NOVENTA No all'antenna per i telefoni di terza generazione Il decreto Gasparri bocciato dal Tar
E' un precedente destinato a fare giurisprudenza. Per la prima volta un tribunale amministrativo italiano ha dichiarato l'inapplicabilità del decreto Gasparri in materia di antenne per la telefonia mobile. Con l'ordinanza depositata il 24 luglio i giudici della seconda sezione del Tar del Veneto hanno respinto la domanda di sospensiva della società milanese "H3G", titolare delle concessioni per le stazioni radio base Umts, bloccando l'installazione dell'impianto in un'area a destinazione rurale del Comune di Noventa. In attesa della discussione di merito, fissata a dicembre, l'amministrazione comunale, rappresentata dall'avvocato Matteo Ceruti, si è aggiudicata il primo round. Per il Tar Veneto il decreto legge 198/2002 risulta allo stato inapplicabile. Non può essere esteso a tutte le infrastrutture di comunicazione ma esclusivamente agli impianti dichiarati "strategici" sulla base della legge obiettivo del 2001 che ha sbloccato l'iter delle principali opere pubbliche (Mose, tangenziale di Mestre, ponte sullo Stretto). Il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, avrebbe dovuto individuare il programma annuale degli interventi. In realtà la delimitazione del campo applicativo della legge non è mai avvenuta. Tra gli impianti "strategici" non vengono ricompresi gli impianti delle telecomunicazioni. Lo stesso Cipe subordina la localizzazione delle antenne ad un'intesa preventiva con le Regioni. In assenza di direttive superiori - ha sentenziato il Tar - i Comuni non devono far altro che applicare le norme fissate dai Piani Regolatori e dai regolamenti urbanistici. Proprio su quest'aspetto è stato incentrato il controricorso del Comune. Nel 2001 sono state individuate due aree per l'installazione di stazioni radio base. Il regolamento ha escluso ubicazioni diverse. La società "H3G" avrebbe voluto collocare l'impianto in un campo di via Marezzane, sulle fondazioni di una vecchia antenna di Blu. Peccato che in un raggio di duecento metri da quel terreno agricolo vi siano quaranta abitazioni.
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