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RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
17 novembre 2003
di Sergio Trovato

Giurisprudenza - A carico dell'ente la prova della destinazione dell'immobile
Solo se l'edificio è istituzionale è possibile l'esenzione dall'Ici
Per la Corte di cassazione i consorzi liberi dal tributo

Non spetta l'esenzione Ici se l'ente pubblico non fornisce la prova che l'immobile è destinato esclusivamente a compiti istituzionali. Lo ha deciso la Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003, la quale ha ritenuto che, in base ai principi generali in tema di onere della prova, spetta al contribuente dimostrare quale è in concreto la destinazione istituzionale dell'immobile per poter usufruire del beneficio fiscale.
L'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede che sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra questo tipo di enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Di recente, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina del tributo. É stato previsto che l'esenzione per gli immobili destinati ai compiti istituzionali si applica sia ai consorzi tra enti territoriali, che a quelli costituiti tra questi ultimi e altri enti che sono considerati individualmente esenti ai fini Ici.
L'articolo 31, comma 18, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002), estende l'esenzione agli immobili posseduti dai consorzi costituiti non soltanto tra le Regioni, le Province e i Comuni, ma anche a quelli tra tali enti e gli enti non territoriali, quali, a esempio, le Camere di commercio, industria e artigianato.
La nuova disposizione amplia quindi le ipotesi di esenzione e chiarisce alcune questioni che avevano formato oggetto di esame da parte della giurisprudenza. Infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3869 del 15 marzo 2002, aveva stabilito che erano soggetti all'Ici i consorzi tra enti pubblici, a meno che non fossero costituiti in modo esclusivo da enti pubblici territoriali.
A giudizio della Cassazione, se il legislatore avesse voluto esentare tutti i consorzi, oltre ai consorzi tra enti territoriali, avrebbe previsto espressamente anche quelli tra enti non territoriali, quali quelli costituiti con le Camere di commercio, industria e artigianato. In tal caso, il differente trattamento ai fini dell'agevolazione tributaria era giustificato dalle diverse tipologie di enti che si possono consorziare e che, tra l'altro, possono diventare proprietari di beni diversi da quelli conferiti dagli enti pubblici consorziati.
La Finanziaria 2003 ha esteso invece l'esenzione anche ai consorzi costituiti con gli enti pubblici non territoriali. I criteri indicati dall'articolo 7 sono di carattere soggettivo e oggettivo e non è consentito ampliare l'elencazione tassativa dei soggetti esenti attraverso un'interpretazione estensiva o analogica, non consentita nella materia tributaria.
Pertanto, l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.
Un altro caso interessante mette in luce come la destinazione istituzionale sia decisiva ai fini dell'esenzione, anche quando si tratta di consorzi costituiti da enti territoriali. Al riguardo, la Commissione tributaria provinciale di Torino, Sezione 25, con la sentenza n. 91 del 24 gennaio 2002, ha affermato che anche il consorzio intercomunale di servizi non è soggetto al pagamento dell'Ici, in quanto esercita un'attività istituzionale e quindi gode dell'esenzione prevista dall'articolo 7.

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17 novembre 2003
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