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RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
3 settembre 2004
di Arturo Bianco

Tagliaspese - Obbligo di aderire alle convenzioni Consip per le forniture di beni e servizi
Enti locali, acquisti vincolati
Esonerati i Comuni con meno di mille abitanti - Più competenze a dirigenti e responsabili

I Comuni, le Province e gli altri Enti locali hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzarne le relative condizioni per gli acquisti di beni e servizi.
É questo uno dei vincoli fissati per gli Enti locali e più in generale per le Pubbliche amministrazioni dal decreto legge 168/2004, il cosiddetto decreto "tagliaspese". Proprio su questo decreto legge (si veda il box riportato a fianco) si svolgerà l'8 settembre un forum online organizzato da Anci, Ancitel e Sole-24 Ore che riprende le analoghe iniziative che sono state realizzate nei mesi scorsi sul contratto del personale del comparto Regioni autonomie locali e sull'applicazione della manovra finanziaria.
L'ambito di applicazione del nuovo obbligo. Sono esenti dall'osservanza del nuovo obbligo per l'acquisto di beni e servizi i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ovvero, se montani, fino a 5mila abitanti. Il calcolo della popolazione deve essere effettuato sulla base delle previsioni che sono contenute nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, all'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 267/2000. Si deve, cioè, fare riferimento alla situazione esistente al penultimo anno precedente, quindi il 31 dicembre 2002. Le disposizioni parlano di Comuni montani, senza escludere quelli che lo sono in modo parziale.
Il ruolo dei dirigenti. Le nuove disposizioni non impongono l'automatica adesione alle convenzioni Consip, ma mettono i dirigenti e i responsabili davanti all'alternativa di aderire o utilizzare le condizioni che sono previste dalle stesse convenzioni per gli acquisti effettuati direttamente.
Occorre evidenziare che l'obbligo si estende anche ai beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni: una precisazione che è finalizzata a evitare "aggiramenti" del vincolo e che responsabilizza direttamente i vertici burocratici dell'ente ad attestare la eventuale non comparabilità del bene.
La ratio dell'obbligo. L'obiettivo del nuovo vincolo è chiaro: realizzare risparmi di spesa, perseguiti attraverso un impegno diretto dei dirigenti e dei responsabili. Questi, infatti, sono chiamati ad attestare con una dichiarazione sostitutiva di avere rispettato le nuove disposizioni. E la violazione delle regole che sono state previste con il decreto legge rappresenta causa di responsabilità amministrativa: nell'eventuale giudizio la Corte dei conti dovrà calcolare il danno erariale sulla base della differenza tra il prezzo di effettivo acquisto e quello della convenzione Consip.
La formulazione della disposizione è tale da far ritenere, verosimilmente, che in caso di violazione ricorrano gli estremi, almeno, della colpa grave e che non si potrà invocare l'esimente della buona fede o della non chiarezza o dell'ignoranza della disposizione.
La norma dispone, dunque, una forte valorizzazione del ruolo dei soggetti che nell'ente presiedono al controllo di gestione, che dovranno ricevere le dichiarazioni dei responsabili e dei dirigenti sul rispetto delle nuove regole. Il che li pone nelle condizioni di dover esercitare forme di controllo, anche a campione. Essi dovranno redigere una relazione sui risparmi di spesa così realizzati. La relazione andrà, poi, sottoposta alla Giunta e dovrà essere resa pubblica attraverso il sito Internet dell'ente. E, questi soggetti, nello svolgimento di tali compiti, potranno chiedere chiarimenti direttamente al ministero dell'Economia e delle finanze.

I nuovi vincoli
Cosa prevede per gli Enti locali il Dl 168/2004

Il nuovo obbligo. I Comuni, le Province e in generale le Pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzarne le relative condizioni per gli acquisti di beni e servizi. Le nuove disposizioni non impongono, però, l'automatica adesione alle convenzioni Consip ma mettono i dirigenti e i responsabili davanti all'alternativa di aderire o utilizzare le condizioni dalle stesse previste per gli acquisti effettuati direttamente.
A chi non si applica. Sono esonerati dall'obbligo i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ovvero, se montani, fino a 5mila abitanti. Il calcolo della popolazione deve avvenire sulla base dell'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali). Si deve, dunque, fare riferimento alla situazione esistente al penultimo anno precedente, quindi al 31 dicembre 2002

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3 settembre 2004
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