<600 mila lavoratori> Al vigile spetta l'indennità di turno
Ai vigili urbani che espletino un servizio naturalmente caratterizzato da una rotazione di dipendenti, l'indennità di turnazione va corrisposta per tutte le ore antimeridiane e pomeridiane senza alcuna distinzione, e dunque anche quando il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio. Così, con riferimento alla regolamentazione di settore (Dpr 268/87), ha statuito la sentenza del Consiglio di Stato (sezione V) n. 5441/03 del 24 settembre 2003, condividendo l'interpretazione resa dal Tar Campania, secondo cui . Una volta, infatti, che la peculiarità delle funzioni attribuite alla Polizia municipale (che non tollerano soluzioni di continuità) consente pacificamente al Comune di prevedere un'articolazione della turnazione comprensiva anche dei giorni festivi e domenicali (si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato n. 338/94 e della Corte costituzionale n. 146/71), è indubbio il diritto degli interessati, nella misura in cui le loro prestazioni siano state effettivamente programmate sulla base di vere e proprie turnazioni, a invocare l'articolo 13 della normativa contrattuale di cui al Dpr 268/87, con il riconoscimento di un'indennità che risponde all'obiettiva esigenza di coprire il maggior disagio derivante dalla normale articolazione in turni dell'orario di servizio e che non sia dunque limitata, come invece aveva illegittimamente operato il Comune, al solo servizio prestato nelle ore pomeridiane. Non a caso, aggiunge il Consiglio di Stato in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché è una categoria di personale che svolge una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegato normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stato ritenuto che spettasse solo l'indennità di turnazione di cui all'articolo 13 del Dpr 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all'articolo 17 della stessa normativa, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale; e ciò, ovviamente, al fine di evitare l'indebita concessione di un doppio vantaggio economico. In conclusione, il disagio del dipendente di un ente locale, correlato alla possibilità che egli sia chiamato a espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per gli altri dipendenti, è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, a prescindere dagli orari in cui sia poi chiamato a prestare effettivamente servizio. Quindi l'indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno ricada in quella fascia oraria che è, per tutti gli altri dipendenti, di "ordinario" servizio.
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