Gli enti locali non devono più ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni di acquisto stipulate dalla Consip, ma devono solo limitarsi a utilizzarne i paramentri di qualità e di costo. Inoltre, i dirigenti che sottoscrivono contratti di acquisto di beni e servizi senza ricorrere alle convenzioni Consip non sono più tenuti a fornire alcuna informazione ai revisori dei conti. Questo è quanto prevede, per Comuni, Province, Regioni e Comunità montane, la legge n. 212, di conversione del decreto legge n. 143 (suppl.ord. G.U. 11 agosto 2003). Di conseguenza le convenzioni stipulate dalla società del ministero dell’Economia non sono più riferite genericamente a tutti i beni e servizi, ma limitate espressamente, da un decreto che il ministero stesso dovrà emanare entro ottobre, “all’acquisto di beni e all’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro”. La Consip deve anche rendere note entro il mese di ottobre di ogni anno le categorie di beni e servizi per cui intende avviare nell’anno successivo un negozio elettronico.
Viene così meno il fondamento del taglio dell’1% dei trasferimenti erariali agli enti locali per il triennio 2002-2004, motivato dal risparmio che essi avrebbero ottenuto se avessero “razionalizzato” gli acquisti. Il governo lo restituisca ai legittimi destinatari.
13 luglio 2003
|