Il Senato,
preso atto del programma di lavoro della Presidenza italiana dell'Unione europea;
considerato che
l'articolo 44 della Costituzione assicura un carattere di "preminente interesse nazionale" all'intervento nelle zone montane;
l'attuale definizione di "zone montane" da parte dell'Unione Europea è legata ai criteri dell'altitudine, con periodo vegetativo fortemente abbreviato, ed alla forte pendenza nella maggior parte del territorio, equiparando inoltre alle zone montane le aree a nord del 62° parallelo;
il regime di intervento comunitario assimila la montagna alle aree depresse, sostanzialmente inserendola nelle zone Obiettivo n.1 e n.2;
impegna il Governo a sostenere in sede comunitaria e come presidente di turno dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003:
- una nuova definizione di zone montane legata anche a fattori quali l'isolamento dai centri urbani e dalle aree economicamente e socialmente più attive; la scarsità e l'invecchiamento della popolazione; l'eccessiva dipendenza dall'agricoltura; la fragilità dei suoli e degli equilibri ambientali;
- un regime di intervento diverso da quello previsto per le aree depresse, che riconosca la "specificità" della montagna a fronte di fattori esogeni non modificabili e che garantisca uno sviluppo economico sostenibile nell'ambito di un intervento comunitario permanente e non legato alle temporanee congiunture economiche o a fattori connessi al ciclo economico;
- l'inclusione degli aiuti concessi dagli Stati alla montagna tra quelli non lesivi del principio della concorrenza, previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce l'Unione al fine di favorire la crescita economica delle aree in ritardo di sviluppo ed a promuovere la conservazione del patrimonio sociale, culturale ed ambientale.
ROLANDIN, BEDIN e altri
10 luglio 2003
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