Dopo la Finanziaria 2002 Comuni "esentati" Al personale scolastico la sorveglianza in mensa
Nonostante la chiarezza delle norme ancora si discute sull'articolo 35, della Finanziaria 2002: Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche, finalizzato a chiarire i compiti dei collaboratori scolastici dopo il trasferimento. E sorprendentemente le scuole continuano a sostenere la necessità delle convenzioni persino dopo la sottoscrizione del contratto del comparto scuola 2002-2005 in cui in particolare l'area As e A, ha assunto "l'assistenza all'handicap, per i compiti di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 46". I Comuni mantengono la disponibilità ad accordi e hanno confermato la loro presenza al tavolo che il Miur sta riaprendo sulle cosiddette funzioni miste, ma nella generale riduzione di risorse, processo aggravato dalla Finanziaria 2004, non è pensabile che ricada solo su di loro il peso per garantire all'utenza i servizi già attivati, nonché per supportare e sviluppare l'autonomia scolastica.
Il servizio di refezione
Dall'anno scolastico 1998/99 il Comune si è impegnato a organizzare il servizio di refezione e di assistenza alla refezione. Abbiamo, però, necessità di fare chiarezza sulla titolarietà dello stesso al fine di definire con certezza le responsabilità.Chiediamo pertanto se l'orario di mensa sia da considerare a tutti gli effetti orario scolastico e di chi sia la titolarietà, e conseguentemente la responsabilità. Le funzioni relative alle mense scolastiche sono state attribuite ai comuni dagli articoli 45 e 46 del Dpr 616/77 che soppressero i Patronati scolastici. Con la trasformazione delle attività pomeridiane da dopo-scuola a tempo pieno o modulare, la refezione scolastica è entrata nel sistema del diritto allo studio, che sarebbe precluso qualora i ragazzi dovessero interrompere l'attività scolastica per pranzare a casa. Per questi interventi del diritto allo studio, le norme prevedono che ogni trasformazione dell'attività didattica che comporti un ampliamento dei servizi debba essere preceduta dall'accordo con l'ente locale erogatore dei servizi stessi. Tenuto conto che il Comune deve assicurare il servizio della mensa per gli insegnanti statali durante l'orario di utilizzazione della mensa stessa degli alunni,si ritiene che il servizio di assistenza educativa sia a carico dello Stato.
L'acquisto degli arredi É pervenuta la richiesta di una scuola elementare di un altro Ente locale, con la quale viene chiesto di provvedere all'acquisto di arredo scolastico da destinare a un alunno disabile, frequentante quella scuola, ma residente nel nostro territorio. Riteniamo che il criterio della residenza debba essere applicato, in caso di assegnazione del personale educativo di appoggio all'alunno disabile, trattandosi di prestazione ad personam e non in questo caso. É corretta la nostra interpretazione? A nostro parere, la richiesta della direzione scolastica diretta a ottenere l'integrazione dell'arredo scolastico va inoltrata al Comune dove ha sede il relativo edificio scolastico, stante la irrilevanza giuridica derivante dall'appartenenza in termini di residenza anagrafica del soggetto interessato alla fruizione dell'arredo, ed è pure irrilevante la circostanza che nella specie si tratti di un alunno portatore di handicap. A monte della frequenza nella scuola di un alunno residente in altro Comune, esistono autorizzazioni della competente autorità scolastica che per l'appunto presuppongono l'esistenza di adeguate strutture per coprire la maggiore esigenza derivante dalla frequenza di alunni non residenti nel Comune.
La fruizione gratuita del pasto Si chiede un parere circa l'individuazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione del pasto gratuito in relazione alle attività di vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche. Da una prima lettura dell'articolo 35 della legge Finanziaria sembrerebbe che i nuovi titolari di tale diritto siano i collaboratori scolastici e non più gli insegnanti. L'articolo 35 della legge Finanziaria per l'anno 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha riaperto il dibattito sulle funzioni dei collaboratori scolastici. Al riguardo è stato avviato un confronto ancora in corso tra Anci e il ministro dell'Istruzione per la revisione del protocollo d'intesa del 27 settembre 2000. Al collaboratore scolastico, e quindi alla scuola, compete "l'ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni". Questa disposizione rende chiaro e vincolante lo svolgimento dell'assistenza all'alunno durante la consumazione del pasto. Aiutare a tagliare la carne e la frutta, a versare l'acqua o a lavare le mani dopo il pasto sono tutte mansioni ora sicuramente esigibili dal collaboratore scolastico.
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