Passo carraio

 
IN DIALOGO TRA CITTADINI

Parma, 3 ottobre 2003

Ci sarebbero vantaggi per la circolazione
Lasciatemi parcheggiare davanti al mio passo carraio
C'è però il rischio di farsi... imitare dagli estranei


Illustrissimo parlamentare, l'articolo 158 del Codice della strada prevede che anche il titolare del passo carraio non possa sostare innanzi al suo cancello e il che è assurdo. Infatti, se sul lato stradale in cui è posto il passo carraio si può parcheggiare e se sul lato opposto non determina impedimento all'entrata-uscita da garage o cancelli, il fatto che il titolare del passo carraio non possa parcheggiare sul suolo demaniale riservatogli al transito per accedere al proprio immobile diviene un'assurdità, giacchè il passo carraio sottende a garantire l'entrata-uscita solo a tal titolare il quale non può sostando innanzi al proprio cancello impedire a se stesso l'entrata-uscita dal medesimo.
Per altro, se lo si costringe a parcheggiare in altra area demaniale la comunità perde due posti auto: il primo innanzi al passo carraio, il secondo là ove parcheggerà. Consentire invece al titolare del passo carraio, magari fornendolo di tesserino come lo è già per gli invalidi, potrebbe consentire nelle nostre città il recupero di numerose aree in cui non è possibile parcheggiare per la presenza di passo carraio con un notevole beneficio per tutti.
Vi prego pertanto di avanzare modifica all'art. 158 del Codice della strada.
   

Marco De Benedictis

Risponde Tino Bedin

Nelle condizioni che lei descrive, la proposta mi sembra ragionevole. C'è il problema dei passi carrai che servono più garage: a chi il diritto di sosta? In questo caso, mi pare che non spetterebbe a nessuno.
Prudentemente però le consiglio di lasciare le cose come stanno: c'è il rischio che qualcuno la imiti e, senza permesso, parcheggi al posto suo...

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4 ottobre 2003
di-295
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Tino Bedin