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ISTITUZIONI

L'emendamento proposto dal relatore
Terzo mandato per i sindaci
solo nei Comuni fino a 3.000 abitanti?

In commissione Affari costituzionali del Senato


Sul possibile terzo mandato dei sindaci, l'accordo raggiunto nella verifica della maggioranza di governo ha portato all'annuncio di un nuovo emendamento da parte del relatore, nella seduta della prima commissione Affari costituzionali del Senato di mercoledì 25 febbraio.
Nella scheda seguente abbiamo inserito:
- il resoconto delle ultime due sedute della commissione;
- il testo presentato dal relatore Falcier nella tarda serata di giovedì 26 febbraio;
- il testo in vigore sul mandato dei sindaci, per un immediato riscontro.
Rinvio ad una valutazione quando si capirà se si tratta di una volontà condivisa dalla maggioranza. Resto in attesa comunque di valutazioni e sollecitazioni degli amministratori locali da trasmettere alla Commissione Affari costituzionali del Senato.

t.b.

Resoconti Commissione Affari Costituzionali del Senato

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004
Il senatore BASSANINI (DS-U), richiamando le notizie in base alle quali la maggioranza si orienterebbe per la soppressione del divieto di terzo mandato per i sindaci di comuni con meno di 3.000 abitanti, e dichiarandosi favorevole a nome del proprio Gruppo a tale soluzione, sollecita la ripresa e la conclusione dell'esame dei disegni di legge nn. 132 e connessi, in modo da consentire il completamento dell'iter in tempo utile per l'applicazione nelle imminenti elezioni amministrative.
Si associa il senatore BATTISTI (Mar-DL-U).

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.
Il relatore FALCIER (FI) preannuncia che presenterà, entro la giornata di domani, un emendamento sostitutivo del nuovo testo unificato da lui proposto, tendente a prevedere la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e a introdurre poche altre modifiche all'ordinamento degli enti locali. Osserva che si tratta dell'ultima occasione per completare l'iter dei disegni di legge in titolo in tempo utile per consentirne l'applicazione alle prossime consultazioni amministrative.
Il senatore VILLONE (DS-U) ricorda il favore del suo Gruppo per una soluzione che preveda la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione anche superiore a quella indicata dal relatore, mentre ribadisce la contrarietà ad ogni modifica ordinamentale estranea alla questione dei mandati dei sindaci.
Il presidente PASTORE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento preannunciato dal relatore alle ore 15 di martedì 2 marzo.
La Commissione consente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Emendamento presentato il 26 febbraio 2004 dal relatore

Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:
a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) piani territoriali ed urbanistici attuativi;
d) determinazione delle aliquote dei tributi.
2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio".

b) all'articolo 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3000 abitanti le giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.";

c) all'articolo 48:
1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.";
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le delibere di Giunta dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.";

d) all'articolo 50, nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti,";

e) all'articolo 51, nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.";

f) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.".

Il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000

Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

26 febbraio 2004

Tocca ai cittadini o alla legge rinnovare i sindaci a primavera?

La nota dell'Ufficio legislativo del Gruppo Margherita-L'Ulivo

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
sommario

27 febbraio 2004
mun-041-i
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Tino Bedin