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Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Elezione dei sindaci: la legge approvata dal Senato Terzo mandato nei comuni fino a tremila abitanti |
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1. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti". L'articolo 51 del Testo unico sugli enti locali risulta così modificato dalla legge approvata dal Senato.
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e comunque nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
31 marzo 2004 |
2 aprile 2004 mun-043-i |
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