CAVALLARO, BATTAGLIA GIOVANNI, BATTISTI, BEDIN,
BONFIETTI,
BATTAFARANO,
CALVI,
CREMA,
DATO,
DENTAMARO,
DE PETRIS,
DE ZULUETA,
FASSONE,
GUERZONI,
IOVENE,
LONGHI,
MALABARBA,
MARINI CESARE,
MARINO LUIGI,
MARITATI,
MARTONE,
MONTICONE
SODANO TOMMASO,
TONINI,
TREU,
VERALDI,
VIVIANI -
Il Senato, premesso che:
- l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale è sempre più rivolta alle condizioni di trattamento dei prigionieri catturati nel corso dell'operazione Enduring Freedom ed attualmente detenuti nel "Camp X-Ray" nella base navale di Guantanamo, nell'isola di Cuba;
- che l'Amministrazione americana, ritenendo tali prigionieri "enemy combatants" nega nei loro confronti l'applicazione delle convenzioni internazionali in tema di trattamento dei prigioneri di guerra e sottopone gli stessi a durissime condizioni di prigionia;
- che tali condizioni sono state descritte in numerosi reportage di stampa, apparsi anche in Italia (cfr. La Repubblica del 13 luglio 2003);
- che alle inumane condizioni di prigionia si aggiunge anche la possibilità ventilata da settori dell'Amministrazione U.S.A. di ricorrere a "processi" ai detenuti completamente difformi dagli standard accettati negli ordinamenti liberal-democratici - ai quali senza ombra di dubbio appartiene lo stesso ordinamento degli Stati Uniti d'America - tra i quali si segnala: l'impossibilità di accedere al fascicolo dell'accusa, l'esclusione della pubblicità del dibattimento, la registrazione dei colloqui tra imputati e difensori, la non appellabilità della condanna;
- che tali deviazioni dai principi che reggono gli ordinamenti ispirati al principio dello stato di diritto ha suscitato la preoccupazione e la critica di un'istituzione autorevole e sicuramente non accusabile di spirito anti-americano quale è l'American Bar Association (ABA), nella sua Raccomandazione alla Camera dei Rappresentanti del 10 febbraio 2003;
- che anche l'Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso la propria preoccupazione (comunicato stampa del 14 luglio 2003) in ordine al rispetto dei diritti umani - e tra questi del diritto di difesa - all'interno della Base di Guantanamo;
- che il rispetto dei diritti fondamentali degli individui - ancorché responsabili dei crimini più efferati - costituisce una pre-condizione basilare della liberal-democrazia testimoniata dalle molteplici convenzioni internazionali e dallo stesso diritto internazionale consuetudinario, nelle sue attuali tendenze;
- che gli stessi Stati Uniti d'America hanno sottoscritto le più importanti convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e la stessa giurisprudenza costituzionale americana ha fissato dei luminosi punti fermi sulla non comprimibilità, oltre certi limiti, dei diritti dell'uomo ("war power" cannot be invoked as a talismanic incantation… Even the war power does not remove constitutional limitations safeguarding essential liberties. Così, tra le altre, United States v. Robel, 398, U.S. 258, 264 (1967));
- che tra i diritti fondamentali incomprimibili si staglia quello di difesa, il quale costituisce lo strumento essenziale per la salvaguardia degli altri, e che non può essere degradato oltre certi limiti, pena la trasformazione dello stesso "processo" in una mera procedura amministrativa discrezionalmente gestita dal potere esecutivo;
- che è proprio la comunanza di valori e di principi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America - dato indiscutibile e certo - ad imporre, in spirito di fraterna amicizia e leale collaborazione, l'attivazione del Governo italiano presso l'Amministrazione degli Stati Uniti d'America affinchè questa si avveda dei gravi pericoli insiti nel proprio comportamento, in grado di costituire un precedente per altri Paesi;
IMPEGNA IL GOVERNO
ad adottare ogni iniziativa utile, in sede di rapporti bilaterali Italia-U.S.A., ed in sede di organizzazioni internazionali affinché ai prigionieri della Base di Guantanamo siano assicurati i diritti fondamentali assicurati dalle Convenzioni internazionali ed in specie il diritto di difendersi adeguatamente dalle accuse loro mosse.
15 luglio 2003
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