Giurisprudenza - Bocciata la richiesta di ricevere gli atti al proprio domicilio Il consigliere non può chiedere che la delibera gli arrivi a casa Per il Tar della Sardegna i documenti restano in ufficio
Un consigliere comunale ha impugnato davanti al Tar la delibera del Consiglio che ha approvato il bilancio di previsione, sostenendo che il bilancio e gli atti allegati dovevano essere messi a disposizione prima della seduta, anche con l'invio di copia di tutta la documentazione presso il domicilio dei consiglieri. Il Tribunale amministrativo per la Sardegna (sentenza del 5 giugno 2003, n. 6899) ha respinto il ricorso, affermando nella motivazione che "nessuna norma impone che detti atti debbano essere inviati al domicilio ai consiglieri prima dell'adunanza consiliare", e che soltanto "la loro mancata messa a disposizione dei consiglieri nei locali degli uffici comunali nei giorni precedenti la data fissata per l'adunanza consiliare avrebbe comportato l'illegittimità della delibera impugnata". La sentenza è importante e merita qualche riflessione, perché vi sono oggi nuovi problemi sugli atti che debbono o possono essere recapitati al domicilio dei consiglieri. In questa controversia i giudici hanno puntualmente applicato l'articolo 39, comma 4 del Testo unico 267/2000, che stabilisce che "il presidente del Consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". L'informazione "adeguata" e "preventiva" consiste nel mettere a disposizione la documentazione necessaria presso gli uffici comunali, e non si fa alcun riferimento all'invio della documentazione a domicilio dei consiglieri. La sentenza è, per questo profilo, puntuale ed esatta. In contrario a quanto esposto si potrebbe però obiettare che le "convocazioni" per le sedute degli organi consiliari (contenenti l'ordine del giorno) devono essere consegnate al domicilio dei consiglieri da parte del messo comunale (articolo 273 tu enti locali e articolo 125, Rd 148/15). Quindi anche la documentazione relativa alle delibere che saranno assunte dovrebbe essere consegnata al domicilio dei consiglieri. Ma questa obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, una cosa è l'invio a domicilio del foglio della "convocazione" delle sedute consiliari, contenente l'ordine del giorno. Altra e ben diversa cosa è l'invio a domicilio di copia di tutta la documentazione, che può essere di notevole mole. Il problema che può sorgere è se il regolamento sul funzionamento del Consiglio possa prevedere l'invio a domicilio della documentazione. Alcuni comuni hanno già previsto questa possibilità, giustificandola con l'argomento che in questo modo si dà la possibilità ai consiglieri di esaminare la documentazione nelle ore serali o nei giorni festivi, quando gli uffici comunali (o provinciali) sono chiusi. Oggi questa possibilità è legittimata anche dal nuovo articolo 117, comma 6, della Costituzione, che ha ampliato in misura considerevole lo "spazio" dei regolamenti locali. Ma vi è un punto che deve essere tenuto presente. Il Testo unico sugli enti locali stabilisce (articolo 7) che i regolamenti comunali e provinciali devono "rispettare" i principi fissati dalla legge> (articolo 7 Testo unico degli Enti locali) e tra questi principi vi è quello dell' "economicità" dell' attività amministrativa (articolo 1, legge 241/90). Ne deriva che il regolamento può disciplinare l'invio a domicilio della documentazione, ma i singoli Comuni e le singole Province dovranno stabilire se l' invio a domicilio dei consiglieri della copia di "tutta" la documentazione comporti un aggravio di spese e - anche in relazione alla situazione economica dell'ente - contrasti con il principio di "economicità" dell' attività amministrativa. La soluzione del problema sta perciò nel regolamento sul funzionamento del Consiglio, con l'importante conseguenza che se non vi è questa previsione regolamentare, l'invio della documentazione al domicilio dei consiglieri è illegittimo.
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