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RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
8 luglio 2003
di Chiara Conti

Comuni - Le competenze sugli incarichi
Segretari-sindaci: liti ai tribunali

Competente a decidere sulla mancata conferma e sulla revoca dei segretari comunali è solo la magistratura ordinaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite che, con la sentenza 10207 depositata lo scorso 26 giugno, ha fatto chiarezza circa l'annosa e controversa questione.
Nel caso specifico i supremi giudici hanno respinto il ricorso presentato da un comune del casertano che sosteneva, invece, la cognizione del giudice amministrativo. La vicenda risale al settembre del 2000, quando, il segretario comunale del municipio campano, di fronte alla revoca del suo incarico , rispondeva richiedendo al giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo l'articolo 700 del Codice di procedura civile, la reintegrazione in via d'urgenza nelle sue mansioni.
Da parte sua, il Comune, partendo dalla legge 127/97 (la che ha istituito l'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, diventando così il provvedimento fulcro per la gestione delle relative carriere), riteneva che la controversia non rientrasse tra quelle in matera di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Casi che rientrano invece alla cognizione esclusiva del giudice ordinario in base al decreto legislativo 80/98. Secondo l'ente locale .
In quest'ottica, sempre a parere del ricorrente, la revoca, al pari dell'atto di nomina, si inserirebbe in un rapporto di natura tipicamente organizzatoria e perciò regolamentato dal diritto pubblico, la cui eventuale violazione resterebbe riservata alla cognizione del giudice amministrativo.
La Cassazione ha, invece, adottato la soluzione opposta, riconoscendo il duplice rapporto riconducibile ai segretari comunali: di servizio, nei confronti dell'agenzia, e organico, nei confronti del Comune. Ma, nonostante ciò, , ossia, del giudice ordinario o di quello amministrativo, a seconda che si tratti di controversie del segretario con l'agenzia o con l'ente locale. Al contrario, entrambe le tipologie di contenzioso, traendo causa dalla qualità di pubblico dipendente del segretario, devono ritenersi devolute, in ogni caso, alla cognizione del giudice ordinario.
L'orientamento ha dei precedenti. I giudici di legittimità nel dispositivo della sentenza fanno infatti espressamente riferimento alla pronuncia 275 del 23 luglio del 2001, con cui la Corte costituzionale aveva sancito la competenza della magistratura ordinaria per il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e, in tale ambito, anche la decisione sul conferimento degli incarichi dirigenziali.
Il precedente, in questa direzione, è stato fissato nel 1998 dal Tar di Lecce: con ordinanza aveva attribuito la competenza del giudice ordinario per ciò che attiene la mancata conferma e la revoca dei segretari comunali. Nel caso concreto, il Tribunale amministrativo aveva rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento del sindaco di un comune del leccese presentata dal segretario non confermato.

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8 luglio 2003
rs-009
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