Decreto taglia spese Nei Comuni minori consulenze "libere"
Il vincolo alla riduzione delle spese per gli incarichi di consulenza, di collaborazione e per le spese che gli enti sostengono per la rappresentanza e per i convegni non si applica ai comuni di ridotte dimensioni demografiche e agli altri enti locali (comunità montane, unioni di comuni, eccetera). L'applicazione è infatti limitata ai soli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Cioè agli enti che sono soggetti al patto di stabilità. Di conseguenza, sono da considerare limitati a questi soli enti anche i nuovi vincoli procedurali posti dal provvedimento e connessi alle modalità di affidamento di tali incarichi. Il comma 11 dell'articolo 1 del Dl 168/2004 precisa che la necessità di effettuare i tagli si applica agli incarichi ad alto contenuto di professionalità, conferiti sulla base dell'articolo 110, comma 6 del Dlgs 267/2000, cioè il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questa è la norma base che legittima il conferimento di incarichi di consulenza da parte delle autonomie locali. Ed è questa la norma di carattere generale che consente a comuni e province il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative, una forma di rapporto che è quindi da considerare completamente diversa dal lavoro subordinato, anche se spesso la sua utilizzazione è effettuata in misura eccessivamente estensiva. Esistono però anche altre disposizioni che consentono agli enti locali di conferire incarichi, ad esempio l'articolo 17 della legge 109/1994 che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità in esso definite, di conferimento di incarichi di progettazione di opere pubbliche. Quindi, tale tipo di incarichi si devono considerare al di fuori dell'ambito di applicazione dei tagli, visto che si fonda su una norma di tipo speciale. Così vanno anche considerati gli incarichi previsti da altre disposizioni di legge aventi un analogo carattere di specialità, quali ad esempio quelli per il patrocinio legale in sede di contenzioso. Un'occasione che, sulla scia delle positive esperienze già realizzate nei mesi scorsi per il contratto del personale degli enti locali e per la manovra finanziaria, consente di porre gratuitamente e senza particolari formalità quesiti agli esperti del servizio Anci Risponde, di avere in tempo reale le risposte e di potere consultare i quesiti di interesse generale raccolti in modo sistematizzato in una specifica banca dati. Gli operatori degli enti locali sono richiamati dal provvedimento al rigido rispetto degli obblighi di motivazione e di limitazione ai soli casi in cui il conferimento degli incarichi è previsto da norme di legge ovvero nei quali si è in presenza di eventi straordinari. La norma stabilisce un obbligo di comunicazione ai revisori dei conti e ai soggetti che effettuano il controllo interno, quindi, in particolare a coloro che presiedono al controllo di gestione. Attenzione a rispettare questo insieme di adempimenti: la loro inosservanza costituisce infatti causa di responsabilità erariale. Occorre anche evidenziare che queste restrizioni devono essere oggetto di una specifica direttiva che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e province devono adottare nei confronti delle società il cui capitale sia interamente pubblico; tale direttiva deve essere inviata per conoscenza alla Corte dei Conti. Da ultimo, va segnalata l'iniziativa della Regione Campania, la cui Giunta regionale (su proposta del presidente, Antonio Bassolino), ha approvato ieri una delibera con la quale si propone ricorso alla Corte costituzionale proprio contro il decreto legge 168/04. Fra le motivazioni del ricorso la Campania ha affermato che la norma "interviene sulla formazione dei bilanci regionali e invade la sfera di competenza legislativa delle Regioni, non limitandosi a individuare tagli della spesa e misure volte al suo contenimento ma decidendo a livello centrale quali, e in che misura, siano le spese che le Regioni, ma anche gli Enti Locali, devono tagliare".
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