IN PARLAMENTO |
Messaggio alle Camere del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi Pluralismo e imparzialità dell'informazione la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessità avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla società civile. Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell'Unione Europea, è accolto in leggi dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale. Il tema investe l'intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelediffusione e richiede un'attenta riflessione sugli apparati di comunicazione anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale. Il mondo appare sempre più un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l'editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni. Per quanto riguarda il settore della stampa, la legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa limiti precisi alle concentrazioni e detta norme puntuali per la loro eliminazione ove esse vengano a costituirsi. Secondo i dati forniti dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua Relazione annuale sull'attività svolta, presentata il 12 luglio scorso, i limiti posti dalla legge alle concentrazioni in materia di stampa risultano rispettati. Per quanto concerne l'emittenza televisiva, dopo la sentenza n. 826 del 1988, nella quale la Corte Costituzionale affermava che il pluralismo "non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato", il Parlamento approvò la legge 6 agosto 1990, n. 223, per disciplinare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si tratta della prima legge organica che, nel suo articolo 1, dopo aver affermato il preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, definisce i principi fondamentali del sistema: "il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione". La successiva legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ha dettato norme con le quali ha precorso, con lungimiranza, il tema della cosiddetta "convergenza multimediale", tra telecomunicazioni e radiotelevisione, attribuendo all'Autorità indipendente competenza su entrambi i settori. Dato essenziale della normativa in vigore è il divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli oggettivi all'effettivo esplicarsi del pluralismo. La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell'arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione. Questi principi hanno avuto conferma nell'aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle precedenti decisioni, ha ribadito l'imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione deve essere "qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". Tale sentenza è particolarmente significativa là dove pone in rilievo che la sola presenza dell'emittenza privata (cosiddetto pluralismo "esterno") non è sufficiente a garantire la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure "sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche" (cosiddetto pluralismo "interno"). I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati richiamati e hanno trovato sistemazione organica in quattro recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, che dovranno essere recepite dai Paesi membri entro il luglio del 2003. Il contenuto di queste Direttive è in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, nel secondo comma dell'articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media. Nelle premesse di tali Direttive sono indicate le finalità di una politica comune europea in materia di informazione. Viene, in particolare, definito il concetto di libertà di espressione, precisando che questa "comprende la libertà di opinione e la libertà di trasmettere informazioni e idee, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo". In particolare, nella Direttiva denominata "Direttiva quadro": - viene specificato che "la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori"; - si fa obbligo agli Stati membri di "garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni"; - è riservato grande spazio all'assetto del mercato e all'esigenza di assicurare un regime concorrenziale. * * *
Nel volgere di pochi anni anche l'Italia disporrà delle nuove possibilità che l'evoluzione della tecnologia mette a disposizione dell'emittenza radiotelevisiva. Questo sviluppo produrrà un allargamento delle occasioni di mercato e rappresenterà un freno alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti, pur nella necessaria considerazione delle dimensioni richieste dalle esigenze della competizione nell'ambito del più ampio mercato europeo e mondiale. * * *
Onorevoli Parlamentari, * * *
Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali:
- specificazione normativa - tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione - dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale;
Onorevoli Parlamentari, 23 luglio 2002 |
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30 luglio 2002 pa-011 |
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