di Gianni Genghini presidente Legambiente Terme e Colli Euganei
La Corte Costituzionale , con sentenza n. 303 dell'1 ottobre 2003 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'intero decreto legislativo n. 198 del 04. 09. 02", meglio noto come Decreto Gasparri. L'obiettivo del decreto era quello di accelerare "la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese".
Dunque quella che da molti era stata definita "operazione antenna selvaggia" non è passata, restituendo alle Regioni e ai Comuni la possibilità di pianificare nei propri territori le zone dove installare antenne, ripetitori di segnale radio televisivo ed elettrodotti.
Con la sentenza della Corte Costituzionale i poteri forti delle lobbies che stanno dietro all'approvazione, avvenuta lo scorso anno, del decreto Gasparri, subiscono una battuta d'arresto che li ha provvisoriamente stoppati. Ma dobbiamo vigilare perché il disegno perseguito era quello di non riconoscere le prerogative delle singole amministrazioni comunali e di delegarle alle società concessionarie che, naturalmente, sono basate esclusivamente sul profitto, in spregio della tutela del territorio e della salute umana.
Il Decreto Gasparri aveva la pretesa di annullare tutte le competenze degli Enti locali, in materia di controllo e pianificazione del territorio. Tanto è vero che in caso di controversie tra privati, enti locali e gestori si dava l'ultima parola al Consiglio dei Ministri. L'intento del Governo era quello di favorire l'installazione di decine di migliaia di nuove antenne che i gestori della telefonia avevano perentoriamente richiesto. E sulla scia di questo Decreto, molti Comuni che non avevano sufficientemente approfondito la questione, si erano piegati alla legge 198/02 ed avevano aderito alle richieste, sempre più pressanti. delle grandi compagnie telefoniche.
Ma fin dalla sua approvazione in parlamento il Decreto aveva suscitato polemiche e richieste di nullità alla Corte Costituzionale. Diverse Regioni, ma non la Regione Veneto, si erano rifiutate di applicarlo e alcuni Enti locali avevano fatto ricorso al TAR che, nel caso del Comune di Noventa Padovana ,era stato accolto.
Oltre alla dichiarazione del TAR veneto, esiste inoltre una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4847 del 26.8.3), che può aiutare i Comuni che volessero opporsi più decisamente al Decreto Gasparri, che potrebbe ritornare in aula modificato. Il Consiglio di Stato sostiene che i Comuni possono individuare "aree tecnologiche" (basandosi su parametri sanitari, paesaggistici, morfologici ecc. ) per localizzare le antenne per la ripetizione del segnale radio,telefonico, televisivo. Le aree individuate, che non devono essere edificate, possono essere soggette ad esproprio, quindi attrezzate ed assegnate, d'imperio, ai Gestori della radioteletelefonia.
La sentenza della Corte Costituzionale stabilisce, inoltre, che le antenne per la telefonia non sono più soggetti strategici pubblici, ma impianti di interesse generale gestiti da privati. In base a questo pronunciamento viene restituito ai Comuni e agli Enti locali interessati (Regione e Provincia) il ruolo che gli spetta di diritto della tutela della salute pubblica e della pianificazione urbanistica, sottraendolo al libero mercato e alla contrattazione degli spazi per le antenne.
Noi ambientalisti apprezziamo queste sentenze (Tar, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) che pongono fine ad "antenna selvaggia"(almeno per il momento) e consentono ai Comuni di individuare le aree tecnologiche dove ubicare i tralicci delle antenne, togliendole dai luoghi considerati "siti sensibili" quali ospedali, case di cura, scuole, case di riposo e residenze abitative.
13 ottobre 2003
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