una rete di municipi
 SERVIZIO ENTI LOCALIbedin1@senato.it   06 6706 3017   06 6706 3798 


ISTITUZIONI

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Elezione dei sindaci:
testo unificato proposto dal relatore

In commissione Affari costituzionali del Senato


Nella seduta del 3 dicembre 2003 il senatore Luciano Falcier (Forza Italia) ha presentato come relatore alla Commissione Affari costituzionali del Senato una nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge sull'elezione dei sindaci. Si propone di eliminare il divieto di terzo mandato per i sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e si provvede a una redistribuzione delle competenze tra il sindaco, il consiglio e la giunta. Allo Statuto dell'ente locale sono rimesse alcune specifiche competenze, tra le quali quella relativa alla definizione di modalità per un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, nonché la definizione di norme in materia di controlli interni volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo competente.
Sempre in tema di controlli, il testo unificato provvede all'abrogazione delle norme del Testo Unico n. 267 del 2000 sui controlli esterni, a disciplinare i controlli interni e la nomina dei revisori dei conti demandata al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto e alla sezione regionale della Corte dei conti, ovvero, per i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per i quali vi è un solo revisore, al solo Presidente della Giunta regionale.
Pubblichiamo il testo unificato proposto dal relatore Falcier.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 132 E CONNESSI

Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Art. 1
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:
"4. Lo statuto prevede modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44, nonché le garanzie per il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi."

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. L'esito dell'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 3 è comunicato al consiglio comunale, che, se richiesto da almeno un quarto dei propri componenti, lo sottopone alla propria valutazione con specifica deliberazione.";

c) all'articolo 37, comma 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
"h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
h-bis) da 10 membri negli altri comuni.";

d) all'articolo 39:
1) al comma 1 le parole: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.";

e) all'articolo 40:
1) al comma 2, sono soppresse le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";
2) il comma 5 è abrogato;
3) al comma 6, è soppressa la cifra:"5";

f) all'articolo 42:
1) al comma 2:
a) nell'alinea, le parole: "limitatamente ai seguenti atti fondamentali", sono sostituite dalle parole: "sui seguenti atti";
b) nella lettera b), dopo le parole: "urbanistici", sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari;
d) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:
a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.";
"2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio.";
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti la Giunta, su proposta del sindaco, è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta convocata ai sensi dell'articolo 40, subito dopo l'esame della condizione di eleggibilità dei consiglieri proclamati.";

g) all'articolo 48:
1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i comuni fino a 1.000 abitanti.";
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare.
3-ter. Le delibere di Giunta dei comuni fino a 1.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.";

h) all'articolo 49:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del consiglio comunale.";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.";

i) all'articolo 50:
1) nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni fino a 1.000 abitanti,";
2) nel comma 10, dopo la parola: "provincia", sono inserite le seguenti: "previa deliberazione della Giunta", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto stabilito all'articolo 48, comma 3-bis, per i comuni fino a 1.000 abitanti.";

l) all'articolo 51, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni fino a 1.000 abitanti.";

m) all'articolo 71:
1) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal comma 8-bis,";
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti, nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,…. fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.";

n) all'articolo 97, la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta";

o) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.";

p) gli articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;

q) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:
"Art. 127. (Controllo eventuale) - 1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale;
d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.
2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del controllo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall'articolo 147.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.";

r) all'articolo 141, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
" c-ter) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti quando per la seconda volta il consiglio non abbia approvato, a maggioranza assoluta, la nomina dell'intera Giunta;";

s) l'articolo 147 è sostituito dal seguente :
"Art. 147. (Controlli interni). - 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità, possono prevedere forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, verificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere i necessari interventi correttivi e sostitutivi.
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.";

t) all'articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Presso ogni comune, provincia e città metropolitana è istituito un collegio dei revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio sono nominati:
a) uno, con funzioni di presidente, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, dal presidente della Giunta regionale;
b) uno designato dalla sezione regionale della Corte dei Conti;
c) uno designato dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore nominato dal Presidente della Giunta regionale.";

u) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal Presidente della Giunta regionale. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente nell'incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.";

v) all'articolo 239:
1) nel comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) referto annuale all'organo consiliare sull'andamento della gestione;"
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I referti dei revisori dei conti sono esaminati dal consiglio e formano oggetto di apposita deliberazione da inviare all'organo di controllo e al prefetto. Ove vengano rilevate gravi irregolarità il referto all'organo consiliare è prodotto immediatamente, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configuri ipotesi di responsabilità."

3 dicembre 2003

Tocca ai cittadini o alla legge rinnovare i sindaci a primavera?

La nota dell'Ufficio legislativo del Gruppo Margherita-L'Ulivo

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
sommario

23 dicembre 2003
mun-037-i
scrivi al senatore
Tino Bedin