Piccoli Comuni / La novità Più responsabilità anche al part-time Ampliata la flessibilità organizzativa degli enti
L'ipotesi di accordo ha apportato un'interessante modifica all'articolo 4 del Ccnl del 14 settembre 2000 dopo il comma 2 il comma 2-bis. Tale norma prevede che i Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative, derivanti dall'ordinamento vigente nell'Ente, potranno individuare la posizione organizzativa o le posizioni organizzative la cui responsabilità potrà essere conferita anche al personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, a tempo parziale, di durata uguale o superiore al 50% del rapporto a tempo pieno (tempo parziale da 18 a 35 ore). L'individuazione delle posizioni organizzative a part-time sarà quindi correlata alle sole esigenze organizzative dell'Ente e non potrà essere concessa a richiesta del dipendente interessato, per sue esigenze personali e comunque senza l'assenso dell'amministrazione. Con atti successivi, di competenza della Giunta Comunale, gli Enti dovranno individuare per quali posizioni organizzative, tra quelle stabilite nella propria struttura organizzativa, potrà essere conferito dal Sindaco un incarico di responsabilità anche ad un dipendente con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato ma a tempo parziale la cui prestazione lavorativa sia pari o superiore al 50% della prestazione prevista per un tempo pieno. Il sindaco successivamente procederà al conferimento dell'incarico della relativa responsabilità, secondo le vigenti norme in materia, per la durata che sarà prevista nella relativa determina sindacale, mai comunque superiore alla durata del proprio mandato. In tale caso il principio generale del riproporzionamento percentuale del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a part-time, rispetto a quello previsto per il tempo pieno, trova applicazione oltre che per quanto concerne tutte le altre voci di trattamento economico, anche per quanto concerne la retribuzione di posizione, che potrà essere erogata in misura ridotta rispetto a quella di un dipendente a tempo pieno e commisurata proporzionalmente rispetto alla durata della prestazione lavorativa del part-time stesso. Rimane comunque valido il principio per cui le eventuali prestazioni eccedenti la durata del part-time non potrebbero essere nella fattispecie né recuperate né compensate, in quanto la retribuzione di posizione e di risultato dovrebbe compensare una simile fattispecie, come già avviene per gli incaricati di posizioni organizzative a tempo pieno.
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