IN DIALOGO TRA CITTADINI |
Parma, 3 ottobre 2003 | ||||||||
Ci sarebbero vantaggi per la circolazione Lasciatemi parcheggiare davanti al mio passo carraio C'è però il rischio di farsi... imitare dagli estranei |
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Illustrissimo parlamentare, l'articolo 158 del Codice della strada prevede che anche il titolare del passo carraio non possa sostare innanzi al suo cancello e il che è assurdo. Infatti, se sul lato stradale in cui è posto il passo carraio si può parcheggiare e se sul lato opposto non determina impedimento all'entrata-uscita da garage o cancelli, il fatto che il titolare del passo carraio non possa parcheggiare sul suolo demaniale riservatogli al transito per accedere al proprio immobile diviene un'assurdità, giacchè il passo carraio sottende a garantire l'entrata-uscita solo a tal titolare il quale non può sostando innanzi al proprio cancello impedire a se stesso l'entrata-uscita dal medesimo.
| Marco De Benedictis |
| Risponde Tino Bedin
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Nelle condizioni che lei descrive, la proposta mi sembra ragionevole. C'è il problema dei passi carrai che servono più garage: a chi il diritto di sosta? In questo caso, mi pare che non spetterebbe a nessuno.
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4 ottobre 2003 di-295 |
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al senatore Tino Bedin |