'articolo 16 della direttiva conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che - nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore - tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
- Definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza.
L'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione; b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) in ogni caso, aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).
Il legislatore delegato (cioè lo stato italiano) è chiamato a definire le attività descritte alle lettere a), b) e c), necessarie a ottenere lo scarico di responsabilità da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore.
- Individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure.
L'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.
Basta notizie gratis. Dunque, chi vuole riportare articoli di giornali deve pagare sia l'editore sia (attraverso questo) il giornalista. Questo è il diritto d'autore, secondo un principio che è già riconosciuto dalla legge n. 633 del 1941, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che ha avuto numerosi aggiornamenti, ultimo dei quali nel 2019, che è alla base della SIAE, l'ente che riscuote i diritti d'autore sulle opere di creatività, comprese le musiche che si suonano alle sagre.
Ora bisognava regolare il diritto d'autore sul web, cioè applicare anche qui il principio per cui un lavoro va retribuito, e chi usufruisce di tale lavoro deve pagare. Purtroppo il fatto che in rete si trovi quasi tutto gratis, cioè senza esborso di denaro, ha offuscato questo principio, ma solo per chi dimentica che quello che sembra gratis in realtà è pagato con la licenza di tracciare i propri dati e farne poi un ampio uso commerciale.
In replica a chi sostiene che così si limita la libertà di espressione, la legge delega consente i collegamenti ipertestuali e gli estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico. Però, appunto, impone di definire il concetto di "estratti molto brevi".
Bisogna cercare l'autore. Non regge l'obiezione "l'ho trovato su internet". Per pubblicarlo bisogna cercare l'autore, se non è immediatamente identificabile, chiedergli l'autorizzazione alla pubblicazione e, se lo chiede, pagarlo. Ciò vale massimamente per le foto.
Che cosa è liberamente riproducibile - Creative Commons (CC). Per proteggere gli autori che vogliono mettere a disposizione le loro creazioni rimanendone però proprietari, c'è Creative Commons (CC), un'organizzazione no-profit nata negli Stati Uniti nel 2001, con l'intento di adattare i principi di diritto d'autore alle utilizzazioni on line delle opere dell'ingegno e diffondere la cultura della condivisione in tutto il mondo. Durante la discussione del disegno di legge delega in Commissione Politiche dell'Unione europea, il Capitolo italiano di Creative Commons è stata chiamato in audizione, e ha rilasciato una relazione dalla quale traiamo alcuni brani.
"Creative Commons collabora con istituzioni pubbliche e soggetti privati, concentrando la propria attività nella promozione e nel sostegno di progetti operanti nell'ambito dell'open access, open education e open science. A tal fine, CC fornisce agli utenti sei tipologie di licenze di diritto d'autore, gratuite e facili da usare, ciascuna delle quali richiede l'attribuzione della paternità e consente la scelta di concedere o meno la facoltà di utilizzare l'opera per fini commerciali e/o il diritto di modificare l'opera originale, eventualmente condizionando la condivisione dell'opera derivata con l'adozione della stessa licenza CC con la quale è stata pubblicata l'opera originale (clausola c.d. condividi allo stesso modo). Le licenze CC semplificano le modalità di condivisione del lavoro creativo e garantiscono che le informazioni sul regime di tutela del diritto d'autore (sia morale sia patrimoniale) siano visibili e facili da reperire".
Per saperne di più
Direttiva (Ue) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale