Per acquisire beni e servizi le autonomie devono utilizzare le condizioni della Spa statale Enti locali, acquisti con la Consip
É una stretta a tutto campo quella che il decreto legge 168 "regala" agli enti locali. Se ne comprime la capacità di spesa; si pongono limitazioni alla loro autonomia nella scelta dei contraenti per l'acquisto di beni e servizi; si rafforza il peso del controllo di gestione; si limita la possibilità di conferire incarichi di consulenza. Il testo definitivo modifica i tagli di spesa rispetto al testo originale del provvedimento, ma impone comunque a tutti i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e alle Province di apportare correzioni ai propri documenti finanziari. Correzioni che, verosimilmente, andranno effettuate entro il mese di settembre in sede di deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Il nuovo testo del Dl prevede che tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità debbano tagliare del 10% rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2001/2003 le previsioni relative agli acquisti di beni e servizi. Tale nozione ha preso il posto di quella, meno ampia, ma sicuramente molto più indeterminata, di "consumi intermedi" contenuta nel testo originale del provvedimento. Si continua a disporre l'esclusione da tali tagli della spesa "dipendente dalla prestazione di servizi correlata a diritti soggettivi dell'utente". L'Anci, in una propria nota metodologica, suggerisce che le spese da escludere sono: quelle relative ai servizi indispensabili (decreto del ministero dell'Interno 28 maggio 1993; quelle per la sanità, la sicurezza, la scuola e gli interventi di carattere sociale, perché in tal senso dispone lo stesso decreto, e quelle collegati alla erogazione di servizi disposta sulla base di norme di legge statali e regionali. Una correzione di notevole rilievo apportata dal Parlamento limita per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2003 e che, per l'andamento di cassa, lo hanno rispettato anche fino allo scorso 30 giugno l'ambito di applicazione del taglio solo alla spesa non ancora impegnata attraverso la stipula di contratti. In materia di acquisti di beni e servizi, si "rivitalizza" il ruolo delle convezioni Consip: esse non sono più limitate solo al rilievo nazionale e i singoli enti devono aderirvi ovvero utilizzarne le condizioni per gli acquisti effettuati direttamente. In altri termini, con l'eccezione dei comuni fino a mille abitanti e, se montani, fino a 5mila si ritorna alla situazione precedente la legge finanziaria 2004. I responsabili sono tenuti ad informare i soggetti preposti al controllo interno degli acquisti effettuati e a rendere una dichiarazione sostitutiva sul rispetto del vincolo di utilizzazione delle convenzioni Consip o delle sue condizioni. La mancata osservanza di tali prescrizioni è fonte di responsabilità contabile. La norma opera per gli enti locali una stretta del 10% sulla spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, nonché delle spese per relazioni pubbliche, convegni, uffici all'estero e missioni. Tale stretta non opera sulle assunzioni di personale a tempo determinato, ivi compresi gli incarichi dirigenziali, né sugli uffici di staff. Essa comprende invece la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative. Gli enti, con un motivato provvedimento del sindaco, possono a fronte di ragioni eccezionali, superare tali limiti.
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