In "Gazzetta" i decreti in applicazione della legge finanziaria Enti locali e Regioni: via alle assunzioni 2003
Regioni, Asl, comuni, province ed altri enti locali potranno procedere ad assunzioni di personale. Naturalmente, entro tetti limitati e senza che ne derivino nuovi oneri. Sono queste le principali conseguenze dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34 della legge Finanziaria 2003, legge n. 289/2002, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 14 ottobre. I due Dpcm, che riprendono i contenuti dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali dello scorso 19 giugno, consentono proprio alle Regioni ed agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale, (bloccate dall'inizio dell'anno), salvo che per i comuni inferiori a 5.000 abitanti. Tutti questi enti potranno effettuare limitate nuove assunzioni di personale a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2002. Per i comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e per le province oltre a 2 milioni di abitanti, la soglia massima che gli enti locali devono rispettare per le neoassunzioni è del 48% della spesa sostenuta per il personale cessato dal servizio nel 2002 . Per gli altri, tale tetto è fissato nel 50% del personale cessato nel 2002. Per quegli enti cui risulta un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente largamente superiore alla media nazionale, il limite è abbassato al 20% delle cessazioni dal servizio. Tuttavia, agli enti più piccoli è concessa la possibilità di superare il limite del 50 per cento. Per tutti gli enti locali è, in ogni caso, prevista la possibilità di procedere ad almeno un'assunzione e di arrotondare per eccesso il numero delle assunzioni in caso che dall'operazione scaturisca un risultato frazionario. Per quanto riguarda le Regioni, è contemplata la possibilità di assumere entro la soglia del 50% della spesa sostenuta per il personale cessato dal servizio. Mentre, per gli enti del servizio sanitario nazionale, le assunzioni sono possibili entro i tetti di spesa fissati dall'accordo raggiunto tra Governo e regioni l'8 agosto 2001. Tutti i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le province, le Regioni, gli enti regionali e del servizio sanitario nazionale devono rideterminare il proprio organico entro i parametri in vigore il 29 settembre 2002, cioè al momento dell'approvazione da parte del Governo della proposta di legge Finanziaria 2003. Sono esclusi da quest'obbligo le località terremotate, quelle dissestate, le unioni dei comuni e le comunità montane. Il Dpcm prevede che i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti possano, in alternativa, rideterminare il numero dei propri dipendenti entro il tetto della media nazionale in base al rapporto tra numero di assunti e popolazione.
|