Noventa ha vinto un round sul decreto Gasparri Stop del Tar ad "antenna selvaggia" La legge non ha individuato le aree "strategiche"
Clamorosa ordinanza della Sezione II del Tar Veneto che, accogliendo la tesi del Comune di Noventa, dichiara non operativo il decreto legislativo n. 198/2002 (più noto come decreto Gasparri) sulle infrastrutture di telefonia non operativo. In breve la vicenda è la seguente. Il Comune elabora ed approva una variante al Piano regolatore generale contenente un piano di localizzazione delle antenne che prevede tre aree del territorio comunale destinate all'ubicazione delle stazioni radio base. Un gestore di telefonia presenta al Comune denuncia di inizio attività per l'insediamento di una stazione radio base in un'area non prevista dal piano di localizzazione, invocando l'applicazione del decreto Gasparri che consente l'installazione delle antenne in qualsiasi parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Il Comune a sua volta respinge la denuncia di inizio attività sostenendo che è necessaria la concessione edilizia e che l'area interessata non è ricompresa tra quelle individuate dalla variante al Prg. Il gestore allora propone ricorso al Tar e chiede contestualmente la sospensione del provvedimento comunale, lamentando il pericolo di gravi danni economici e d'immagine. Il Comune replica costituendosi in giudizio con l'avvocato Matteo Ceruti che, nel controricorso per l'amministrazione, sostiene la tesi dell'attuale non operatività del decreto Gasparri sulle infrastrutture di telecomunicazione. A seguito della discussione in Camera di consiglio del 24 luglio, la sezione II del Tar emette l'ordinanza n. 411/2003 con cui respinge la domanda di sospensiva del gestore di telefonia considerato che "allo stato ed in questa sede di sommaria delibazione, il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni juris" e che manca la gravità e l'irreparabilità del danno (anche in considerazione dei tempi brevi dell'udienza di merito fissata per il dicembre prossimo). In sintesi, questa è la tesi sostenuta dal legale del Comune ed accolta dal giudice amministrativo veneziano: il decreto Gasparri non si applica a tutte le infrastrutture di telecomunicazione, ma solo ed esclusivamente agli impianti dichiarati "strategici" sulla base della legge 443/2001 (la cosidetta "legge obiettivo") che demandava al Cipe-Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di operare detta individuazione in un apposito programma annuale. Tale esatta delimitazione del campo applicativo del decreto 198/2002 è imposta non solo dal titolo e dal testo dell'art. 1 dell'atto normativo, ma dagli stessi lavori preparatori del provvedimento e, in particolare, dal parere espresso dalla Commissione VIII della Camera dei deputati che aveva espressamente richiesto ed ottenuto dal governo una modificazione in tal senso del decreto. Il Cipe nell'unico programma degli impianti strategici sino ad oggi approvato (delibera del 21 dicembre 2001 n. 121) non ha tuttavia individuato alcuna infrastruttura strategica nel comparto delle telecomunicazioni, rinviandone espressamente la relativa determinazione ad una successiva delibera sino ad oggi non ancora adottata. Non solo. Lo stesso Cipe nel medesimo programma ha subordinato la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione ad una preventiva espressa intesa con la Regione competente. Neppure tale intesa risulta intervenuta, né con la Regione Veneto né, sembra, con altre Regioni. Dunque, in assenza di previa individuazione, delle infrastrutture di telefonia considerate strategiche e senza la preventiva intesa con le Regioni competenti, il decreto 198/2002 non può considerarsi operativo. Per cui i Comuni italiani sono chiamati ad applicare la normativa (statale e regionale) ordinaria, oltre che i propri Prg e i regolamenti locali. Ben diversa è stata, com'è noto, la prassi sinora seguita: i gestori di telefonia hanno chiesto ed ottenuto dalle amministrazioni comunali la localizzazione degli impianti di telefonia mobile in qualsiasi parte del territorio comunale, con semplice Dia e in deroga al piano regolatore e all'eventuale regolamento comunale sulle antenne, invocando appunto l'applicazione generalizzata del decreto Gasparri. Ora, secondo la tesi accolta dal Tar Veneto in sede di sospensiva, i Comuni italiani mantengono invece immutati i propri poteri di regolamentazione e disciplina degli impianti di telefonia riconosciuti dalla normativa urbanistica e dalla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Da ciò deriva una conseguenza non da poco, ovvero che tutte le stazioni radio base sinora localizzate sulla base del decreto Gasparri diverrebbero prive di valido titolo autorizzatorio.
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