Emendamento del Senato alla legge comunitaria 2002
Per fare il pane di notte basta avere diciott'anni
Tolto il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni Il Senato, nel corso dell'esame della legge comunitaria 2002, ha esteso agli apprendisti delle aziende artigianali di panificazione, che abbiano compiuto i 18 anni, la facoltà di lavorare anche durante l'orario notturno. Si è trattato di una iniziativa parlamentare sottoscritta da molti senatori di vari schieramenti, tra cui il senatore Tino Bedin.
Nella sua dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo Margherita-L'Ulivo il senatore Bedin ha ricordato che l'istruttoria relativa all'estensione del lavoro notturno agli apprendisti maggiorenni dei panifici era già stata avviata con il governo dell'Ulivo e -a proposito di una obiezione tecnica del ministro Buttuglione - ha osservato : "Siamo convinti che la normativa europea in tema di lavoro notturno in questo caso sia rispettata e che questa sia la sede più adeguata per introdurre tale modifica, dal momento che l'Unione ha legiferato in maniera attiva sulla materia del lavoro notturno".
Come ricordato dal senatore Bedin, nella scorsa legislatura sono state apportate alcune modifiche alle norme sull'orario di lavoro degli apprendisti di età superiore ai 18 anni che lavorano nei panifici. Con la nuova modifica si consente agli apprendisti di età superiore ai 18 anni di lavorare anche la notte. La nuova norma risponde ad una esigenza diffusa di una categoria, che comprende circa 20 mila aziende e che strutturalmente deve lavorare di notte e che, proprio per questo vincolo, incontra notevoli difficoltà a reclutare nuova manodopera, particolarmente quella giovanile.
Va anche osservato che in questi ultimi anni è cambiato anche l'utilizzo del contratto di apprendistato. In passato l'apprendistato era riservato soprattutto ai giovani che entravano nel mercato del lavoro, ed erano pressoché tutti di minore età. Adesso quello di apprendistato è diventato il normale contratto di ingresso dei lavoratori e riguarda lavoratori anche di età superiore ai 18 anni, dotati di professionalità e scolarizzazione elevate.
Il testo dell'emendamento approvato
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
"Art. 16-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 532 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
"È in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione"".
17 luglio 2002 |